Scrivo perché spero di poter contribuire all'animato dibattito di queste settimane sulla regolazione della ZTL nel contro storico di Portoferraio.
Nelle Vostre pagine alcuni hanno spiegato molto prima e molto meglio di me il disagio, l'amarezza e tutte le difficoltà dei proprietari di seconde case.
Riguardo alla limitazione della sosta e del transito nel centro storico del comune di Portoferraio anche per i proprietari di seconde case e per i loro familiari, vorrei contribuire al dibattito presentando alcune osservazioni muovendo da un altro punto di vista, vale a dire sul piano giuridico.
Vi sarei molto grata se il Vostro giornale potesse dare in qualche modo spazio a queste mie osservazioni, o comunque dar conto della sentenza del Tar Umbria che cito più avanti, che dovrebbe interessare molto tutti, a cominciare dall'amministrazione comunale.
1) I proprietari di seconde case pagano ogni anno IMU e TARI di ammontare molto maggiore rispetto ai residenti proprietari di prime case;
2) A fronte di questa esosa contribuzione annuale, gli stessi beneficiano dei servizi del Comune (raccolta immondizia e parcheggio) per un periodo di tempo molto limitato, spesso solo per qualche settimana nei mesi estivi;
3) L’acquisto di una seconda casa al mare è un investimento molto importante per una famiglia ed è teso a godere di una casa per trascorrere il tempo libero dal lavoro assieme a nonni, figli, nipoti, e/o a consentire loro di godere della casa di famiglia, alternandosi, per qualche giorno o settimana.
L’interdizione del TRANSITO per tutti i componenti della famiglia, ad eccezione del proprietario (una targa), significa:
A) non potere portare la macchina sotto casa per scaricare i bagagli, i bambini piccoli, carrozzine e passeggini, eventuali attrezzature
B) Non poter scaricare la spesa, e soprattutto l’acqua (e non è inutile sottolineare che nel centro storico non esiste alcun supermercato), per trasportare persone anziane, per caricare eventuali rifiuti ingombranti da consegnare all’isola ecologica, così come lo sfalcio per le case con giardino (l’ESA non raccoglie lo sfalcio, ma bisogna conferirlo personalmente all’isola ecologica fuori dal Paese)
C) mettere in difficoltà persone che, pur essendo in grado di camminare, presentano problemi di salute, spesso legate all’età, che sconsigliano le camminate in salita sotto il sole (cardiopatici, obesi, persone anziane con problemi al ginocchio, all’anca, etc.)
Il divieto di transito per tutti i componenti della famiglia per la quale è stato voluto l’investimento della seconda casa si configura dunque come una limitazione del diritto di proprietà, che comporta il diritto di godere di un bene potendone fare l’uso normale per il quale esso è stato acquistato, vale a dire godere di una casa di famiglia al mare con la famiglia e anche lasciando che genitori e figli possano alternarsi durante l’estate per un breve periodo.
Se questo non fosse possibile, chi comprerebbe una (costosa) seconda casa a Portoferraio?
Inoltre, la discriminazione è il trattamento peggiore riservato ai proprietari di seconde case rispetto ai titolari di un contratto di affitto non residenti non risulta assolutamente giustificabile sul piano giuridico.
I proprietari di seconde case dovrebbero avere il permesso di sostare nella ZTL (una targa) e di registrare anche (almeno) una SECONDA targa per un altro componente del nucleo familiare, al pari dei titolari di contratto di affitto.
A questa conclusione è giunto anche il TAR dell’UMBRIA (TAR Umbria, sez. I, sentenza 27 febbraio – 28 marzo 2018, n. 182) che ha considerato illegittima l’interdizione della sosta nel centro storico di Spoleto per i proprietari di seconde case non residenti, e il regime di maggior favore accordato ai titolari di un contratto di locazione, sottolineando come il “proprietario di immobile sito nel centro storico si trovi in una situazione sostanzialmente identica a quella del titolare di contratto di locazione, essendo entrambi in possesso di un diritto reale di godimento seppur in base a titoli diversi (la proprietà il primo e la locazione il secondo). Ne consegue che una lettura costituzionalmente orientata e coerente con la natura intrinseca del diritto reale di godimento in contestazione, imponga che le ordinanze comunali (…), lungi dall’essere annullate, debbano essere correttamente reinterpretate”.
Spero pertanto che l'accesso alla ZTL del centro storico di Portoferraio possa essere regolato tenendo conto di tutti i diritti in campo.
Astrid Zei
(Docente di Diritto Pubblico Comparato - Università la Sapienza Roma)