Nel Comune di Marciana Marina a seguito di verifiche degli Uffici competenti e da varia segnalazione è emerso che non tutti i proprietari/conduttori/detentori a qualsiasi titolo di fondi confinanti con strade comunali e vicinali, nonché di aree libere ricadenti all'interno del territorio Comunale, in particolare quelle all'interno del centro abitato, eseguono le ricorrenti operazioni di sfalcio.
L'incuria da parte dei proprietari può essere causa di conseguenze anche rilevanti, in quanto la mancata manutenzione delle aree verdi e l'estirpamento delle sterpaglie nelle aree incolte, oltre a costituire fonte di pericolo per l'abbandono di varie tipologie di rifiuti, con rischi ambientali notevoli e riflessi anche sull'igiene e sanità pubblica, favorisce la proliferazione di animali pericolosi (topi, rettili, insetti, zecche, ecc.), il verificarsi di incendi, anche di ragguardevoli proporzioni, e, infine, rende difficoltosa la circolazione stradale, contribuendo a ridurre e/o occultare la segnaletica ed a ridurre la carreggiata;
Considerato che la presenza di ungulati e di mufloni ( vettori di insetti e zecche, ecc..) nel territorio comunale è anche dovuta all’incuria dei terreni;
Il Sindaco ha ritenuto, quindi, indifferibile adottare un provvedimento contingibile ed urgente, atto a salvaguardare l'igiene, la sanità pubblica, la circolazione stradale ed a prevenire incendi nel periodo intercorrente tra la data di inizio della pubblicazione della presente ordinanza ed il 30 ottobre 2023;
ORDINA
per esigenze di tutela ambientale, di prevenzione incendi e di salvaguardia dell'igiene e sanità pubblica, che:
1) tutti i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di aree scoperte incolte, abbandonate (aree artigianali, industriali, dimesse, cantieri edili aperti, condomini-giardini e/o aree verdi in genere), site nel centro abitato e nel territorio comunale, provvedano immediatamente alla falciatura ed estirpamento delle erbe ed alla pulizia delle sterpaglie e dei residui di falciatura nonché alla rimozione di rifiuti in tutte le aree private e, specialmente, in quelle confinanti con aree pubbliche (strade, etc.), nonché al ripristino delle condizioni ottimali di igiene e sanità delle stesse, avuto riguardo anche allo smaltimento dei materiali di rifiuti raccolti presso un sito autorizzato;
2) Tutti i soggetti sopra indicati provvedano, con inizio dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino al 30 ottobre 2023, senza soluzione di continuità al mantenimento delle predette aree in condizioni tali da impedire tanto il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, nonché la
proliferazione di animali pericolosi (topi, rettili, insetti, zecche, ecc.), quanto l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere;
DISPONE
Che la polizia locale e le Forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di propria competenza, provveda a far rispettare la presente ordinanza.
AVVERTE
Che in caso di inadempienza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito amministrativo o reato, si applicherà ai contravventori della presente ordinanza la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 150,00 (centocinquanta/00) ad Euro 500,00 (cinquecento/00). I trasgressori sono ammessi al pagamento in misura
ridotta, ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 689/1981, da effettuarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento della violazione.
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Il Sindaco Gabriella Allori