Premetto di aver ricoperto in passato, tra le altre, la carica di Sindaco di Capoliveri per 24 anni e quella di Commissario straordinario del Parco Nazionale Arcipelago Toscano per 4 anni oltre a tanti anni in cui ho ricoperto la carica di membro del Consiglio direttivo del Parco, carica che ricopro tutt’oggi. Per cui con il reato di Abuso di Ufficio ho avuto a che fare tante volte come indagato (tutte archiviate), una volta con richiesta di Rinvio a Giudizio (terminata con la richiesta della Procura di “non luogo a procedere”) e due volte con la celebrazione di altrettanti processi (dove sono stato assolto con la formula “il fatto non sussiste”).
Per cui, anche se sono un germanista appassionato di letteratura mitteleuropea e non sono un giurista, in questi lunghi anni a servizio dei cittadini, mi sono fatto un’idea sull’abolizione dell’Articolo 323 C.P. che si occupa di Abuso di Ufficio di cui io sono personalmente contrario e cercherò di chiarire la mia posizione che deriva da una esperienza sul campo.
Qui di seguito voglio occuparmi alla sua applicazione legata agli atti emessi da parte dei Comuni, soprattutto quelli più piccoli e meno strutturati.
Se venisse abolito l’Art. 323 C.P. scomparirebbe il reato e così i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio senza scrupoli, sicuri della più ampia impunità, potrebbero, a seguito di questa depenalizzazione, compiere atti di prevaricazione su privati, aziende o qualsiasi altro soggetto.
Sicuramente esistono più fattispecie di Abuso d’Ufficio ma sono almeno 3 le tipologie più facilmente individuabili nei rapporti tra pubblico e privato: i semplici favoritismi, i favoritismi con pregiudizio di terzi e le prevaricazioni.
1) I semplici favoritismi (per es., si concede un permesso di costruire, una licenza, un beneficio oppure si attribuisce un posto di lavoro o un appalto in modo illegittimo), forse i più subdoli da individuare e spesso frutto di clientelismo, scambio di voti o ancora peggio di corruzione, si limitano ad avvantaggiare un soggetto senza arrecare danni ad altre persone o aziende.
2) Ci sono anche favoritismi che possono invece arrecare danno a terzi soggetti (per es., in un concorso o in un appalto pubblico si favorisce un soggetto a svantaggio di un altro più meritevole o più titolato) e dunque si tratta di atti dannosi che producono disuguaglianze di trattamento.
3) Infine, ci sono le prevaricazioni e cioè le condotte, arrecate in modo volontario contro cittadini o aziende, che producono danni solo a chi le subisce.
Tutte e tre queste tipologie di condotte sono oggi vietate e sanzionate dall’art. 323 C.P. che si intende abolire e sono tutte odiose perché in questi casi i soggetti sono particolarmente esposti al potere pubblico e si trovano quindi in uno stato di soggezione e di reale inferiorità e quindi alla mercè del pubblico ufficiale disonesto.
La mia esperienza mi suggerisce però che bisognerebbe evitare che i suddetti reati penali si trasformino in un processo dove al centro non ci sia il reato penale ma, come mi è sempre capitato, questi processi penali si trasformino invece in processi amministrativi dove viene analizzato se l’atto deliberato o firmato sia più o meno corretto dal punto di vista amministrativo. Mentre andrebbe analizzato esclusivamente il dolo intenzionale e tutti i reati penali connessi al comportamento infedele del Pubblico Ufficiale.
E’ qui che sta l’equivoco e forse il limite dell’Art. 323 C.P.: se il pubblico ufficiale delinque deve essere perseguito e condannato ma se approva una Delibera sbagliata o se firma un Atto o un Provvedimento sbagliato non può subire un processo se ha fatto tutto in buona fede. Il discrimine, a mio parere deve essere il dolo intenzionale e quindi, in fase di indagini, va assolutamente individuata la volontà del pubblico ufficiale a favorire qualcuno e/o a danneggiare qualcun altro. Deve quindi essere punita la volontaria violazione della legge commessa dal pubblico ufficiale per recare intenzionalmente ad un soggetto, sia esso un privato cittadino o una azienda, un vantaggio o un danno ingiusto.
Premesso che, se non connivente, la parte politica è succube delle decisioni dei Funzionari, sarebbe bene anche che il legislatore, oltre che a specificare meglio e a circoscrivere il reato di Abuso d’Ufficio, modificasse la Riforma cosiddetta Bassanini introducendo un doppio controllo, con doppia valutazione, su tutti quegli atti che potenzialmente potrebbero essere sanzionati dall’Art.323 C.P.. Il doppio controllo potrebbe essere effettuato da un organo politico collegiale (la Giunta o il Consiglio, a seconda delle competenze) oppure dal Segretario comunale che oggi non esprime alcun parere di legittimità su tutti gli atti e provvedimenti che vengono prodotti dai comuni. Certo non rimpiango il CO.RE.CO, che in molti non sanno neanche cosa fosse…
Ruggero Barbetti