GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA(1737-1801/1814-1859) PRIVILEGIO DEI DODICI FIGLI
Il “privilegio dei dodici figli “ è un beneficio fiscale concesso ai padri di dodici figli da parte dell’Imperiale e Regio Governo granducale, col quale si riconosceva a questi padri un privilegio che era quello di una riduzione dell’imposizione fiscale : un sostegno economico concesso alle famiglie particolarmente numerose.
Questo privilegio è ribadito e chiarito nella circolare del marzo 1816 inviata al Cancelliere Comunitativo dell’Elba dal Soprassindaco Provveditore dell’Uffizio Fossi di Pisa che invita il Cancelliere a farle conoscere anche a tutta la Magistratura Comunitativa.
“Circolare n. 258
Dall’Uffizio Generale delle Comunità del Gran-Ducato mi vien fatto conoscere che con Biglietto della R. Segreteria di Finanze di Firenze del 24 di detto mese gli è stato significato
- Che a scanzo di dubbiezze o di qualunque varia intelligenza il benefizio concesso ed attualmente conservato ai Padri di dodici figli deve intendersi limitato e ristretto all’esenzione dei due quinti della semplice Tassa di Redenzione o ad altre Tasse e Imposizioni che sono state o venissero imposte per sovvenire ai bisogni dello Stato conforme fu già dichiarato con notificazione del 6 Dicembre 1803 –
Ne l comunicare a VS Eccellentissima tali Sovrani risoluzioni tali Sovrani risoluzioni perché le siano di regola, l’invito a farle conoscere ai Magistrati Comunitativi,e ad accusarmi ricevimento della presente,che conserverà in filza d’ordine.
E con la solita stima mi confermo
Di VS Eccellentissmo
Pisa dall’I.e R. Uffizio dè Fossi
1 Marzo 1816
Dev.mo Serv.re
Flaminio Dal Borgo Provveditore”
(Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 16.ASCP)
Nonostante le chiarissime disposizioni contenute nel Biglietto della Regia Segreteria di Finanze di Firenze qualcosa non funziona nell’applicazione del “privilegio dei dodici figli” in quanto, tre anni dopo, nel 1818, tale privilegio diventa oggetto di un “Sovrano Dispaccio” dell’Imperiale e Reale Altezza Sua (I.e R.A.S.) che tende a porre paletti a questo privilegio sia dal punto di vista formale (necessaria una supplica da parte del padre per ottenere il privilegio) che sostanziale ( l’esenzione dal pagamento non deve essere superiore ai due quinti della contribuzione fondiaria e delle spese locali comunali).
E’ quanto si apprende da una circolare inviata da Firenze dall’Uffizio Generale delle Comunità al Cancelliere Comunitativo dell’Elba nel luglio del 1818.
“Circolare 459
SUA ALTEZZA IMPERIALE e REALE informata del vario sistema con cui nelle diverse Comunità del Gran-Ducato si regolava il Privilegio dei dodici Figli, nella disposizione di conservarlo anche dopo l’abolizione della Tassa semplice e doppia di Redenzione, mentre si riserva stabilirne definitivamente gli effetti all’epoca in cui sarà compilato il nuovo Catasto, si è degnata frattanto di dichiarare con Sovrano Dispaccio del dì 2 luglio corrente
Che fino a detta epoca l’abbuono ai privilegiati già ammessi a tal benefizio,debba generalmente e in tutte le Comunità intendersi comprensivo soltanto dei due Quinti della somma corrispondente alla già abolita Tassa
semplice di Redenzione, e alle spese locali Comunitative, fermo stante provvisoriamente il sistema già praticato quanto al rimborso di detto abbuono a quelle Comunità che avanti il cessato Governo erano solite ottenerlo sulla R. Cassa.
Rispetto poi a quei Padri di Famiglia che venissero in grado di poter conseguire il detto Privilegio, dovranno d’ora in avanti dirigersi con Supplica all’I. e R.A.S. per implorare l’ammissione a tal benefizio, il quale, previe le debite informazioni, potranno ottenere nel limite dei due Quinti della semplice Tassa di Redenzione e delle spese locali Comunitative come sopra, con dichiarazione, che in quelle Comunità ove l’attuale Tassa Prediale fosse inferiore all’importare della Semplice e doppia Tassa di Redenzione, l’esenzione caderà sopra i due Quinti della metà di detta Tassa Prediale,e con dichiarazione inoltre,che il nuovo ammesso al Privilegio non acquisti diritto a consegnarlo nella stessa misura,ma debba adattarsi al sistema definitivo,che verrà stabilito e prescritto in tal materia dopo la formazione del nuovo Catasto.
(Idem come sopra.C64.Carta 133.ASCP)
Marcello Camici
ASCP. Archivio storico comune Portoferraio