Negli anni della fondazione i condannati ad una pena contribuirono a popolare Cosmopoli e a formarne la popolazione: il primo tessuto sociale. Vennero a popolare la città di Cosimo in seguito all’editto del 1556 emanato dal duca fiorentino con il quale a chi andava ad abitare ”nella Terra di Ferraio“ veniva garantita la franchigia da ogni pena e condanna ricevuta eccetto per “la condemnazione di pena capitale e della Galea”.
L’editto fu rinnovato nel 1567.
Porta il titolo “privilegio et esenzioni”, “le quali tutte prenarrate esenzioni,immunità slvacondotti,et sicurtà e cischeduna di esse respettivamente compresa nella presente provisione S.E.I. vuole che durino per anni dieci prossimi futuri da hoggi eccetto il privilegio delle case del non potersi confiscare il quale essa vuole, che duri, et sia in perpetuo, et comanda, che sieno inviolabilmente osservati per chi si apparterrà, sotto la pena della sua indignazione”.
Questo il testo completo:
“PRIVILEGI ET ESENZIONI CONCESSI DALL’ILLUSTRUSSIMO ET ECCELL. S. IL S. DUCA DI FIORENZA ET SIENA
A quelli che habiteranno nella sua terra di Portoferraio nell’isola dell’Elba
Pubblicati il 24 dì Settembre 1556
Desiderando lo Illustrissimo et Eccell.mo il Sig Duca di Fiorenza ,Nostro Signore, per commodo et benefitio universale de’ Naviganti ,frequentare d’habitatori la sua terra di Ferraio nell’isola dell’Elba e con la frequentia et accrescimento d’huomini rendere più sicura la terra, il porto e quelli mari dalle continue incursioni dei Corsari.
Perciò S.E.I. ha ordinato e insieme con i suoi magnifici consiglieri provisto e deliberato.
Che per virtù della presente provisione qualunque persona di qualsivoglia stato, grado, condizione, o provincia si sia, quale verrrà ad habitare e habiterà familiarmente la Terra di Ferraio nella predetta Isola dell’Elba, sì intenda havere e habbi salvo condotto et facultà di venire e stare in essa Terra di Porto Ferraio e d’andare e venire e passare a suo beneplacito per tutta l’isola predetta e per tutto lo Stati di S.E.I. liberamente,sicuramente e senza alcuno impedimento della sua persona e delle sue robe e beni d’ogni sorte e haverà o acquisterà in detta terra non ostante qualsivoglia debito o obbligazione per la quale fusse tenuto ad alcuna persona,luogo,comune.collegio compagnia o università ancor che ella fosse cessante o si dicesse essere cascata ne’ preiudicij de’ Cessanti.
E s’intenda havere et habbia salvo condotto franchigia e sicurtà per tutte le condemnazioni pecuniarie e con pene afflittive e di relegazioni e confini eccetto per la condemnazione di pena capitale e della Galea.
Et s’intenda essere, e sia esenta, libera e immune da tutte le gravezze persoanli, reali, e miste ordinarie e straordinarie così imposte come da imporsi in qualunque modo per la persona e beni che haverà o acquisterà in detta terra e isola. Non s’intendendo tale immunità per li beni che possedessi in qual si voglia sorte in qualunque altro luogo del Dominio di S.E. li quali restino sottoposti alli soliti carichi ordinari et extraordinari. E possa e li sia lecito per ogni terra trarre grano,e biade dello stato di S.E.I. per suo bisogno e di sua famiglia, e ordinati riscontri. E con quelli che per l’avvenire si ordinassino. Intendendosi sempre che quelli grani, e biade, le quali tale habitatore per se o per altri trarrà da qualunque luogo o provincia fuor dello stato e Dominio di S.E. le possa liberamente condurre in essa terra e isola, a suo beneplacito e senza gabella, passaggio o dazio alcuno. Inoltre S.E.I. per far maggior commercio al Porto e benefizio agli habitatori, ha ordinato provvisto e deliberato che ciascuna mercanzia di qualunque sorte, ancorchè fusse grano, biade o altre grasce che si condurrà per quale si voglia persona di detto Porto Ferraio sia da essere franca, libera, e esente da ogni gabella, passaggio o dazio, così per l’entrata come per l’uscita, e possino i Padroni ritrarla ad ogni lor beneplacito, senza alcun dazio, o altro ostaculo o impedimento.
E tutte le navi, barche legni e navilj d’ogni sorte, e li padroni di esse, et li marinari, et similmente tutte le mercanzie che condurranno, si ntendino essere, et sieno respettivamente libre, franche e sicure né possino essere arrestate, sequestrate né ritenute tanto li navilij et mercanzie quanto li padroni di essi, et li marinari, per alcun debito, eccetto per quelli avessino contratti con i cittadini Fiorentini o altri sudditi di S. Eccell., né per qualsivoglia causa civile o criminale salvo, et eccetto per delitti che avessino commessi ne lo stato di S.E.I. o in altro luogo contra gli suoi sudditi.
E perchè gioverà molto alla Terra et al Porto la comodità di edificare case et fabricare navilij.Perciò Ella ha ordinato e vuole che qualunque edificherà casa e habitazioni in la predetta Terra di Ferraio, acquisti et csoneguisca gratis et per mera donazione di S.E. il sòlo in che edificherà, et tutte le case, et edifizi, che di nuovo di fabbricheranno passino ad esser del donatario e mai non possino per qual si voglia delicto confiscarli o publicarli, ecceto che per il delitto di lesa Maestà.
E similmente qualunque legno, barca o navilijo di qual si voglia spetie per l’avvenire si fabbricherà in detto Porto Ferraio da qualunque persona, così suddita di S.E. come forestiera, s’intenda libero, immune, ete esente da tutti gl’anchoraggi di tutti li porti del suo Ducal Dominio, con salvo et espresamente dichiarato, che la barca o altro naviglio che in esso Porto al Commessario che in quel tempo vi resederà col bollo e marchio del Porto acciò ordinato, et sia tenuto il padrone che haverà fatto fabricarlo mostrarne fede autentica et fede autentica et la fede contenga l’anno e il giorno che fu vrato et di che portata et sia sottoscritto nel medesimo tempo et sigillata dal prefato Comessario.
Le quali tutte prenarrate esenzioni, immunità slvacondotti, et sicurtà e cischeduna di esse respettivamente compresa nella presente provisione S.E.I. vuole che durino per anni dieci prossimi futuri da hoggi eccetto il privilegio delle case del non potersi confiscare il quale essa vuole, che duri, et sia in perpetuo, et comanda, che sieno inviolabilmente osservati per chi si apparterrà,sotto la pena della sua indignazione.
Non ostantibus etc
F. VINTHA”
(“Statuti del comune di Firenze e dei comuni soggetti”, 620-649, classe XII. Statuti del 1556 ed altri documenti. Archivio di stato. Firenze)
I forzati alla catena hanno contribuito non solo all’accrescimento della popolazione di Cosmopoli ma anche alla sua costruzione.
Sono infatti stati impiegati come manodopera, scarsa a reperire fra gli abitanti dell’isola,manodopera per l’edlizia pubblica, per la costruzione di navi. Erano tenuti alla catena nel bagno e di qui prelevati e condotti all’Arsenale delle Galeazze e dovunque fossero richiesti sempre sotto il controllo delle guardie.
Gli schiavi musulmani turchi si riconoscevano perché rasati e con un ciuffetto di capelli.
Ignazio Fabroni cavaliere del sacro ordine militare di S. Stefano,imbarcato nel seicento su una galera stefaniana del granducato di Toscana, ha lasciato una magnifica raffigurazione di uno schiavo turco forzato alla catena (vedi foto)
Marcello Camici
Nelle foto:
Immagine di copertina: Turco forzato alla catena. Disegno a matita. ”Album di ricordi di viaggi e di navigazione sulle galere toscane dall’anno 1664 all’anno 1667” conservato nel fondo Rossi-Cassigoli. Biblioteca nazionale centrale. Firenze. Ignazio Fabroni 1642/ 1693
PRIVILEGI ET ESENZIONI. “Statuti del comune di Firenze e dei comuni soggetti”, 620-649, classe XII.Statuti del 1556 ed altri documenti. Archivio di stato. Firenze