“Due saranno le Pubbliche Scuole che verranno aperte a Portoferraio per comodo di quei Giovanetti che desiderassero applicarsi ai primi studi” (Corrispondenza col Uffizio Fossi di Pisa dal 1815 al 1817.C60. Carta 285. ASCP). Queste sono le parole che aprono e precedono l’elenco degli articoli del “Regolamento per le pubbliche scuole di Portoferraio del 15 dicembre 1817”. In 16 articoli, che scriverò in dettaglio, la Comunità di Portoferraio, nel restaurato governo granducale toscano di Ferdinando III, principe imperiale d’ Austria, principe d’Ungheria e di Boemia, arciduca d’Austria, granduca di Toscana, pone le basi dell’istruzione pubblica per “comodo” a quei giovani di Portoferraio che “desiderassero applicarsi ai primi studi”.
Con la parola “comodo” viene riconosciuto il diritto all’istruzione ma solo per coloro che lo “desiderassero”.
Con gli articoli 1 e 2 vengono individuati quali sono “primi studi”: sono quelli che servono alle “belle letture” ,cioè a saper leggere,e ai “primi Rudimenti Grammaticali ed Aritmetica”, cioè saper scrivere e far di conto. E due, sono le scuole che vengono aperte per raggiungere tali mète.
“Art 1. Una scuola di belle lettere che si chiamerà prima Scuola,ed il Professore che la dirige Primo Maestro.
Art.2.Altra Scuola di primi Rudimenti Grammaticali ed Aritmetica e che verrà chiamata Seconda Scuola e che disimpegna Secondo Maestro.” (idem come sopra)
Nell’art. 3 si afferma che i Maestri non possono “esentarsi” dall’insegnare “tutti quei Giovanetti che desiderassero essere istruiti”, ma questi “Giovanetti” devono presentare un ordine che sia scritto dal Gonfaloniere o persona da lui incaricata così chiarendo subito il controllo della Magistratura Comunitativa sulla pubblica istruzione, controllo che viene ancora più evidenziato nell’articolo successivo il n. 4 dove due “saranno i deputati prescelti “per sorvegliare “sul Buon Ordine,sulla buona istruzione”.
“Art. 3.I Maestri delle suddette Scuole non potranno esentarsi dal ricevere tutti quei Giovanetti che desiderassero di essere istruiti,purché questi presentino un Ordine in scritto dal Sig. Gonfaloniere o di altra persona dal Magistrato da esso incaricata
Art 4. Due saranno i Deputati prescelti dalla Magistratura destinati a sorvegliare sul Buon Ordine,sulla buona istruzione delle Pubbliche Scuole e per l’esecuzione in tutte le sue parti del presente regolamento” (idem come sopra).
Gli articoli 5 e 6 ed entrano nel dettaglio delle materie d’insegnamento del primo e del secondo Maestro
“Art. 5. Il dovere del primo Maestro sarà quello di insegnare ai suoi Alunni Grammatica,Rettorica e le regole della Poesia ed Italiano e siccome l’importanza di tali studi esige che il Professore occupi in questi soli le ore destinate all’Istruzione ,così nella prima ora di impegnarsi la Classe di Grammatica e nella seconda quella di Rettorica .Il sabato poi o altro giorno ottimo di scuola nella settimana farà un poco di Catechismo.
Art.6 Il secondo Maestro riassumerà l’antico suo obbligo d’insegnare i primi Rudimenti Grammaticali, facendo spiegare le (…..)o altro libretto adattato ai Principianti, esercitandoli in qualche piccola versione latina e finalmente secondo il solito insegnerà a leggere,a scrivere e l’aritmetica non tralascerà il sabato o altro giorno ottimo di Scuola nella settimana,di fare la Dottrina Cristiana.” (idem come sopra).
Gli articoli appena scritti evidenziano due fatti A) il secondo Maestro ha un notevole lavoro da svolgere rispetto al primo, cosa che poi comportò una protesta del secondo Maestro presso la Magistratura Comunitativa ,B) l’insegnamento della “Dottrina Cristiana” fa parte integrante dei doversi dei maestri .
L’articolo 7 delinea le ore di scuola che sono spalmate in “tutte le stagioni dell’anno”.
“Art 7. Le ore destinate per la Scuola saranno nella mattina dalle nove fino alle undici in tutte le stagioni dell’anno; nel dopo pranzo saranno dalle due alle quattro dal Novembre fino al 21 di marzo ; dalle tre alle cinque fino al 21 di Giugno;dalle quattro alle sei fino all’8 di Settembre “ (idem come sopra)
L’articolo 8 torna sul controllo che deve esercitare la Magistratura Comunitativa “ sul Buon Ordine, sulla buona istruzione delle Pubbliche Scuole”ma introduce anche il dovere di collaborare da parte dei maestri di rendere conto “della buona o cattiva condotta” degli scolari.
“Art. 8. Sarà in facoltà dei SS Gonfaloniere e Deputati visitare le Pubbliche Scuole ogni volta vederanno opportuno ed i Sig.ri Maestri renderanno conto ai Medesimi della buona o cattiva condotta dei suoi Scuolari,dei progressi che si fanno negli studi e finalmente potranno fare qualche interrogazione per soddisfazione dei SS Componenti il Magistrato,purchè a questi così le piaccia” (idem come sopra).
L’articolo 9 si sofferma sulle punizioni per gli scolari indisciplinati che arrivano fino al richiamo, ”correzione” da parte della Magistratura Comunitativa e alla espulsione dalla scuola.
“Art.9. Se qualcuno dei Scolari fosse inquieto nella Scuola e le mortificazioni del Maestro non bastassero per richiamarlo all’ordine,sarà tenuto farne rapporto al Sig. Gonfaloniere acciò il contumace Discepolo soffra la correzione del Magistrato; e qualora taluno si permettesse qualche cosa sul rispetto dei doveri ai Precettori, il Maestro potrà scacciarlo immediatamente, dandone subito parte al Sig. Gonfaloniere per attendere dal zelo del Magistrato la dovuta riparazione.” (idem come sopra).
Gli articoli 10 e 11 trattano delle vacanze. Vengono riconosciute come vacanza molte festività religiose e,In particolare, si deve notare che era prevista una vacanza per il periodo della vendemmia evidentemente perché gli scolari erano utili a casa per aiutare nella vendemmia stessa.
“Art.10. Le vacanze tra settimana avranno luogo in tutte le feste dove corre l’obbligo della S. Messa:nella vigilia e festa di S.Nicolò: nella vigilia del S. Natale: nella mattina di S. Agata quando siavi la Processione: in tutta la Settimana Santa, ed il giorno di S. Marco, nelle tre mattine delle orazioni, nella vigilia della Pentecoste:in tutte le feste comandate dal Governo e dal Magistrato Civico o finalmente in tutti i Giovedì,ben inteso che se fra settimana occorre qualche vacanza il Giovedì faccia lezione,e nel mesi di Marzo invece del Giovedì,la vacanza abbia luogo nel Venerdì
Art. 11.saranno pure,secondo il solito, accordate le vacanze del Carnevale che saranno dalla Domenica settagesima a tutta la mattina del primo giorno di Quaresima, e quelle Autunnali dalli otto settembre a tutta la mattina di due Novembre” (idem come sopra).
L’articolo 12 regola il passaggio, la promozione, dalla prima alla seconda scuola
“Art. 12. Dopo date le Vacanze suddette cioè del Carnevale e della Vendemmia il Secondo Maestro indicherà al Primo quei Giovanetti che destinarsi di far passar alla prima Scuola acciò il Primo Maestro possa esaminarli alla presenza dei Due Deputati trovati capaci ammetterli. Potrà per altro far ciò anche a tempo rotto.” (idem come sopra)
Negli articoli 13 e 14 viene riconosciuto il carattere pubblico dell’istruzione poiché le due scuole debbono programmare una “Pubblica Accademia” nella “Sala Comunitativa” con l’intervento delle autorità. In questa “Pubblica Accademia” soggetti “capaci” sono chiamati a “giudicare sul profitto dei scuolari”, i Magistrati possono fare anche pubbliche interrogazioni ,fissare e distribuire “varie ricompense”.
“Art 13.Ogni il 5 Dicembre nella Sala Comunitativa sarà tenuta una Pubblica Accademia da tutti discepoli delle due scuole, alla quale interverranno le Autorità ed altre persone dal Magistrato invitate, e da questo numero saranno prescelti due o più soggetti capaci a giudicare sul profitto dei scuolari, ed in questa occasione i SS. Magistrati faranno delle pubbliche interrogazioni a detti Scuolari e tutto ciò che si suoleva praticare,per tal particolare, nel Cessato Governo
Art.14. Varie ricompense verranno fissate e distribuite in questa circostanza dal Magistrato Civico, e ciò per incoraggiare nei studi i ragazzi, ed eccitare la loro emulazione.” (idem come sopra)
Negli ultimi due articoli 15 e 16 viene evidenziato che fa parte integrante della pubblica istruzione la “Dottrina Cristiana”.
“Art 15.Nel giorno susseguente ricorrendo la festa di S. Niccolò Protettore delle Pubbliche Scuole di questa Città,sarà celebrata nella Parrocchia la S. Messa ,ed in tale occasione il Primo Maestro farà recitare da uno dei suoi Scolari un Orazione panegerica del Santo, ovvero una Orazione Accademica analoga alla circostanza.
Art 16. Qualche giorno avanti la Festa di detto Santo Protettore, ciascun maestro ordinerà agli Scolari di portare la consueta limosina; ed il Secondo Maestro farà passare nelle mani del Primo quelle che avrà raccolto.
Confidando poi nel zelo dei Precettori per esatto adempimento di quanto sopra ci sottoscriviamo
I Deputati delle Scuole
G.Battista Pandolfini Barbieri,Giuseppe Palmi” (idem come sopra).
Così termina il Regolamento per le pubbliche scuole della città di Portoferraio.
Una scuola pubblica gratuita aperta a tutti coloro che lo desiderano e soltanto a loro ma ,non obbligatoria.
Emulazione significa desiderio e sforzo di eguagliare o superare ed allora avere scritto nel regolamento “eccitare l’emulazione” di chi è più bravo diventa indicatore di una istruzione pubblica che pone al centro il merito il quale viene anche premiato. La punizione,poi, fino all’espulsione per chi non fa il proprio dovere è ritenuta parte del bagaglio educativo, ad indicare che chi non fa il proprio dovere non può continuare a frequentare una scuola mantenuta a spese della comunità.
Il carattere pubblico dell’istruzione viene sottolineato dalla costante presenza di controllo da parte della Magistratura Civica. Questo controllo è rivolto sia verso il corpo insegnante,Primo e Secondo Maestro,sorvegliando sul “buon ordine e sulla buona istruzione” ,sia verso gli scolari con “pubbliche interrogazioni”.
Ciò indica così che è il Magistrato Civico ad avere il còmpito e la responsabilità della realizzazione della imparzialità nella scuola pubblica.
La presenza dell’osservanza delle feste religiose indica l’importanza che viene data alla religione cattolica nella formazione e nell’istruzione dei giovani .
Poiché il Primo Maestro era Don Vincenzo Bigeschi,sacerdote, viene spontaneo pensare che non poca sia stata la sua influenza nella stesura del regolamento da parte del Magistrato Civico. La figura di insegnante di Don Vincenzo Bigeschi e la sua memoria sono rimaste a lungo nella comunità ferraiese se nel 1929 (un secolo dopo) così scriveva L. Damiani “…era l’unica scuola che ai primi dell’ottocento per opera di quel valentuomo,sacerdote a modo suo,aveva aperto nella nostra città,allora veramente segregata dal mondo,le prime aure della cultura,gli elementi della lingua latina,la prima cognizione dei classici,sia pure infarcita del bagaglio retorico costituente la umanità di quei tempi” (1).
L’umanità di quei tempi come ogni umanità del passato può essere capita e compresa.
Per quanto riguarda l’istruzione pubblica nel granducato di Toscana riesco a comprendere che era tenuta in grande considerazione ed attenzione leggendo le “Istruzioni per il Regio Consultore e Soprintendente agli Studi del Granducato approvate da Sua Altezza Imperiale e Reale sotto dì 29 Novembre 1816” (Corrispondenza con Uffizio Fossi di Pisa dal 185 al 1817.C60.Carta 285.ASCP).
Sono nove articoli.
Ecco il primo “Art I. Al Regio Consultore è affidata la Soprintendenza e la Vigilanza sulla pubblica Istruzione con la veduta di promuovere gli Studi, di tenere in osservanza i Regolamenti dell’Imperiali e Reali Università,dei Collegi e Pubbliche Scuole e di avere cura che non s’introducano abusi e che i metodi d’insegnamento corrispondano all’oggetto dell’aumento e perfezionamento delle Scienze con utilità di quelli che vi si applicano” (idem come sopra)
Marcello Camici
ASCP: Archivio storico comune Portoferraio
1)L. Damiani “Ancora dei Foresi all’Elba (il maestro Angiolino a la sua scuola)” in “Il Popolano” 20 gennaio 1929, pagina 1.