In questi giorni si sente parlare sempre più spesso della necessità di interventi tesi a contenere i pericoli che l'alta velocità sulle nostre strade dei veicoli a motore causa.
Fine necessario, ma meritevole di particolare attenzione. A tale proposito voglio intervenire sulla questione dei dossi rallentatori già in essere sulle nostre strade e quelli che potrebbero essere collocati in futuro che, a mio modesto avviso, sono in contrasto con la normativa vigente.
Il C.D.S. all'art. 42 li definisce segnali complementari e ne riporta all'art. 179 del rispettivo Regolamento di esecuzione, le modalità e impiego di apposizione. L'articolo al comma 4 dice che questi dossi possono essere installati dove vige un limite di velocità pari o inferiore a 50 Km e successivamente ne stabilisce, colore, forma e dimensioni a seconda del limite di velocità della strada.
Il comma 5 recita testualmente ”possono essere posti in opera solo su Strade residenziali, nei parchi pubblici e privati, nei residences, ecc.ecc. Ne è vietato l'impiego sulle strade che costituiscono itinerari preferenziali dei veicoli normalmente impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento”.
A sostegno di questo cito una direttiva n° 301 del 28/12/2000 del Ministero dei Lavori Pubblici ripresa successivamente dalla circolare n° 2867/2001 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sulla corretta e uniforme applicazione delle norme del C.D.S. in materia di segnaletica e criteri per la sua installazione e manutenzione stante la scarsa attenzione degli Enti proprietari delle strade, ed un richiamo a un maggiore impegno e cura per il mantenimento delle strade. Ad un lungo elenco di inadempimenti e conseguentemente di suggerimenti, pone un'attenzione particolare sui dossi di rallentamento (art.179 reg.) poichè ne ravvede un utilizzo indiscriminato, e precisa che quelli eventualmente collocati su itinerari di attraversamento dei centri abitati, lungo le strade più frequentemente percorse dai veicoli di soccorso, di Polizia o di emergenza, lungo le linee di trasporto pubblico, devono essere rimossi.
Il loro permanere in opera, in caso di incidenti riconducibili alla loro collocazione può dar luogo a responsabilità in capo a chi ne ha disposto la collocazione o a chi non ne ha disposto la rimozione.
Questo dovrebbe far riflettere sulla situazione delle nostre strade tenendo presente che oltre a essere stati collocati probabilmente in contrasto con la normativa, quelli attualmente in essere costituiscono un ulteriore pericolo in quanto, stante le pessime condizioni in cui sono per la mancanza assoluta di manutenzione, “invitano” l'utente della strada a zigzagare per passare laddove sono mancanti o rotti, venendo meno alla loro funzione.
Diverso è per i passaggi pedonali rialzati che vanno tanto di “moda”, questi possono essere realizzati ma non possono essere classificati come dossi di rallentamento della velocità perchè la loro geometria di realizzazione è diversa da quanto previsto dalla norma, e come tali non devono essere segnalati come rallentatori di velocità. Non necessitano di particolari autorizzazioni quanto piuttosto di motivazioni tecniche di opportunità o necessità che lo stesso Ente può e deve valutare. La realizzazione di tali manufatti deve necessariamente essere effettuata utilizzando materiali previsti dalla vigente normativa, garantendo la percorribilità della strada anche alle autovetture con carenatura bassa.
A tal proposito il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha specificato che la responsabilità in caso di inconvenienti e/o danneggiamenti è ascrivibile all'Ente proprietario della strada.
In conclusione sarebbe bene che come più volte richiamato dal Ministero, le istruttorie e le motivazioni delle ordinanze relative alla segnaletica fossero supportate da opportune indagini, valutazioni, stime e rilievi preventivi e a tale proposito ritiene necessario il continuo aggiornamento del personale tecnico degli Enti proprietari delle strade avvalendosi del supporto dell'Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale.
Gianluca Niccolai