E’ stato riscontrato un numero particolarmente alto di turisti, ospiti di strutture ricettive, i cui nominativi non vengo inseriti nel portale “alloggiatiweb”, ma comunicati – nel migliore dei casi – tardivamente e con modalità non consentite.
Nei prossimi giorni, personale della Polizia di Stato in forza al Commissariato di Portoferraio, competente per tutto il territorio dell'Isola d’Elba, effettuerà controlli amministrativi a campione sulle strutture ricettive, al fine di verificare la corretta applicazione di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 7 gennaio 2013 che disciplina la materia.
Si ricorda che come previsto del predetto Decreto tutte le strutture ricettive e equiparate, quali alberghi, campeggi, b&b, appartamenti per uso turistico con permanenza inferiore a 30 giorni, rifugi alpini, affittacamere eccetera, hanno l'obbligo di comunicare entro le 24 ore i dati degli ospiti tramite il portale dedicato "alloggiatiweb".
Inoltre, il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n.132, all’art. 19 bis, ha chiarito gli obblighi previsti nell’art. 109 TULPS in tema di registrazione e comunicazione alla Questura competente delle generalità delle persone alloggiate nelle strutture ricettive.
Tali obblighi si applicano non solo agli operatori economici “tradizionali” del settore alberghiero, ma anche agli altri soggetti che rientrano nel panorama delle attività turistico-ricettive di natura para ed extralberghiera, comprese le strutture ricettive all’aperto, che siano gestori professionali ovvero che svolgano tale attività con carattere saltuario.
Rientrano nella categoria, quindi, anche le “strutture di accoglienza non convenzionale”, ove vengono ricompresi anche gli esercizi di bed and breakfast, nonché la locazione per usi turistici o altri scopi di appartamenti (ammobiliati o meno).
Gli obblighi previsti dall’art.109 TULPS si applicano, pertanto, “con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni” sulla base di rapporti locatizi, suscettibili di iscriversi nelle tipologie negoziali di cui agli artt. 1571 e 1594 c.c.
Continuano, invece ad essere sottratti agli obblighi di cui all’art. 109 le cessioni della predetta durata che avvengono a titolo di liberalità o sulla base di rapporti di carattere gratuito. La comunicazione delle generalità degli alloggiati dovrà avvenire attraverso il portale “Alloggiati Web”, previa registrazione.
La mancata osservanza di quanto previsto dalla legge comporta la violazione all'articolo 109 del Tulps con verrà contestata e che comporta come previsto dall'articolo 17 del Tulps che prevede la pena alternativa all'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a 206€.
Si rammenta infine che la corretta applicazione di quanto previsto è di vitale importanza per un efficace controllo del territorio e per la sicurezza e l'ordine pubblico, poiché permette di monitorare in tempo reale la presenza di eventuali criticità sul territorio. Portoferraio.
Pietro Scroccarello
Dirigente del Commissariato della P.S. di Portoferraio