Il DPCM 22 marzo 2020 ha rimodulato le indicazioni relative al sistema di misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Sono state riviste in modo restrittivo le circostanze che legittimano gli spostamenti al di fuori della propria abitazione.
Ciò ha comportato un aggiornamento del modello di autodichiarazione da compilare per motivare lo spostamento stesso.
Ci si può quindi muovere soltanto per i seguenti motivi: comprovate esigenze lavorative, esigenze di assoluta urgenza e motivi di salute.
Il nuovo D.P.C.M. abolisce la previsione, contenuta, nell'art. 1, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, che assicurava il rientro tout court nel luogo di domicilio, abitazione o residenza.
Tale rientro è consentito solo nel caso in cui lo spostamento all'esterno è connesso ai motivi sopra elencati. Ad esempio, rientra negli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, il tragitto (anche pendolare) effettuato dal lavoratore dal proprio luogo di residenza, dimora e abitazione al luogo di lavoro.
Rientrano nelle esigenze di assoluta urgenza, anche i casi in cui l'interessato si rechi presso grandi infrastrutture del sistema dei trasporti (aeroporti, porti e stazione ferroviari) per trasferire propri congiunti alla propria abitazione.