Legambiente Arcipelago Toscano ha inviato al Sindaco del Comune di Portoferraio e al Commissario Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano la seguente segnalazione su costruzioni, movimenti terra e interventi su vegetazione e suolo a Punta Penisola:
In seguito alle segnalazioni ricevute da numerosi escursionisti sulla nuova chiusura del percorso 49/50 (si veda nota inviata alle SS.VV. in data 28/5/2012) ci siamo recati a constatare la situazione a Punta Penisola, che fa parte del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano come zona “B” – Riserva generale orientata , dove ci erano stati segnalati lavori in corso che sembravano confermati anche dal video “Punta Penisola ok.avi“ pubblicato sui You Tube il 14/5/2012 (http://youtu.be/6r4iyrcQFQc).
Siamo rimasti sorpresi nel constatare che tali lavori interessano non solo la “ristrutturazione” dei ruderi esistenti e lavori intono ai bunker militari risalenti alla seconda Guerra Mondiale, ma comportano anche rilevanti interventi sulla macchia mediterranea protetta e sui suoli, il taglio di alberi nella pineta, ampliamento di sentieri esistenti (e probabile realizzazione di nuovi accessi) e la loro trasformazione in ampie strade, l’accumulo di massi e terra, il tutto con l’evidente utilizzo di mezzi meccanici,
Molti dei lavori eseguitio sembrano in contrasto con le Norme tecniche di attuazione del Piano del Parco Art.18.- Le zone B, di riserva generale orientata (in allegato) che riguardano “ambiti di elevato pregio naturalistico, in cui è necessario potenziare la funzionalità ecosistemica, conservarne il ruolo per il mantenimento della biodiversità, con funzione anche di protezione delle zone A” e dove “gli usi e le attività sono quelli di tipo naturalistico (N) e comprendono la fruizione che, oltre agli scopi scientifici e didattici, può avere anche carattere sportivo o ricreativo, limitatamente alle attività che non richiedono l'uso di mezzi meccanici a motore, salvo quelli previsti per la pulizia degli arenili, o di attrezzature fisse e che non comportano comunque apprezzabili interferenze sulle biocenosi in atto o trasformazioni d’uso infrastrutturali o edilizie o modificazioni sostanziali della morfologia dei suoli”. Si ricorda che gli interventi e le azioni consentiti sono quelli conservativi, manutentivi e di riqualificazione della funzionalità ecologica, di manutenzione e di restituzione sul paesaggio e di utilizzazione agro-silvo-pastorale tradizionale. Sono invece esclusi gli interventi edilizi e gli interventi infrastrutturali non esclusivamente e strettamente necessari per il mantenimento delle attività agrosilvo-pastorali o per la difesa del suolo.
Inoltre in Zona “B” sono vietati: l’esecuzione di tagli boschivi, i movimenti di terreno e la modifica del regime delle acque; la trasformazione di incolti in aree coltivate nelle zone di rilevante funzione ecologica per la tutela dell’avifauna (l’area fa parte dell’Important Bird Area – IBA – Arcipelago Toscano di Natura 2000) se non per favorire limitati ripristini di paesaggi agrari menomati, ’apertura di nuove strade, salvo il recupero e il riutilizzo della viabilità storica per la fruizione pubblica del territorio e per il raggiungimento degli edifici esistenti e utilizzati ai fini abitativi o agricoli; la realizzazione di nuove infrastrutture, nuove edificazioni e cambi di destinazione d’uso per utilizzazioni extra-agricole; la costruzione di recinzioni, tali da non modificare o ostacolare la fruizione libera dei sentieri (vedasi cancello precedentemente segnalato).
Si ricorda inoltre che per il patrimonio edilizio esistente “legittimo o legittimato”, con usi extragricoli presente alla data di adozione del piano del Parco, che non hanno usufruito di condono edilizio e sanatoria o le superfici senza permesso di costruire, “sono ammessi per gli edifici ad uso abitativo interventi fino alla manutenzione straordinaria e che nei casi di comprovata residenza nello stabile da parte di proprietari o affittuari sono ammessi interventi di restauro e risanamento conservativo”.
Inoltre, per migliorare l’accessibilità pedonale e della fruizione naturalistica sono consentiti la manutenzione e il miglioramento della rete di percorrenze esistenti e l’eventuale riapertura di sentieri storici preesistenti e gli interventi legati al risanamento, alla tutela e allo sviluppo del patrimonio boschivo.
Essendo venuti a conoscenza che l’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, in seguito a precedenti segnalazioni, si è già interessato e si sta interessando delle problematiche emerse nella Zona “B “ di Punta Penisola, si chiede alle SS.VV.:
A) Se quanto realizzato e in via di realizzazione sia conforme con il Piano del Parco dell’Arcipelago Toscano adottato anche dal Consiglio Comunale di Portoferraio .
B) Se gli interventi realizzati ed in corso sulla vegetazione e il suolo siano conformi a quanto previsto nelle Norme tecniche di attuazione del Piano del Parco Art.18.- Le zone B, di riserva generale orientata
C) Se quanto realizzato ed in corso di realizzazione a Punta Penisola abbia ottenuto i necessari nulla-osta del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano e le necessarie autorizzazioni del Comune di Portoferraio e se sia conforme con quanto rilasciato.
Norme tecniche di attuazione del Piano del Parco Art.18.- Le zone B, di riserva generale orientata
18.1.- Si tratta di ambiti di elevato pregio naturalistico, in cui è necessario potenziare la funzionalità ecosistemica, conservarne il ruolo per il mantenimento della biodiversità, con funzione anche di protezione delle zone A. Gli usi e le attività sono quelli di tipo naturalistico (N) e comprendono la fruizione che, oltre agli scopi scientifici e didattici, può avere anche carattere sportivo o ricreativo, limitatamente alle attività che non richiedono l'uso di mezzi meccanici a motore, salvo quelli previsti per la pulizia degli arenili, o di attrezzature fisse e che non comportano comunque apprezzabili interferenze sulle biocenosi in atto o trasformazioni d’uso infrastrutturali o edilizie o modificazioni sostanziali della morfologia dei suoli. Sono ammesse le attività agricole tradizionali (A) e di pascolo che assicurino il mantenimento della funzionalità ecosistemica e dei paesaggi esistenti, nonché le azioni di governo del bosco ad esclusivi fini protettivi, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per la gestione del patrimonio agrosilvo-pastorale delle aree protette. Gli interventi e le azioni consentiti e necessari sono quelli
conservativi (CO), che possono essere accompagnati da interventi manutentivi e di riqualificazione (MA e RQ) della funzionalità ecologica, anche con il controllo delle specie alloctone o sovrabbondanti. Sono ammessi pure gli interventi e le azioni di manutenzione e di restituzione (MA e RE) sul paesaggio e sulle forme di utilizzazione agro-silvo-pastorale tradizionale. Sono invece esclusi gli interventi edilizi che eccedano quanto previsto dai commi successivi e gli interventi infrastrutturali non esclusivamente e strettamente necessari per il mantenimento delle attività agrosilvo-pastorali o per la difesa del suolo e gli interventi connessi alle attività e servizi dell’Ente Parco nonché del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare per uso governativo.
18.2.- Sono in particolare vietati i seguenti interventi e azioni:
a. l’esecuzione di tagli boschivi, di alberature, siepi e filari, se non per le operazioni necessarie per il governo del bosco nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per la gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale delle aree protette;
b. i movimenti di terreno ed ogni intervento idoneo a modificare il regime delle acque o le sistemazioni tradizionali a terrazzi, salvo quando finalizzati al recupero ambientale di cave dismesse (senza finalità estrattive) ed altre aree degradate, al mantenimento delle attività agropastorali in atto (purché compatibili con gli ecosistemi protetti), al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili (senza nuovi acquedotti) ed alla difesa idrogeologica;
c. la trasformazione di incolti in aree coltivate, nelle zone di rilevante funzione ecologica per la ntutela dell’avifauna se non per favorire circoscritti interventi di ripristino di paesaggi agrari menomati, la regolamentazione e definizione delle modalità di trasformazione verrà normata nel regolamento;
. nelle aree incendiate, le modificazioni d’uso dei suoli, ivi compresi gli interventi di riforestazione, fatti salvi i progetti specificamente previsti dall’Ente Parco;
e. l’apertura di nuove strade, salvo il recupero e il riutilizzo della viabilità storica per la fruizione pubblica del territorio e per il raggiungimento degli edifici esistenti e utilizzati ai fini abitativi o agricoli, di larghezza non superiore a ml 3, con esclusione di ogni pavimentazione impermeabilizzante e purché compatibile con la salvaguardia delle risorse faunistiche e vegetazionali esistenti nonché con la tutela del paesaggio;
f. la realizzazione di nuove infrastrutture, fatti salvi gli interventi di modesta entità, quali piccole canalizzazioni per lo smaltimento dei reflui, allacciamenti ad acquedotti pubblici, linee telefoniche ed elettriche e gas a servizio delle attività ammesse in zona;
g. nuove edificazioni e cambi di destinazione d’uso per utilizzazioni extra-agricole, con le sole eccezioni di cui al comma 18.3;
h. l’apertura di cave e miniere;
i. la costruzione di recinzioni, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza delle abitazioni e degli impianti tecnologici, purché realizzate in siepi miste o formazioni arbustive spinose o in pietra locale a secco o in legno locale secondo le tipologie tradizionali, coerentemente inserite nella trama parcellare, e tali da non modificare o ostacolare lo scorrimento delle acque e la fruizione libera dei sentieri; se in rete metallica, esclusivamente per la protezione dei fondi dai danni degli ungulati e della fauna selvatica;
j. l’introduzione, la detenzione, il trasporto e porto da parte di privati di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo di distruzione e cattura, con le ulteriori specificazioni eventualmente recate dal Regolamento o da appositi atti deliberativi;
k. l’installazione di serre fisse.
il transito dei mezzi motorizzati sui sentieri, fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio, per le attività agro-silvo-pastorali e per i mezzi necessari alla pulizia degli arenili;
18.3. Per il patrimonio edilizio esistente legittimo o legittimato, con usi extragricoli in atto alla data di adozione del piano del Parco, che non hanno usufruito di condono edilizio inerente la sanatoria di volumi o superfici realizzate in totale assenza di permesso di costruire, DIA, sono ammessi per gli edifici ad uso abitativo interventi fino alla manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 79 comma 2 lettera b) della L.R. 01/05 ; nei casi di comprovata residenza nello stabile da parte di proprietari o affittuari alla data di adozione del Piano sono ammessi interventi di restauro e risanamento conservativo ai sensi dell’art.3 del D.P.R. 380/01 e dell’art. 79 comma 2 lettera c) della L.R. 01/05.
Per il patrimonio edilizio agricolo esistente sono ammessi interventi edilizi fino alla ristrutturazione edilizia e cambio di funzione degli immobili ai soli fini dello sviluppo e della qualificazione delle attività agro-silvo-pastorali e agrituristici. ( ai sensi della L.R. 42/00 e s.m.e i.) E' ammessa l'installazione, nelle aree di pertinenza degli edifici esistenti, di piccoli impianti per la produzione d’energia alternativa, che non determinino apprezzabili impatti paesistici o ambientali.
18.4.- Ai fini del miglioramento dell’accessibilità pedonale e della fruizione naturalistica sono consentiti la manutenzione e il miglioramento della rete di percorrenze esistenti e l’eventuale riapertura di sentieri storici preesistenti, nonché gli interventi legati al risanamento, alla tutela e allo sviluppo del patrimonio boschivo, con le modalità di cui agli articoli successivi e con riferimento ai programmi di cui all’art. 13. Sono altresì consentiti tutti gli interventi di manutenzione delle infrastrutture di pubblica utilità quali le infrustrutture antincendio così come censite nel piano operativo AIB della Regione Toscana e gli interventi di cui al Capo II sezione IV del Regolamento forestale della Toscana (R.F.T.) approvato con DPGR n. 48/R del 08/08/2003.