A Milano, nella sala consiliare del Municipio 3, sabato 19 maggio 2018 è stato assegnato a Marcello Camici il secondo premio assoluto sezione E, premio “Ettore Mjorana” per l’articolo giornalistico a tema natura e ambiente “L’area protetta è per l’uomo e non l’uomo per l’area protetta” nell’ambito del concorso internazionale artistico letterario AMBIART VIII Edizione 2018 (www.ambiart.it) promosso da associazione culturale “Lovingambiart” (presidente Adriana Zammarelli) e SIMA (Società Italiana di Medicina Ambientale. Presidente prof. Alessandro Miani).
MOTIVAZIONE DELLA GIURIA (presidente Dr. Gabriele Motta)
L’articolo molto incalzante, si sofferma sull’importanza della legge istitutiva delle aree protette, prendendo ad esempio l’isola di Montecristo e l’isola d’Elba. L’Autore valuta alcuni aspetti negativi e suggerisce modifiche legislative.
Questo il testo dell’articolo giornalistico premiato:
L’AREA PROTETTA E’ FATTA PER L’UOMO E NON L’UOMO PER L’AREA PROTETTA
L’importanza scientifica espressa da un ambiente, da un territorio, è alla base della istituzione di un’area protetta.
Quando l’interesse scientifico espresso dal territorio è rilevante può muovere il legislatore a creare un’area protetta al fine di garantirne, promuoverne la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione.
Consegue che vincoli e limiti siano inevitabili: vincoli e limiti che possono anche arrivare ad escludere la presenza umana.
Ciò è quanto accaduto all’isola di Montecristo: conservare, tutelare l’isola nella sua naturale selvaggia bellezza.
L’interesse scientifico di conoscenza e studio insieme con quello di conservare, tutelare, migliorare la qualità dell’ambiente, valorizzare e recuperare il patrimonio ambientale naturale e culturale, ha portato il legislatore ad emanare norme, disposizioni, leggi, regolamenti che costituiscono la legislazione ambientale nazionale: legislazione che non necessariamente si è concretizzata con la nascita di un’area protetta escludente o limitante la presenza antropica.
In Italia tutto il territorio è protetto da questa legislazione ambientale: sono norme, leggi che rappresentano l’enorme mole legislativa ambientale esistente e attualmente vigente nel territorio nazionale, dove l’interesse scientifico non viene escluso ma convive con altri interessi espressi della presenza antropica.
Oltre all’area protetta,dunque,l’ambiente può essere salvaguardato con la legislazione ambientale nazionale vigente e controllando che sia applicata.
Pure all’isola d’Elba l’istituzione dell’area protetta non si è sottratta alla motivazione del rilevante interesse scientifico espresso dal territorio dell’arcipelago.
Da qui, vincoli e limiti.
Ma all’isola d’Elba non siamo su un’isola deserta come può essere Montecristo dove l’esclusione della presenza umana può avvenire con facilità perché non esiste.
L’interesse scientifico può convivere con gli interessi espressi dalla comunità umana?
La risposta è positiva e ciò è stato ampiamente dimostrato proprio all’Elba dove la presenza umana non ha mai ostacolato ricerca e studio ambientale.
All’isola d’Elba l’istituzione dell’area protetta si è dimostrata modalità amministrativa non adatta a questo territorio poiché ha creato conflitto con molta parte della popolazione residente abitante sull’isola.
E’ questo il primo motivo per cui ho sempre ritenuto l’istituzione dell’area protetta sull’isola d’Elba, istituzione che è stata motivata dal rilevante interesse scientifico espresso dal territorio dell’isola.
Ho sempre pensato che la elevata antropizzazione con gli interessi di cui essa è portatrice si sarebbe scontrata con vincoli e limiti imposti dall’area protetta creando uno stato di conflittualità e incomprensione.
Ciò è purtroppo accaduto.
Anche senza l’area protetta, la difesa, la salvaguardia,lo studio scientifico di questo territorio voluti come motivazioni per la istituzione dell’area protetta, si possono ottenere applicando le norme legislative vigenti in materia ambientale e controllando che ciò davvero avvenga.
Dopo oltre venti anni dalla istituzione dell’area protetta all’isola d’ Elba, mi chiedo, domando se non fosse stato più utile che lo stato avesse destinato tutte le risorse economiche elargite all’area protetta direttamente ai comuni vincolandole alla realizzazione diretta da parte di questi, obbligandoli insomma a realizzare quanto previsto dalla legislazione ambientale nazionale a cominciare dai rifiuti, depurazione, sistema fogniario, beni culturali, inquinamento acustico, sicurezza delle spiagge, servizi al cittadino sulle spiagge, sicurezza idrogeologica, recupero di sentieri. ecc...
Sottoponendo poi a stretto controllo il loro operato.
Il secondo motivo per cui non sono favorevole alla presenza dell’area protetta all’Elba è più squisitamente “politico”.
Non si può introdurre su territorio antropizzato e ad economia consolidata una modalità nuova di amministrazione quale è stato l’ente parco senza prima aver sentito i cittadini che vivono, abitano e lavorano in quel territorio.
Un semplice referendum popolare.
Se i cittadini esprimono parere favorevole ben venga l’istituzione dell’ente parco, in caso contrario non si può procedere.
La legge quadro sulle aree protette n. 394/1991 non lo prevede?
Il legislatore deve modificare il dettato di tale legge secondo la quale la istituzione di un ente parco deve avvenire con decreto del presidente della repubblica, su proposta del ministero dell’ambiente, sentita la regione.
Questa sorta di “eco statalismo”, inteso come tutela e salvaguardia ambientale imposte dall’alto, deve essere modificato quando l’area protetta insiste su un territorio antropizzato.
In un territorio antropizzato, la istituzione di area protetta non può avvenire ignorando dissenso o consenso di chi vive e abita nel territorio della istituenda area protetta.
All’isola d’Elba,giustamente la nascita del comune unico passa attraverso un referendum popolare perché trattasi di una modalità amministrativa nuova del territorio.
Anche l’ente parco è nuova modalità amministrativa del territorio dell’Elba ma la sua istituzione non passa attraverso il referendum popolare perché la legge non lo prevede.
Infine nel dettato di legge per la istituzione di un’area protetta, l’interesse scientifico, l’importanza scientifica in essa presenti, devono essere scritti in dettaglio e non genericamente.
Marcello Camici