Spett.le Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Egr. Ministro Dott. Danilo Toninelli
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Oggetto: nuovo regolamento formazione personale salvamento acquatico
La scrivente società da diversi anni si occupa con impegno e successo alla divulgazione della cultura del soccorso in tutta Italia, indirizzando la formazione con specifici programmi didattici sia alla comunità laica (studenti e semplici cittadini), che a quella sanitaria (soccorritori professionali, infermieri e medici).
Nel 2015 pur avendo tutti i requisiti, si è vista respingere dal Comando Generale del Corpo delle Capitaneria di Porto, la domanda di accredito per la formazione del personale di salvamento acquatico (assistenti bagnanti), giustificando la negazione dell’autorizzazione a causa dell’assenza di un regolamento. Inspiegabilmente la stessa motivazione non risultò ostativa appena qualche anno prima per un altro soggetto privato, che con una circolare emanata dal Suo Dicastero in data 04/03/2010 con prot. 0020845, ha permesso insieme ad altri due enti già operativi dal 1929, di essere gli unici soggetti autorizzati a svolgere la formazione degli aspiranti Bagnini, costituendo di fatto un oligopolio.
A seguito di ciò, la Salvamento Academy presenta un esposto al Garante della Concorrenza e del Mercato che non fa attendere la sua risposta: il 18 maggio 2015 pubblica (sul proprio sito www.agcom.it nel bollettino n. 17) il provvedimento AS1191 con il quale invita il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a predisporre un regolamento che permetta ad altri soggetti di essere autorizzati all’attività di formazione e di rilascio dei brevetti di bagnino, motivando così la sua richiesta “…si ritiene che le esigenze di incolumità e sicurezza dei bagnanti possano essere perseguite senza limitare il numero degli operatori/enti di formazione autorizzati e introducendo, piuttosto, criteri oggettivi e uniformi di selezione e sistemi di controllo periodico dei programmi di formazione volti alla verifica del rispetto delle rilevanti norme di sicurezza”.
Il parere scontato dell’Antitrust era già stato evidenziato dal legislatore il quale era intervenuto alcuni anni prima con l’art. 15, comma 3-quinquies del Decreto Mille proroghe 2011, modificato poi nel Decreto Milleproroghe 2013: “Al fine di garantire e tutelare la sicurezza e la salvaguardia della vita umana in acqua, fino all'emanazione, entro e non oltre il 30 giugno 2014, del regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico, da adottare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono prorogate le autorizzazioni all’esercizio di attività di formazione e concessione brevetti per lo svolgimento dell'attività di salvamento acquatico rilasciate entro il 31 dicembre 2011”. Il suddetto regolamento non è però mai stato realizzato, fino al recente intervento del Garante della Concorrenza e del Mercato, che ottiene dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’emanazione del Decreto n. 206 del 29 luglio 2016 “Regolamento recante norme per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnante”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 2016, vigente a partire dal 2 dicembre dello stesso anno e applicato dal 1° gennaio 2017.
Il regolamento viene però bloccato perché per ben due volte dal Decreto Milleproroghe di fine anno, spostandone l’effettiva operatività al 21 ottobre 2018, data ulteriormente modificata dall’ultimo DECRETO-LEGGE 25 luglio 2018, n. 91 che con l’Art. 4 comma 2 “Proroghe di termini in materia di infrastrutture” in maniera molto “tecnica” per l’ennesima volta ne proroga l’attuazione di un altro anno: “All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, la parola «2018», ovunque presente, e' sostituita dalla seguente:«2019» “.
Pertanto ci chiediamo quali possono essere i casi di necessità e carattere d’urgenza che hanno spinto il Consiglio dei Ministri a rinviare nuovamente con un decreto legge l’attuazione del D.M. n. 206 del 29 luglio 2016, con il risultato di impedire ad altri soggetti di ottenere l’autorizzazione per la formazione degli assistenti bagnati, in contrasto con le norme europee sul libero mercato come evidenziato dal Garante della concorrenza, negando a noi, come ad altri il diritto di svolgere il nostro lavoro che avrebbe portato il vantaggio di una maggiore competitività nel settore della formazione professionale che si traduce in minori costi e maggiore qualità per l’utente.
Portoferraio 28/07/2018
Con osservanza
Stefano Mazzei
CEO & Founder Salvamento Academy Srl