Non è in discussione che una gestione associata composta da comuni dell'Isola d'Elba agisca per la promozione turistica a sostegno delle strutture ricettive; il dubbio di legittimità riguarda invece le sue fonti di finanziamento.
Si legga al riguardo in Le Imposte Comunali sul Turismo. L'imposta di soggiorno e l'imposta di sbarco. A cura di Antonio Chiarello, Avvocato Tributarista patrocinante in Cassazione. Codice ISBN 978-88-6650-020-9, pag 210-212
"..qualora nell’isola vi fossero più Comuni e di questi, solo uno è quello collegato quale porto di sbarco delle compagnie marittime di linea, spetterebbe solo a quest’ultimo Comune la scelta se istituire l’imposta di sbarco ovvero quella di soggiorno, mentre l’altro o gli altri Comuni isolani, non destinazione di arrivo/partenza e quindi interessati dal presupposto impositivo dello sbarco di collegamenti marittimi di linea, conservano il diritto (se ricompreso nell’elenco regionale) di istituire sul proprio territorio l’imposta di soggiorno."
"il gettito conseguito dall’imposta di sbarco è destinato si, come per l’imposta di soggiorno, a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, ma non anche gli interventi a sostegno delle strutture ricettive come invece, previsto espressamente dall’art.4 co.3 del D. L. n.23 del 2011."
paolo gasparri