Paolo Gasparri ci prega di trasmettere a Ruggero Barbetti (ed ai nostri lettori) il seguente messaggio:
Il brano che segue e che si riferisce all'applicazione dell'imposta di sbarco, estensibile anche al nuovo contributo di sbarco, è tratto da:
Le imposte comunali sul turismo. L'imposta di soggiorno e l'imposta di sbarco
Fondazione IFEL - Dipartimento Economia Locale e Formazione
Il testo è curato da Antonio Chiarello, Avvocato Tributarista, patrocinante in Cassazione.
Codice ISBN 978-88-6650-020-9
" ... qualora nell’isola vi fossero più Comuni e di questi, solo uno è quello collegato quale porto di sbarco delle compagnie marittime di linea, spetterebbe solo a quest’ultimo Comune la scelta se istituire l’imposta di sbarco ovvero quella di soggiorno, mentre l’altro o gli altri Comuni isolani, non destinazione di arrivo/partenza e quindi interessati dal presupposto impositivo dello sbarco di collegamenti marittimi di linea, conservano il diritto (se ricompreso nell’elenco regionale) di istituire sul proprio territorio l’imposta di soggiorno."
http://www.fondazioneifel.it/didattica/focus-tematici/item/1571-le-imposte-sul-turismo-l-imposta-di-soggiorno-e-l-imposta-di-sbarco
Ora se e vero che a essere estremamente pignoli il caso richiamato da Chiarello non è esattamente sovrapponibile alla situazione elbana, dove i comuni di sbarco sono tre e non uno, parrebbe comunque affermato il principio che sono solo i comuni presso i quali si sbarca che possono istituire il Contributo di sbarco.
In altri termini se si prende per buona la interpretazione di Chiarello ha ragione Gasparri e non Barbetti.
Ciò premesso ci pare opportuno (nell'interesse della comunità elbana) che tutti gli attori in campo in una partita che più si allunga più ci scredita agli occhi dell'universo mondo, giungano TUTTI quanto prima a più miti consigli, e si componga finalmente la vertenza.
S.R.