ORDINANZA 1944-2019
IL SINDACO
Vista la richiesta del Responsabile Lega per Salvini Premier Isola d'Elba in merito alla visita dell'On. Matteo Salvini all'Isola d'Elba il 30 novembre 2019;
Ritenuto necessario modificare temporaneamente la circolazione veicolare al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione e tutelare la pubblica incolumità;
Visti: - gli artt. 6, 7 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
ORDINA
per quanto in narrativa esposto :
Il giorno 30 novembre 2019 dalle ore 12.00 alle ore 16.00 di istituire il divieto di transito veicolare in Calata Mazzini eccetto i mezzi:
• delle Forze di Polizia, della Polizia Stradale e Municipale, della Capitaneria di Porto e del relativo personale (in quest'ultimo caso solo per evidenti ragioni di urgenza e sicurezza connesse al loro incarico istituzionale);
• dei Vigili del Fuoco;
• della Pubblica Assistenza e dei servizi di soccorso; e delle persone con limitata o impedita capacità motoria muniti del contrassegno speciale; o del servizio di trasporto pubblico locale e taxi; o dei residenti in Calata Buccari, Calata Matteotti, Via delle Galeazze, Via dell'Amore stia in entrata che in uscita;
Durante la chiusura della Calata Mazzini il traffico dei veicoli dei residenti nelle altre vie del Centro Storico e degli autorizzati seguirà in entrata da Via Vittorio Emanuele II° / Via Senno con l'attivazione alle 12.00 dell'impianto semaforico. Il traffico dei residenti seguirà il seguente percorso:
in entrata da: VIA VITTORIO EMANUELE II - VIA SENNO — FORNICE DI PORTA A TERRA (senso unico alternato con regolazione semaforica), VIA S. LAMBARDI, VIA DEL CARMINE, VIA V. HUGO, VILLA MULINI, VIA FERRANDINI, VIA E. GASPERI, P.ZZA DOUCHOQUE,
in uscita da: PIAZZA DOUCHOQUE — VIA CAMERINI — VIA BISDOMINI — VIA GORI - PIAZZA CAVOUR — VIA GUERRAZZI-NUOVO FORNICE- VIA SENNO (senso unico alternato con regolazione semaforica).
dalle ore 08.00 del 30.11.2019 e fino al termine della manifestazione è istituito il divieto di circolazione e sosta : in Piazza della Repubblica; in Piazza Cavour ; Piazza Ageno; Via Garibaldi.
AVVERTE
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia; che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.
La posa in opera e la manutenzione della segnaletica stradale di cui sopra nonché il relativo transennamento, è a carico della Lega per Salvini Premier Isola d'Elba.
Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.
ORDINANZA 1945-2019
DIVIETO DI DETENERE BOTTIGLIE E BICCHIERI DI VETRO E LATTINE, DIVIETO DI SOMMINISTRARE BEVANDE IN BOTTIGLIE E BICCHIERI DI VETRO E LATTINE. DIVIETO DI CONSUMO BEVANDE ALCOLICHE NELLE AREE PUBBLICHE NON RICADENTI NEGLI SPAZI AUTORIZZATI PER LA SOMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DELLA VISITA DELL'ON. MATTEO SALVINI A PORTOFERRAIO IL 30 NOVEMBRE 2019 DALLE ORE 12.00 ALLE ORE 16.00
IL SINDACO
Premesso che, il 30 Novembre 2019 l'Onorevole Matteo Salvini sarà in visita a Portoferraio;
Considerato che ta e manifestazione richiamerà, presum*bi mente l'afflusso di una notevole quanttà di persone;
Tenuto conto che durante le manitestazione si portano e si consumano nelle piazze e nelle aree pubbliche bevande contenute bottiglie di vetro e lattine e che esse assumono la potenza di trasformarsi in oggetti contundenti;
Ravvisata, pertanto, la necessità di ridurre al minimo nel corso delle manifestazioni la diffusione di contenitori di vetro nell'ambito del territorio comunale, onde evitare che detto materiale, in un contesto di grande assembramento di persone, possa trasformarsi in una concreta fonte di rischio per l'incolumità pubblica;
Ritenuto, quindi, procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, all'adozione di un provvedimento che preveda:
a) il divieto di vendita e somministrazione di bevande contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottglie di vetro e lattine;
b) l'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventva apertura dei tappi di detti contenitori;
c) il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per i consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;
Valutato di stabilire l'efficacia del presente provvedimento su tutto il territorio comunale, giorno 30 Novembre 2019 dalle ore 12.00 alle ore 16.00;
Considerato che il divieto di cui sopra riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, nonché gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche;
Ritenuto, pertanto, necessario adottare le disposizioni più idonee ed efficaci per presevare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
ORDINA
per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:
1) è fatto divieto assoluto di somministrare e vendere da asporto bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita n contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;
2) è, altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo delle bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico;
I divieti di cui ai punti 1 e 2 hanno efficacia su tutto il territorio comunale, per il giorno 30 novembre 2019 dalle ore 12,00 alle ore 16,00.
Il divieto di cui a precedente punto 1 non opera nel caso in cui a somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo;
Il divieto di cui a punto 1 riguarda gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercenti degli esercizi di vicinato, di media e grande struttura di vendita, gli esercenti di vendita al dettaglio su area pubblica, i aboratori artigianali alimentari con annessa
attività di vendita di bevande, nonché gli operatori professionali e non professionali che esercitano attività di vendita e somministrazione su aree pubbliche;
AVVISA
l'inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 — bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.
DISPONE CHE
- previa comunicazione al Prefetto della Provincia di Livorno la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Portoferraio per quindici giorni consecutivi nonché sul sito istituzionale dell'Ente;
Che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione al pubblico.
- l'ordinanza sia trasmessa per gli aspetti di specifica competenza e/o conoscenza a:
- Vice-Prefettura di Portoferraio;
- Commissariato Pubblica Sicurezza di Portoferraio;
- Comando Compagnia Carabinieri di Portoferraio;
- Comando Stazione Carabinieri di Portoferraio;
- Regione Carabinieri Forestale — Stazione Parco di Portoferraio;
- Comando Compagnia Guardia di Finanza di Portoferraio;
- Comando Sezione Operativa Navale Guardia di Finanza di Portoferraio;
- Comando di Polizia Municipale
AVVERTE
Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della I egge 7.08.90 n. 241 s i comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione oppure, in alternativa, entro 120 giorni dalla
stessa data, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Visto, che almeno a nostra memoria, per la visita di nessun esponente puramente politico e non istituzionale, siano state assunte simili misure, ci auguriamo che la visita del segretario della Lega costituisca almeno un precedente, e che uguale considerazione venga riservata a tutti i segretari politici che visiteranno la nostra città.
sergio rossi