Lunedì 9 agosto a Porto Azzurro, dalle 19 alle 22, gli elbani e i turisti in vacanza sullo Scoglio avranno la possibilità di sottoscrivere la richiesta di referendum che mira a legalizzare l'eutanasia in Italia, che a livello nazionale ha già raccolto oltre 320.000 adesioni delle 500.000 necessarie. L'appuntamento è reso possibile grazie alla disponibilità ad autenticare le firme del consigliere provinciale della provincia di Livorno Andrea Solforetti.
Potranno firmare tutti i cittadini italiani, indipendentemente dalla residenza, muniti di un documento di identità.
Il Comitato promotore del referendum, che sostiene le disobbedienze civili di Marco Cappato e Mina Welby, ha l'obiettivo di raccogliere le 500.000 firme autenticate necessarie per consentire ai cittadini di esprimersi in merito al diritto di ogni individuo di poter liberamente determinare il proprio fine vita.
Una decisione che il Parlamento manca volontariamente di prendere da numerosi anni, nonostante il monito della Corte Costituzionale e le numerose proposte di legge che da anni presentate, tra cui quella di iniziativa popolare per cui l’Associazione Luca Coscioni ha raccolto le firme nel 2013.
Si ricorda che è possibile sottoscrivere il referendum anche in tutti i comuni italiani, naturalmente compresi quelli elbani. A giorni verranno comunicati altri appuntamenti per firmare ai tavoli di raccolta firme a Marina di Campo, Portoferraio e Rio.
Per ogni informazione sulle ragioni del referendum www.eutanasialegale.it
Luca Piva, Capoliveri, iscritto all'Associazione Luca Coscioni
COSA PREVEDE IL REFERENDUM
Il referendum vuole abrogare parzialmente la norma penale che impedisce l’introduzione dell’Eutanasia legale in Italia. L’omicidio del consenziente, infatti, non è altro che un reato speciale (rispetto a quello di portata generale di cui all’art. 575 cp sull’omicidio) inserito nell’ordinamento per punire l’eutanasia.
Con questo intervento referendario l’eutanasia attiva sarà consentita nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico, e in presenza dei requisiti introdotti dalla Sentenza della Consulta sul “Caso Cappato”, ma rimarrà punita se il fatto è commesso contro una persona incapace o contro una persona il cui consenso sia stato estorto con violenza, minaccia o contro un minore di diciotto anni. Per quanto riguarda, invece, condotte realizzate al di fuori delle forme previste dall’ordinamento sarà applicabile il reato di omicidio doloso (art. 575 cp).
L’eutanasia attiva è vietata dal nostro ordinamento sia nella versione diretta, in cui è il medico a somministrare il farmaco eutanasico alla persona che ne faccia richiesta (art. 579 cp omicidio del consenziente), sia nella versione indiretta, in cui il soggetto agente prepara il farmaco eutanasico che viene assunto in modo autonomo dalla persona (art. 580 c.p. istigazione e aiuto al suicidio), fatte salve le scriminanti procedurali introdotte dalla Consulta con la Sentenza Cappato.
Forme di eutanasia c.d. passiva, ovvero praticata in forma omissiva, cioè astenendosi dall’intervenire per tenere in vita il paziente in preda alle sofferenze, sono già considerate penalmente lecite soprattutto quando l’interruzione delle cure ha come scopo di evitare il c.d. “accanimento teraputico”.
È però vero che molti casi ambigui creano condotte “complesse” o “miste” che non consentono spesso di distinguere con facilità se si tratti di eutanasia mediante azione od omissione e soprattutto pongono il problema di una possibile disparità di trattamento ai danni di pazienti gravi e sofferenti affetti però da patologie che non conducono di per sé alla morte per effetto della semplice interruzione delle cure.
Proprio al fine di non creare discriminazioni tra tipi di malati, emerge l’esigenza di ammettere l’eutanasia a prescindere dalle modalità della sua esecuzione concreta (attiva od omissiva).
Per questi motivi si prospetta efficace intervenire con questo referendum parzialmente abrogativo dell’art. 579 cp. Questo per una duplice ragione: innanzitutto intervenendo su questo si può esplicitamente richiamare il concetto di eutanasia; secondo poi la Corte, essendo intervenuta nella sentenza Cappato sull’art. 580 cp, può fare ricadere la disposizione come abrogata in una cornice normativa già delineata dalle sue pronunce in materia. La norma che residua, infatti, ha al suo interno l’espressione “col consenso di lui” il cui significato risulta coordinato alle leggi dell’ordinamento e agli interventi della Corte.