Nel centro storico di Portoferraio, ma il fenomeno si verifica anche in periferia negli immobili isolati, esiste un numero imprecisato, ma non trascurabile, di abitazioni non collegate alla rete fognaria con scarichi in fossa biologica, a sua volta non collegata con le fogne, per cui le Acque non vengono depurate.
Non è dato sapere sulla base di quale normativa l'ASA addebiti, in bolletta i costi di depurazione e fognatura non dovuti.
La sprema Corte di Cassazione con sentenza n. 1442/2013 ha affermato che è irragionevole l'imposizione all'utente dell'obbligo del pagamento della quota riferita al servizio di depurazione anche in mancanza di contropartita.
Non si può, in contrario, qualificare come contropartita il fatto che le somme pagate dagli utenti – pur in mancanza del servizio di depurazione -sarebbero destinate, attraverso un apposito fondo vincolato, per attuare il piano d'ambito.
Cioè la Cassazione ribadisce un principio consolidato, l'attività di depurazione va pagata soltanto se l'attività di depurazione viene effettivamente eseguita.
Ma c'è di più.
Con una recente sentenza, la n. 7947/2020, la Suprema Corte si spinge oltre.- Infatti afferma un concetto interessante.- Afferma che la debenza del pagamento del servizio di depurazione, è escluso tutte le volte che il sevizio stesso non si svolge per il fatto non imputabile all'utente, sia che l'impianto di depurazione sia effettivamente assente, sia che non si realizzi il servizio di depurazione. Quest'ultima affermazione è interessante perchè apre scenari di contestazione del servizio depurazione anche quando i depuratori siano presenti, nel servizio idrico integrato, ma non realizzino pienamente il servizio.
Quindi, se il depuratore non fa il proprio lavoro, perchè per mancanza di manutenzione o altro non riesce a depurare le acque che vi convergono, all'ora l'attività i depurazione non viene svolta, con il divieto in capo al gestore di richiedere le relative somme.
Se ne deduce che in casi di mancata fruizione, da parte dell'utente, del servizio di depurazione, per il fatto a lui non imputabile è illegittima, per mancanza di controprestazione, l'imposizione dell'obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio.
La sonnolenta Amministrazione Comunale tace. Anziché tutelare i propri cittadini stende un velo pietoso che impone alcune domande:
1- E' al corrente del problema?;
2 - Ha mai fatto qualcosa in merito ?;
3 – Ha mai fatto un censimento degli immobili non allacciati alla rete fognaria, magari per avviare la regolarizzazione dei “pozzi neri”;
4 – Ha mai fornito all'ASA l'elenco di tali immobili,.Per iniziare sarebbe sufficiente fornire l'elenco dei clienti che richiedono l'intervento delle ditte che effettuano lo “spurgo” delle fosse biologiche.
Resto fiducioso in attesa di chiarimenti da parte di ASA. ma nel contempo invito tutti quelli che ne hanno diritto di preparasi a richiedere il rimborso, relativo ai cinque anni pregressi, delle Somme versate per depurazione e fognatura, non dovute.
Basta con i soprusi.
Stefano Stefanini