In data 16 settembre 2022, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato il Provvedimento n. 356194/2022 (Provvedimento autodichiarazione credito di imposta IMU imprese turistiche) con il quale definisce le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione necessaria alla fruizione del credito d’imposta in oggetto, introdotto a sostegno del settore turismo all’art. 22 del D.L. n. 21/2022 (c.d. “Decreto Ucraina”).
Al riguardo si ricorda che:
· Tra i beneficiari della misura rientrano le imprese turistico-ricettive, inclusi gli agriturismo, le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali, i parchi tematici, i parchi acquatici e i parchi faunistici;
· Il beneficio è pari al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata IMU 2021 per gli immobili accatastati D/2, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante modello F24, a partire dal giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta da parte dell’Agenzia (al riguardo è chiarito che per i crediti superiori a euro 150.000 la fruizione del credito è subordinata alle verifiche antimafia). Con successiva risoluzione dell’Agenzia sarà istituito il codice tributo per l’utilizzo del bonus;
· Per la corretta fruizione del credito d’imposta i proprietari devono essere anche i gestori delle attività esercitate e devono avere una partita Iva attiva al 22 marzo 2022;
· È necessario aver subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019;
· L’impresa non deve risultare già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure, se si tratta di un’impresa di dimensione micro o piccola, che a tale data era in difficoltà, non deve avere a suo carico procedure concorsuali per insolvenza;
· L’autodichiarazione potrà essere trasmessa, in modalità telematica, dal 28 settembre 2022 al 28 febbraio 2023; al riguardo è chiarito che nel predetto periodo è possibile inviare una nuova domanda in sostituzione della precedente o presentare una rinuncia al credito richiesto;
· L’invio telematico può essere effettuato direttamente dal contribuente oppure da un apposito intermediario incaricato e dopo l’invio si riceverà:
· entro 5 giorni una ricevuta di avvenuta e corretta acquisizione da parte dell’Agenzia;
· entro 10 giorni una seconda ricevuta che autorizza o meno il contribuente all’utilizzo del credito d’imposta.
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