Lavorando a cottimo ed anche il sabato e la domenica, infischiandosene delle proteste di centinaia di cittadini italiani, la Vodafone ha costruito a tappe forzate un’orrenda antenna mascherata con un enorme finto cipresso in plastica sul Colle Cecilia alla Serra, nel Comune di Campo nell'Elba. Comune e Soprintendenza si sono rimangiati un parere negativo espresso per ben due volte per fare una cosa ancora più grossa e indecente dell’originale che avevano bocciato, un’infrastruttura che lede sia il diritto dei cittadini ad essere informati che il principio di precauzione, Mentre continua il silenzio dell'amministrazione comunale che non prende alcuna posizione ed ha lasciato terminare questi lavori che rappresentano un pericoloso precedente per tutta l’Elba (ora basterà camuffare un antennone da finto cipresso per poterlo costruire), emergono alcune incongruenze urbanistiche sulle quali sarebbe bene che le istituzioni interessate rispondessero. Ci chiediamo infatti se quell’orribile suppostone di plastica verde sia conforme davvero agli strumenti urbanistici di Campo nell’Elba.
Il progettista dichiara quanto segue nella relazione tecnica: “DATI IDENTIFICATIVI E DESTINAZIONE URBANISTICA DELL’AREA DI INTERVENTO: Presso il N.C.T. l’area in oggetto è distinta al Foglio n.17, Particella n.402. Nel Piano di Fabbricazione del Comune di Campo nell’Elba l’area ricade in: Zona E “Zona Agricola”, S3 – Sistema Pianura. Si precisa inoltre che sull’area di intervento insiste il vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/04 ed il vincolo idrogeologico.
A parte che viene da chiedersi Che cosa significa S3 – sistema di pianura… L’area non è certamente in pianura, dal momento che si dichiara che l’edificazione è fatta su una area collinare adibita a coltivazione di vigne, a parte lo scandalo di un Comune che non si è ancora dotato del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico previsto dalla Legge regionale 1/2005. Norme per il governo del territorio e che continui a concedere licenze in base ad una variante gestionale (essendo quindi in “norme di salvaguardia” per tutto quello che non è compreso in quella variante), dal momento che il piano di fabbricazione degli anni ‘70 avrà difficilmente previsto la possibilità di edificare antenne per la telefonia mobile (all’epoca non esistenti…. non c’era neanche il codice delle comunicazioni elettroniche….), è legittimo chiedersi tutto questo sia consentito in base alla variante gestionale del 2009. Infatti, come scrive lo stesso progettista, l’area su cui è edificata l’antenna è una Zona E e le norme tecniche di attuazione (in allegato), individuano all’articolo 22 le zone agricole e prevedono ed elencano gli interventi permessi.
Nelle zone agricole ricadenti in aree rurali e periurbane, come risulta essere quella di Colle Cecilia La Serra secondo la “Relazione Descrizione Caratteristiche Paesaggistiche ed Ambientali Delle Aree Rurali Periurbane - Variante gestionale al Piano di Fabbricazione” a firma del Dott. Agr. Alessandro Mazzei, non è previsto niente di simile a quanto costruito a Colle Cecilia, a meno che non si voglia spacciare l’antenna Vodafone per “reti di trasporto energetico”, anzi, l’intervento appare in netto contrasto con le finalità di quanto consentito dallo strumento urbanistico.
Ma se anche l’area appartenesse alle e Zone agricole ricadenti in aree rurali ad esiguo carico insediativo sarebbe espressamene vietata “la messa in opera di antenne e similari ad esclusione di quelle eventualmente previste nel Piano comunale delle antenne”.
Anche alla luce di quanto accaduto e di quanto si legge nella variante gestionale del Piano di Fabbricazione, ci chiediamo:
1) Il Comune, di Campo nell’Elba ha mai approvato un Piano Comunale delle antenne? E se sì, cosa prevede, visto che per ben due volte aveva bocciato insieme alla Soprintendenza l’antenna Vodafone alla Serra perché paesaggisticamente ed ambientalmente incompatibile con l’area per poi dichiararla, cambiati i funzionari alla firma, miracolosamente compatibile anche se è più alta del progetto originario?
2) Si può dare una concessione di questo tipo in un Comune che, al di là della Variante gestionale, non ha ancora approvato gli strumenti urbanistici previsti dalla Legge Regionale 1/2005 ed è quindi in norme di salvaguardia per tutto quanto non previsto da quella variante?
Insieme alle centinaia di cittadini che si sentono presi in giro da un gigante della telefonia che ha ignorato le loro proteste e domande, chiediamo all’Amministrazione Comunale, alla Regione Toscana ed alla Soprintendenza di chiarire queste incongruenze tra norne e costruzione dell’antenna evidenti negli strumenti urbanistici del Comune di Campo nell’Elba.
Questo è quello che prevedono testualmente le NTA della variante:
“ Con la presente variante si elimina la distinzione tra zone E1 e zone E2, essendo queste già identiche nella definizione dell’originario Piano di Fabbricazione, a meno degli standards urbanistici. Dunque sul territorio comunale si individuano aree agricole quelle indicate nella zonizzazione del vigente Piano di Fabbricazione, dove il territorio per uso e tradizione è, od è stato, dedicato ad attività agricole, sia per piccole realtà familiari che per aziende.
2. Nelle zone agricole individuate nella zonizzazione del Piano di fabbricazione sono previsti i seguenti tipi di intervento, diversamente articolati in relazione alle prevalenti caratteristiche funzionali ed ambientali individuate nella aree di cui alla tavola n.8 della presente variante.
3. Zone agricole ricadenti in aree rurali periurbane
Sono consentite:
- le attività agricole di coltivazione e mantenimento dei terreni, di allevamento e di miglioramento fondiario.
- le attività connesse all’agricoltura, comprese quelle di trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali.
- le attività di fruizione ricreativa del territorio per attività di tipo didattico e naturalistico.
- le attività agrituristiche ai sensi della L. R. n. 30/2005 e s.m.i.
- le opere di conservazione del suolo, di drenaggio, di sistemazione delle vie di accesso e di ordinamento dell’attività agraria.
- l’impianto di siepi arboree a carattere naturale in corrispondenza di confini, di strade e di fossi.
- il recupero di zone umide, fossati e, più in generale, di ambienti adatti alla sopravvivenza ed alla proliferazione di specie selvatiche autoctone.
- le infrastrutture ed impianti di pubblico interesse quali: le reti di trasporto energetico; le reti di acque potabili ed irrigue; le reti di acque luride; ecc; gli impianti di irrigazione e di accumulo dell’acqua per uso agricolo, naturalistico e antincendio, ovvero tutte quelle opere (private e pubbliche) miranti alla captazione, raccolta, accumulo e distribuzione delle acque meteoriche e sorgive, con finalità rivolte all’irrigazione delle coltivazioni, per la riqualificazione e valorizzazione naturalistica, per prevenire e combattere gli incendi.
- la costruzione una tantum di annessi agricoli nelle modalità riportate nell’art. 24 delle presenti norme.
- la costruzione di serre e tunnels (strutture mobili di protezione generalmente con copertura in materiale plastico flessibile) con rapporto di copertura fondiaria (Rc =30%).
- attività di vendita dei prodotti agricoli e vivaistici.
- oltre alla destinazione d’uso agricola e residenziale, le destinazioni d’uso direzionale e commerciale, dove siano già presenti le opere di urbanizzazione.
4. Zone agricole ricadenti in aree rurali ad esiguo carico insediativo
In queste aree di produzione agricola che si configurano quali ambiti di applicazione dell’articolo 41 della LR 1/2005 e s.m.i., sono vietati i seguenti interventi:
- le nuove costruzioni con esclusione di quelle ammesse dall’articolo 41 della L.R. 1/2005 e s.m.i.
- le trasformazioni delle sistemazioni agrarie esistenti da ciglioni e/o terrazzamenti a piani inclinati.
- le trasformazioni fondiarie che comportino la cancellazione di percorsi storici e di interesse paesaggistico.
- la realizzazione di serre.
- la messa in opera di antenne e similari ad esclusione di quelle eventualmente previste nel Piano comunale delle antenne.
Sono consentite:
- le attività connesse all’agricoltura, comprese quelle di trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali.
- le attività di fruizione ricreativa del territorio per attività di tipo didattico e naturalistico.
- le attività agrituristiche ai sensi della L. R. n. 30/2005 e s.m.i.
- le opere di conservazione del suolo, di drenaggio, di sistemazione delle vie di accesso e di ordinamento dell’attività agraria.
- l’impianto di siepi arboree a carattere naturale in corrispondenza di confini, di strade e di fossi.
- le opere di consolidamento dei terreni attraverso interventi di ingegneria naturalistica a basso impatto ambientale.
- il ripristino e adeguamento della viabilità di accesso ai fondi anche mediante la progettazione di nuovi tratti.
- il recupero delle aree incolte o degradate.
- gli impianti di pubblico interesse, quali: le reti di trasporto energetico; le reti di acque potabili ed irrigue; le reti di acque luride; gli impianti di irrigazione e di accumulo dell’acqua per uso agricolo, naturalistico e antincendio, ovvero tutte quelle opere (private e pubbliche) miranti alla captazione, raccolta, accumulo e distribuzione delle acque meteoriche e sorgive, con finalità rivolte all’irrigazione delle coltivazioni, per la riqualificazione e valorizzazione naturalistica, per prevenire e combattere gli incendi.
- la realizzazione di tunnels (strutture mobili di protezione generalmente con copertura in materiale plastico flessibile) con rapporto di copertura fondiaria (Rc =20%).
- attività di vendita dei prodotti agricoli.
- vasche o serbatoi a tenuta stagna a scopi irrigui (max. 20 mc) totalmente incassate nei terrazzamenti limitatamente alle aree agricole coltivate o incolte.
Gli interventi di nuova costruzione e/o di ristrutturazione con ampliamento dovranno essere accompagnati da un progetto delle sistemazioni delle aree di pertinenza con opere di recupero e riqualificazione ambientale e di sistemazione a verde che preveda la collocazione, nei pressi dell’abitazione, di alberature autoctone non necessariamente legate alla produzione ma con funzione paesaggistica
5. Zone agricole ricadenti in aree di pregio paesaggistico ambientale
Si tratta di aree un tempo destinate alle coltivazioni agricole, in particolare terrazzate, dove oggi il paesaggio ha lasciato spazio alla vegetazione spontanea, sia arbustiva che di alto fusto e dove gli insediamenti sono pressoché sporadici e le pratiche agricole marginali. Queste aree si vanno ad aggiungere alle zone di rispetto paesistico ambientale di cui al successivo art. 25, già individuate nella zonizzazione del vigente Piano di Fabbricazione, dove vige l’assoluto rispetto dei dinamismi naturali della vegetazione spontanea.
Al fine di salvaguardare la tutela dei dinamismi naturali degli ambienti protetti e per mantenere le caratteristiche attuali, non sono consentite le nuove costruzioni. Sono consentite:
- le attività di cui alla Legge Forestale della Toscana n. 39/2000 e successive modificazioni;
- le attività di riqualificazione ambientale finalizzate al recupero, mantenimento e miglioramento delle condizioni ecologiche del territorio;
- la fruizione ricreativa del territorio per attività didattiche, naturalistiche, sportive all’aria aperta, del “turismo verde” e “tempo libero”;
- il ripristino e la manutenzione della rete sentieristica, come indicato all’art. 24 delle presenti norme e la messa in opera di opportuna segnaletica informativa;
- il recupero alle attività agricole, anche part-time, di terreni che presentano evidenti tracce di terrazzamenti e/o ciglionamenti, in condizioni di abbandono;
d) il recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 43 e 44 della LR 1/2005.
6. Nelle zone agricole, ad esclusione di quelle ricadenti in aree di pregio paesaggistico ambientale, sono altresì ammessi:
- le nuove costruzioni sia di edifici ad uso residenziale che di annessi agricoli nelle condizioni e modalità previste dall’articolo 41 della L.R. n.1/2005 e s.m.i. e mediante presentazione di PMAA;
- gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle condizioni e modalità previste dagli articoli 43 e 44 della L.R. n.1/2005 e s.m.i.;
- in caso di fabbricati esistenti ad uso non agricolo, gli interventi previsti dal comma 1 dall’articolo 44 della L.R. 1/2005 fino alla ristrutturazione edilizia: qualora si accerti il degrado architettonico e paesaggistico del fabbricato ad uso non agricolo, saranno consentiti gli interventi previsti dal comma 1 dall’articolo 44 della L.R. 1/2005 fino alla sostituzione edilizia all’interno del sedime e del resede di pertinenza del fabbricato, senza occupare nuovi suoli agricoli, con espressa esclusione della ristrutturazione urbanistica”.