Parrebbe che siamo giunti all'atto finale dello "scontro istituzionale" sul dissalatore di Mola, il Comune capoliverese, sembra aver deposto le armi giuridiche, rinunciando al ricorso in appello pendente presso il Consiglio di Stato, verso lo sfavorevole primo pronunciamento del C.d.S..
Ne dà notizia il Consigliere del PNAT Ruggero Barbetti che ci inoltra il testo della sentenza che qui di seguito riportiamo:
Il Presidente Consiglio di Stato ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 10855 del 2021, proposto dal Comune di Capoliveri, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Montana e Alfonso Celotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfonso Celotto in Roma, via Emilio de' Cavalieri 11;
contro
- la Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Ciari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti 8;
- l’Autorità Idrica Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Diani e Carmine Podda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tiziana Sgobbo in Roma, corso Trieste 61;
- l’Asa - Azienda Servizi Ambientali S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Riccardo Farnetani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 01499/2021, resa tra le parti, concernente l’esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto di variante relativa alle opere a mare dell’impianto di dissalazione sull’Isola d’Elba - approvazione del progetto definitivo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85 del codice del processo amministrativo;
Vista l’ordinanza presidenziale istruttoria n. 357/2024 del 1° febbraio 2024;
Considerato che il Comune appellante, in adempimento alla predetta ordinanza, con atto depositato il 04 marzo 2024 ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio;
Ritenuto che alla luce degli elementi acquisiti in atti deve quindi essere emessa la conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto che, valutati complessivamente tutti i fatti di giudizio, può equitativamente disporsi la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite;
P.Q.M.
Dichiara l’appello n.r.g. 10855/2021 improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate tra le parti costituite.
La segreteria darà formale comunicazione del presente decreto alle parti costituite ai sensi dell'art. 85, comma 2, cod. proc. amm..
Così deciso in Roma, presso la Sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, il giorno 8 aprile 2024.
Il Presidente
Luigi Carbone