Nelle aree a rischio idrogeologico devono essere vietate nuove edificazioni o trasformazioni morfologiche negli alvei, sugli argini e nelle fasce laterali. Devono essere vietati i tombamenti dei corsi d'acqua, in altre parole qualsiasi intervento di copertura di fiumi e torrenti, così come interventi che comportino il restringimento o la rettificazione dell'alveo, impermeabilizzazioni del fondo, nonché trasformazioni che possono ostacolare il deflusso delle acque. L’ampliamento e la manutenzione del corso d'acqua deve essere consentito purché non ostacolino il deflusso delle acque in caso di esondazione.
Comitato 2.6