Legambiente Arcipelago Toscano ritiene che “un giusto equilibrio tra le esigenze dei residenti e quelle di un indotto turistico si cui si basa l’economia del sistema Elba” in materia di inquinamento acustico (richiamato in un commento del vicesindaco di Portoferraio alla nota di questa associazione) sia garantito dalla corretta applicazione a livello comunale della normativa vigente in materia.
La cosa riguarda non solo Portoferraio, lamentele e proteste ci sono anche in altri Comuni elbani, anche se nel capoluogo elbano la discussione intorno a questo tema è più vivace.
Il Piano di classificazione acustica del Comune di Portoferraio, approvato con delibera consiliare n. 64 del 4/11/2011, individua la zona bassa del centro storico nella CLASSE 4 - Aree di intensa attività umana con LIMITI MASSIMI Leq in dB(A) Diurno 65 , Notturno 55
Il Regolamento regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R di attuazione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)
stabilisce le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché per spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all’aperto qualora esse comportino l’impiego di macchinari o di impianti rumorosi.
Nel caso in cui queste attività comportino il superamento dei valori limite di immissione stabiliti per la classe di appartenenza i comuni provvedono al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico nonché per spettacoli a carattere temporaneo o mobile o all’aperto.
Le autorizzazioni possono essere rilasciate anche in deroga ai valori limite di immissione relativi alla classe di appartenenza.
Con l’autorizzazione il comune stabilisce la durata della deroga, individua puntualmente l’area in cui la deroga è consentita, prescrive le misure necessarie a mitigare l’impatto acustico dell’attività o della manifestazione.
L’autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del parere delle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti le quali possono chiedere il supporto tecnico dell’ARPAT ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”).
I comuni possono prevedere forme semplificate per il rilascio delle autorizzazioni nei casi individuati all’Allegato 4 del regolamento regionale; in questo caso non è richiesto il parere delle aziende unità sanitarie locali territorialmente competenti.
Per lo svolgimento delle attività e delle manifestazioni autorizzati con procedura semplificata, che prevede limiti acustici più elevati, sono comunque da rispettare le seguenti condizioni:
1. orario: dalle ore dieci alle ore ventiquattro.
2. limiti di emissione da rispettare in ambiente esterno:
- 70 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue e 60 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro;
- 65 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue e 55 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro, negli ambienti interni
- a finestre aperte ed alla distanza di 1 metro dalla finestra dell’unità abitativa maggiormente esposta al rumore facente parte dell’edificio interessato dalle emissioni sonore.
3. limiti di emissione in ambiente interno strutturalmente collegato nel caso di attività temporanee al chiuso:
- 60 dB(A) dalle ore dieci alle ore ventidue;
- 50 dB(A) dalle ore ventidue alle ore ventiquattro.
4. durata: - nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concesse deroghe ai limiti per oltre trenta giorni nel corso dell’anno, nel caso di evento da svolgersi in area classificata classe V, venticinque giorni all’anno in aree di classe IV e venti giorni all’anno in aree di classe III, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro e cinque giorni per attività al chiuso;
Concorrono al raggiungimento dei limiti di durata complessivi di cui sopra anche le deroghe per le attività realizzate o patrocinate dal comune, eventualmente rilasciate nella medesima area.
Sul sito web del comune è pubblicato l’elenco aggiornato delle autorizzazioni comunali in deroga rilasciate sul proprio territorio.
Per quanto riguarda Portoferraio – ma ance altre Amministrazioni comunali sembrano nella stessa situazione - Legambiente ribadisce i dubbi di legittimità sull’ordinanza del Sindaco n. 1842 del 31 luglio 2015 avente per oggetto: “Autorizzazione in deroga ai limiti acustici per lo svolgimento di eventi musicali “Estate 2015” nel Centro Storico di Portoferraio”. Quando mancano i requisiti di urgenza e di pericolo o se l'ordinanza dispone su materie gestionali e affidate in via esclusiva ai dirigenti, l'ordinanza non deve essere emessa dal sindaco ma dal dirigente ed è una questione gestionale in capo appunto al responsabile del servizio ex art. 107 TUEL.
Inoltre il testo dell’ordinanza non è conforme alle previsioni del regolamento regionale.
Sollecita pertanto il Sindaco di Portoferraio ad annullare l’ordinanza del Sindaco n. 1842 del 31 luglio 2015 e il responsabile della trasparenza a pubblicare sul sito web del comune di Portoferraio l’elenco aggiornato delle autorizzazioni comunali in deroga rilasciate sul proprio territorio.