Il Sindaco di Campo nell'Elba Lorenzo Lambardi ha emesso il 9 Dicembre 2015 la sua Ordinanza n. 70 avente per oggetto: "pulizia e manutenzione di terreni, ripe, fossi e canali". Riportiamo qui di seguito il testo integrale del provvedimento:
IL SINDACO
CONSIDERATO che non tutti i proprietari ed i conduttori di terreni prospicienti aree pubbliche o di pubblico passaggio provvedono ad una adeguata manutenzione del verde, delle ripe e dei canali di scolo delle acque meteoriche nei propri fondi;
DATO ATTO che la presenza di terreni incolti può dare origine all'accumulo di rifiuti, alla proliferazione di ratti ed all'aumento del rischio di incendi, oltre che a sminuire il decoro delle aree attigue, e che l'ostruzione dei canali di scolo può determinare una tracimazione delle acque o situazioni di rischio igienico dovute al ristagno delle stesse;
RICONOSCIUTO altresì che l'incuria di cui sopra può rendere poco visibile o nascondere la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata delle strade;
RITENUTO pertanto necessario adottare opportuni provvedimenti per prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino;
PRESO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge 241/90 e ss.mm.e ii.;
RITENUTO sussistere motivi pregiudizievoli anche di carattere igienico sanitario e di degrado ambientale;
PRESO ATTO dell’avvenuta preventiva comunicazione al Prefetto di Livorno;
VISTI:
il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico degli Enti Locali", in particolare gli artt. 50 e 54;
l’Art. 225 del D.Lgs N. 152/2006;
il D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", in particolare gli artt. 4, 29, 30, 31, 32;
il DPR 495/1992 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada", in particolare gli artt. 25, 26, 27 e 70;
gli Artt. 449 e 650 del Codice penale;
la L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
anche in qualità di Autorità di Protezione civile,
ORDINA
Ai proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che siano possessori, conduttori o fruitori degli stessi, di eseguire i sotto elencati interventi di pulizia e manutenzione:
di provvedere al taglio dell'erba, alla cura della vegetazione ed al taglio delle radici, dei rami e delle siepi prospicienti o che aggettano sulla viabilità o su aree pubbliche o di pubblico passaggio o che possano provocare danno alle medesime, rimuovendo il materiale di sfalcio ed i rifiuti eventualmente presenti e verificando che sia garantita la corretta visibilità della segnaletica stradale.
di provvedere allo spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche, così da favorire il regolare deflusso delle stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;
Tali interventi dovranno essere eseguiti e ripetuti ciclicamente ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e comunque con un numero minimo di tre cicli di opere da effettuarsi secondo le scadenze:
Primo ciclo: entro il 15 Aprile
Secondo ciclo: entro il 15 Luglio
Terzo ciclo: entro il 15 Ottobre
AVVERTE
Che le trasgressioni alla presente Ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione Amministrativa prevista dalla normativa vigente di €250,00 (duecentocinquanta/00), oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica ai sensi dell'articolo n°650 del Codice Penale per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.
In caso di inottemperanza a quanto sopra ordinato il Comune potrà procedere direttamente d’ufficio alla eliminazione del pericolo con azioni in danno per il recupero delle spese anticipate e fatta salva la comminazione di ogni altra natura.
Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento degli interventi previsti nella presente Ordinanza sarà direttamente risarcito dagli inadempienti unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione.
Che l'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso di rinnovare la presente ordinanza a carico del singolo soggetto inadempiente, nonché di procedere all'esecuzione d'ufficio con addebito di spesa al medesimo soggetto.
DISPONE
Che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva a far data dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio online del Comune di Campo nell’Elba e sia resa nota alla cittadinanza con le consuete forme di pubblicità e mediante affissione nelle bacheche comunali dislocate sul territorio comunale e in luoghi di pubblica visibilità.
Che la presente Ordinanza venga trasmessa al Responsabile della Gestione Associata Intercomunale di Polizia Municipale e al responsabile Area Tecnica affinché si provveda alla vigilanza e all’osservanza del presente provvedimento.
INFORMA
Ai sensi egli artt. 22 e seguenti del Capo V della L. 241/1990, la documentazione e la normativa citata in premessa possono essere consultate in orario di apertura al pubblico presso la Segreteria del Sindaco/Area Amministrativa.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.
IL SINDACO
LAMBARDI LORENZO