Il 14 aprile 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’attesissimo Decreto legge n. 39 “Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche” che si occupa anche dei dissalatori e il testo è un compendio del vero e proprio tradimento politico attuato dal governo di Destra-Centro di Giorgia Meloni verso gli (abbastanza ingenui) elettori capoliveresi che hanno votato in massa per Fratelli d’Italia, Lega Salvini e Forza Italia che prima avevano promesso che si sarebbero opposti in ogni modo alla realizzazione del dissalatore a Lido di Capoliveri e poi che avrebbero preteso che venisse attuata la Valutazione di impatto ambientale (VIA).
Il Decreto del Governo Meloni demolisce tutte queste promesse e addirittura rivede l’assoggettabilità alla VIA dei dissalatori che era stata introdotta con la Legge Salvamare fortemente voluta dall’ex ministro dell’ambiente Sergio Costa (M5S) e dalle associazioni ambientaliste, e sulla quale contavano molto sia il Comitato anti-dissalatore che Italia Nostra per costringere la Regione Toscana (ora perfettamente allineata col Governo Meloni) a sottoporre alla Via il dissalatore di Lido di Capoliveri e far ripartire così l’iter autorizzativo della contestata infrastruttura idrica.
Tirando quello che ormai sembra il bilancio politico definitivo della vicenda del dissalatore verrebbe da dire la Destra ha sedotto e abbandonato i suoi elettori… Ma c’è da scommetterci che né gli amministratori comunali capoliveresi e longonesi, né i capipartito locali e regionali, né i consiglieri regionali di centrodestra e chi li ha votati fidandosi di loro, attaccheranno il decreto pro-dissalatori voluto e votato dal Governo Meloni e che verrà attuato dal Commissario Matteo Salvini. Infatti, il decreto che è stato controfirmato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella porta la firma di: MELONI, Presidente del Consiglio dei ministri (Fratelli d’Italia); SALVINI, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (Lega); PICHETTO FRATIN, Ministrodell’ambiente e della sicurezza energetica (Forza Italia); MUSUMECI, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (FdI); FITTO, Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (Fdi); LOLLOBRIGIDA, Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Fdi); CALDEROLI, Ministro per gli affari regionali e le autonomie (Lega); GIORGETTI, Ministro dell’economia e delle finanze (Lega), SCHILLACI, Ministro della salute e visto dal Guardasigilli: NORDIO (FdI).
Ecco cosa dice il decreto sull’emergenza idrica riguardo ai dissalatori:
Art. 10. Modifiche alla disciplina degli impianti di desalinizzazione
1. All’articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale,» sono sostituite dalle seguenti: «gli impianti di desalinizzazione di capacità pari o superiore alla soglia di cui alla lettera s -bis ) del punto 8) dell’Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA» e il secondo periodo è soppresso; b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso; c) al comma 3, le lettere b) e c) sono soppresse; d) al comma 4, dopo le parole: «Ministro della salute, », sono inserite le seguenti: «di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,» e le parole: «nonché le soglie di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui al comma 1» sono soppresse. 2. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla parte seconda: 1) all’Allegato II, il punto 17 -ter è soppresso; 2) al punto 8 dell’Allegato IV, dopo la lettera s) , è inserita la seguente: «s -bis ) Impianti di desalinizzazione con capacità pari o superiore a 200 l/s;» [il dissalatore dell’Elba arriva solo a 80 litri/secondo];
b) alla parte terza, all’Allegato 5, dopo il punto 1.2.3 è inserito il seguente:
«1.2.3 -bis SPECIFICHE PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DERIVANTI DA PROCEDIMENTI DI DISSALAZIONE (1) Con riferimento agli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui all’articolo 12 della legge 17 maggio 2022, n. 60, a integrazione delle prescrizioni e dei criteri di cui ai punti precedenti del presente Allegato, l’incremento percentuale massimo di salinità del corpo recipiente entro un raggio di 50 metri dallo scarico (zona di mescolamento), rispetto alla concentrazione salina media dell’acqua marina nell’area di interesse, è pari a ΔSalmax<5%. (2) Si applicano i valori limite di emissione di cui alla tabella 3, a esclusione di cloruri e solfati, nonché i valori limite di emissione (VLE) di cui all’articolo 101 per le altre sostanze eventualmente presenti nello scarico, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui all’articolo 76. (3) Per le acque reflue derivanti dai procedimenti di dissalazione è permesso il solo scarico nei corpi idrici marini e nelle acque costiere».
TNT