E' durata solo un giorno l'interdizione (a seguito dei controlli effettuati dall'ARPAT e della conseguente ordinanza del Sindaco di Campo) alla balneazione nel golfo di Fetovaia.
Il comune campese ha infatti emesso a distanza di 24 ore (ed anche in questo caso in conseguenza dei controlli effettuati dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale) una successiva ordinanza - il cui testo integrale riportiamo di seguito a questa nota - con la quale si revoca il divieto appena stabilito.
Restano comunque da capire cosa ha determinato il temporaneo picco di inquinamento delle acque che ha obbligato il Comume ad assumere una decisione particolarmente delicata in "stagione" ancora in corso.
Improbabile comunque la fondatezza la spiegazione adombrata da qualcuno (anche tra i nostri lettori) relativa ad un presunto mal funzionamento della condotta di scarico dei reflui fognari a mare. Tale struttura di smaltimento è collocata infatti oltre la punta di Fetovaia e quindi fuori dello stretto Golfo, peraltro frequentatissimo da natanti.
qui di seguito il testo dell'Ordinanza di revoca citata
IL SINDACO
Visto l’art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina il potere del Sindaco all’emissione delle ordinanze contingibili ed urgenti in materia di emergenza sanitaria o di igiene pubblica;
Visto il D. Lgs. 116/2008 con il quale si determinano le caratteristiche delle acque di balneazione, delegando ai comuni anche la competenza di delimitare prima dell’inizio della stagione balneare le zone non idonee alla balneazione;
Visto il Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del mare del 30/03/2010 per la definizione dei criteri di determinazione del divieto di balneazione, così come modificato con D.M. del Ministero della Salute del 19/04/2018, nonché le modalità e specifiche tecniche per l’attuazione del D. Lgs. 116/2008di recepimento della Direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di
balneazione;
Visto il Decreto Dirigenziale della Regione Toscana n. 5281 del 20/03/2023 con il quale la Regione Toscana ha provveduto ad indicare e classificare le acque di balneazione;
Vista la propria ordinanza n. 121 del 08/09/2023 con la quale, a seguito della nota ricevuta da ARPAT in data 07/09/2023 nella quale si comunicava che, a seguito di analisi effettuate sui campioni di acqua di mare prelevata presso la stazione che individua l’area di balneazione afferente la spiaggia di Fetovia, si ordinava il divieto di balneazione su tutto l’arenile della spiaggia di Fetovaia;
Visto il sito denominato Sistema Informativo Regionale Ambientale della Regione Toscana (SIRA) sul quale sono pubblicati in tempo reale i risultati dei controlli sulle acque destinate alla balneazione dal quale risulta che in Loc. Fetovaia, nel Comune di Campo nell’Elba, i controlli effettuati in data 08/09/2023 hanno dato risultati tali da rendere idonea l’acqua di balneazione;
Considerato che il sito sopra indicato risulta essere una fonte ufficiale di ARPAT e che la stessa azienda ha inviato comunicazione, anticipata per le vie brevi, nella quale informa questa amministrazione dei risultati del campionamento effettuato in Loc. Fetovaia dai quali emerge che le acque di balneazione risultano idonee
REVOCA
Il divieto di balneazione su tutto l’arenile della spiaggia di Fetovaia di cui all’Ordinanza Sindacale 121/2023
DISPONE
Che la presente ordinanza sia trasmessa al Comando di Polizia Municipale, alla Capitaneria di Porto di Portoferraio e alla Delegazione di Spiaggia di Marina di Campo, ad A.S.A. ed ARPAT Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar entro sessanta giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni
p. IL SINDACO
Chiara Paolini