Il sindaco del Comune di Alghero, in Sardegna, ha fatto il contrario di quanto hanno compiuto molti suoi colleghi insulari e continentali ed ha chiesto la concessione edilizia ed il piano particolareggiato per la messa in opera di pontili galleggianti. Cosa contro la quale la So.ge.mar. s.r.l. – Società gestioni marittime si era opposta al Tar della Sardegna che, nel 2006, considerando contraddittorio l’operato del Comune, aveva dato ragione all’impresa privata accogliendo la richiesta “per l’annullamento del provvedimento dirigenziale del Comune di Alghero in data 11 agosto 2004, con il quale, in riferimento alla domanda presentata dalla società ricorrente in data 6 maggio 2003 e diretta ad ottenere la concessione edilizia per il completamento di un progetto, per la posa a mare di pontili galleggianti nel Porto di Alghero, ha disposto la sospensione della pratica edilizia in attesa delle integrazioni istruttorie”.
Il Comune ha fatto a sua volta ricorso al Consiglio di Stato sottolineando “l’infondatezza nel merito dell’originario ricorso, in considerazione della pacifica natura di approdo turistico – e non di mero punto di ormeggio – dell’infrastruttura oggetto della domanda di concessione edilizia e della consequenziale necessità di assoggettare l’atto abilitativo alla previa redazione di un piano particolareggiato”.
Dopo aver passato in esame (e demolito) la sentenza del Tar, il Consiglio di Stato evidenzia le diverse tipologie di strutture dedicate alla nautica da diporto ai sensi dell’art. 2, d.P.R. n. 509/1997, sono considerate strutture dedicate alla nautica da diporto: a) il “porto turistico”, ovvero il complesso di strutture amovibili e inamovibili realizzate con opere a terra e a mare, per servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto ed il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari; b) l’”approdo turistico”, ovvero la porzione dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all’art. 4, comma 3, legge 28 gennaio 1994 n. 84, porzione destinata a servire la nautica da diporto e il diportista nautico, anche mediante l’apprestamento di servizi complementari; c) i “punti d’ormeggio”, ovvero le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture non implicanti impianti di difficile rimozione, destinati all’ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.
Quindi il Comune di Alghero «ha posto non irragionevolmente, nell’atto di sospensione - per approfondimenti istruttori – del procedimento per il rilascio di nuova concessione per la posa degli ulteriori pontili galleggianti, la questione dell’assoggettabilità delle opere a mare programmate dalla società So.ge.mar. s.r.l. alla previa redazione di un piano particolareggiato, così come prescritto per gli “approdi turistici” dal già citato art. 48 delle norme tecniche relative al p.r.g. vigente». Di conseguenza «L’aggregazione, da parte del Comune di Alghero, dell’intervento progettato dalla società So.ge.mar. a tale ultimo tipo ( “approdi turistici”) d’infrastruttura portuale appare anch’essa come una determinazione immune dalle censure in primo grado proposte, se si tiene conto, alla luce delle previsioni normative dianzi richiamate, che per il numero dei pontili da allocare, per la vastità dello specchio acqueo impegnato dalle opere infrastrutturali programmate, per l’espressa destinazione degli stessi pontili all’attracco d’imbarcazioni di medie e grandi dimensioni, il progetto della So.ge.mar. sembra destinato alla realizzazione di un “approdo turistico” e non invece di un semplice “punto d’ormeggio”. Ulteriore elemento rilevante in tale direzione risulta essere peraltro, come evidenziato dalla difesa comunale, quello della localizzazione dell’infrastruttura all’interno dell’area portuale, con conseguente necessità che la stessa opera si raccordi, proprio a mezzo del piano particolareggiato richiesto dallo strumento urbanistico comunale, con le altre infrastrutture presenti all’interno del porto».
Insomma, sentenzia il Consiglio di Stato, «l’amministrazione comunale ha correttamente svolto, in coerenza con il quadro normativo, tra un semplice punto d’ormeggio (assentibile anche al di fuori di un piano particolareggiato) e un approdo turistico, necessitante di un approfondimento istruttorio (anche in ragione delle suindicate esigenze di pianificazione delle infrastrutture portuali), che il Comune di Alghero ha ragionevolmente imposto a mezzo dell’atto in primo grado impugnato».
Per quanto riguarda la carenza normativa e motivazionale nella prescrizione imposta riguardo alla distanza dei pontili dalla linea di battigia, «è evidente che la corretta localizzazione dei pontili è una scelta tecnico-discrezionale che rientra nel perimetro delle attribuzioni proprie dell’ente comunale, che avrà ben titolo a prescrivere nell’atto abilitativo finale».
In conclusione: il Comune di Alghero ha ragione a dire che dei pontili galleggianti non possono essere assimilati a punti di ormeggio e che non si può far passare il tentativo di realizzare un “approdo turistico” per qualcos’altro.