TASSA PREDIALE
(PRIMA PARTE)
Caduto Napoleone e restaurato il Granducato, Sua Altezza Imperiale e Reale Ferdinando III “per grazia di Dio Principe imperiale d’Austria, Principe reale d’Ungheria e di Boemia, Arciduca d’Austria, Granduca di Toscana”, il 16 settembre 1816, promulga una legge, sotto forma di editto, che riordina e riforma l’amministrazione finanziaria del granducato.
Ho già parlato del Camarlingo e del Cancelliere Comunitativo che sono gli amministratori della Magistratura Comunitativa (Comune) addetti a far funzionare in ogni comunità l’imposizione regia e comunitativa.
Al centro dell’azione legislativa di riforma amministrativa c’è l’introduzione della Tassa Prediale che rappresenta la tassazione, chiamata “tangente”, che porta denaro non solo nelle regie casse , la “Cassa dell’Imperiale e Regia Depositeria”, ma anche in quelle delle comunità locali.
La Tassa Prediale è infatti imposta diretta sugli immobili,censi e livelli stabilita dal governo con reparto per ogni singolo dipartimento (erano quattro in tutto i dipartimenti del Granducato) .
All’interno di ogni dipartimento, per ogni singola comunità compresa dentro il dipartimento, era poi ripartita la cifra relativa alla tassa prediale che era da pagare da parte dei soli possidenti.
Questa imposizione regia diventa così anche comunitativa perché la somma stabilita da pagarsi da ogni singola comunità era poi da questa, tramite il “dazzaiolo” (registro sul quale era segnato accanto al nome del contribuente la rispettiva quota d’imposta), suddivisa tra i possidenti-contribuenti ed esatta .
All’Elba già nel novembre del 1815, pochi mesi dopo che Napoleone era fuggito, il restaurato governo granducale si dà da fare per far pagare le tasse.
Il “devotissimo servitore “ G.Bartolommei, dall’Uffizio Generale delle Comunità in Firenze, invia al Cancelliere Comunitativo dell’Elba, Guidoni, la copia autentica del Motuproprio di S.A.I. e R. relativo al Nuovo Sistema Amministrativo dell’Elba (ne abbiamo già parlato) dove, a proposito di tasse, si legge che :
“....I ministri della Cancelleria concertandosi alle Magistrature,si occuperanno della certificazione degli Estimi o sia della Valutazione dei Possessi i quali dovranno essere soggetti ad una più discreta e proporzionata Tassa Prediale. Il Governatore di Portoferraio invigilerà alla retta esecuzione e ne parteciperà il Resultato all’Imperiale e Reale Segreteria di Firenze...” (Nuovo Sistema Amministrativo dell’Elba in Circolari e ordini del Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64. Carta 38bis.ASCP)
Appena un anno dopo, con la legge del settembre 1816 viene introdotta la Tassa Prediale che sostituisce la Tassa di Redenzione come imposta immobiliare, essendo questa ultima ritenuta ingiusta ricadendo indistintamente sui possidenti di immobili sia che essi ne possedessero molti o pochi, piccoli o grandi.
C’è dunque necessità di un catasto immobiliare preciso ed efficiente: ed infatti in prima applicazione della legge di cui sopra viene esplicitamente richiesta anche la tassa per il nuovo catasto: ”imposizione per il nuovo catasto” .
L’editto 16 settembre 1816 dedica alcuni articoli al riordino e alla riforma dell’amministrazione finanziaria del Granducato che sono tutti riuniti nel capitolo intitolato “Dell’Imposizione Regia e Comunitativa e del modo di esigerla”
Art. LXIII
E’ abolita la semplice e doppia Tassa di Redenzione come quella che non avendo più l’appoggio degli antichi titoli redenti, presenta una diseguaglianza d’imposta contraria al giusto, ed uniforme Reparto dei Pubblicipesi in proporzione del possesso e valore territoriale di ciascuna Comunità “ (Legge 16 settembre 1816. Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818. C64. Carta 40. ASCP)
Con questo articolo il legislatore ha provveduto alla abolizione della Tassa di Redenzione perché “presenta una diseguaglianza d’imposta contraria al giusto”.
Nell’articolo di legge che segue, essa viene sostituita con “altra Tassa detta Prediale” la quale sarà esatta “secondo il reparto che ne sarà ordinato “ su ogni Comunità con motuproprio di S.A.I. e R., motuproprio di cui parleremo e nel quale viene riconosciuto il “reparto” con cui sarà la tassa prediale ripartita, distribuita sul territorio granducale e cioè la “forza Territoriale di ogni Comunità per attribuire a ciascuna la rata
proporzionale della Tassa Prediale”
“Art. LXIV
Per la somma corrispondente a detta Tassa sarà alla medesima sostituita altra Tassa così detta Prediale secondo il reparto, che ne sarà ordinato con nostro Motuproprio sopra ciascuna Comunità” (Idem come sopra)
Alla Tassa Prediale così introdotta potrà essere aggiunta anche quella che occorre per supplire alle spese Comunitative divenendo in tal modo l’imposizione regia anche comunitativa. Tutto ciò è previsto nell’articolo di legge seguente:
“Art. LXV
A questa Tassa potrà essere aggiunta quella occorrente a formare la somma che abbisognerà per supplire alle spese Comunitative di quelle Comunità le quali non hanno fondi o rendite in proprio bastanti a far fronte alle partite di uscita che saranno sanzionate nel Bilancio di Previsione
Art. LXVII.
La tassa Prediale sarà a carico ed in accollo alle rispettive Comunità nel modo, e con le regole istesse colle quali le Comunità medesime corrisponder dovevano l’abolita Tassa di redenzione”
(Legge 16 settembre 1816. Idem come sopra.)
L’introduzione di questa nuova Tassa Prediale fu sospesa per l’anno 1817, per entrare in vigore solo nel 1818.
Tale sospensione avvenne con le seguenti “Sovrane Determinazioni” tramite “Biglietto dell’I. e R. Segreteria di Firenze” del 28 novembre 1816, come scrive al Cancelliere Comunitativo di Portoferraio il Soprassindaco dall’Uffizio Generale delle Comunità in Firenze:
“Ecc.mo Signore
Con Biglietto dell’I. e R. Segreteria di Firenze de 28 novembre cadente mi vengono partecipate le seguenti Sovrane Determinazioni.
L’importanza e l’estensione delle Operazioni occorrenti per fissare un giusto, adeguato e proporzionale Reparto della Tassa Prediale ordinata con Legge de 16 settembre scorso esigono un più lungo e maturo esame degli Elementi e dei Dati su’ quali esser deve basata la distribuzione della Tassa predetta in corrispondenza della forza estimale di ciascuna Comunità.
All’effetto pertanto, che per ragione di affrettare il Lavoro non ne sia in alcuna parte trascurata l’esattezza, S.A.I e R. è discesa nella determinazione di dar luogo ad ulteriore Esame del reparto di detta nuova Tassa Prediale la quale perciò non dovrà avere effetto se non che per il futuro anno 1818 e frattanto con Veneratissimo Dispaccio dè 16 corrente ha ordinato, che per il prossimo anno 1817, sia tenuta ferma nei
Bilanci Comunitativi a titolo di Tassa Prediale quell’istessa tangente che le Comunità medesime hanno fin qui corrisposto per la semplice e doppia Tassa di Redenzione.
Dovranno pure le Comunità pagare nella Cassa dei rispettivi Uffizi di Soprintendenza Comunitativa l’importare dei titoli non redenti fermi stanti nel resto gli Ordini contenuti, nella citata Legge quanto al metodo d’esazione della sopra Tassa Prediale, che dovrà essere direttamente corrisposta per Bimestre alla Cassa dell’I. e R. Depositeria secondo le istruzioni che verranno comunicate dal Direttore dei Conti.
VS parteciperà i sopraespressi Sovrani Ordini ai Magistrati delle Comunità dipendenti dalla sua Cancelleria ed a chi altri occorra e trasmetterà al rispettivo Provveditore di Soprintendenza Comunitativa il Bilancio di Previsione dell’anno 1817 in doppio Originale per il d’ 15 Dicembre prossimo venturo.
E mi confermo
Di VS ecc.ma
Firenze dall’Uffizio Generale delle Comunità del Gran-Ducato, li 29 novembre 1816.
Devotissimo Servitore. G. Bartolommei”
(Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al
1817. C64. Carta 51. ASCP)
Marcello Camici
ASCP.Archivio storico comune Portoferraio