Gli Asburgo-Lorena succeduti ai Medici nel governo della Toscana trovarono un territorio generalmente inagibile per la insufficiente viabilità. Essi avvertirono l’esigenza di potenziare e risanare la rete viaria non solo per usi militari ma anche per scopi commerciali,per sviluppare il commercio.
Occorreva ristrutturare le strade toscane che erano in stato di semi abbandono,spesso semplici sentieri appena visibili che nella stagione invernale diventavano in gran parte impraticabili per la pioggia.
Occorreva aprire nuovi tracciati stradali e regolamentare il loro uso.
Il primo regolamento risale al 1746 emanato per il servizio postale dei corrieri col quale la figura professionale del procaccia fu l’unica ad essere abilitata a condurre le diligenze fuori città.
All’inizio dell’ottocento un Ufficio di Direzione di Acque e Strade è insediato a Firenze ,composto di un presidente e consiglio centrale degli ingegneri ,che forma e discute i progetti del Granduca tanto per conto del Regio Governo quanto delle Comunità.
In base alla competenza amministrativa della loro gestione,le strade di stato furono classificate
A) in Strade Regie Postali e Regie non Postali ( di lunga comunicazione, che assai spesso arrivavano ai confini dello stato granducale, di amministrazione governativa),
B) in Strade Provinciali o Comunitative (collegano tra loro città o paesi,di competenza amministrativa dei comuni,della Magistrature Comunitative),
C) in Strade Vicinali (tra le varie proprietà,amministrate a cura dei proprietari che le usavano).
All’Elba la viabilità e la rete stradale che era nel più completo abbandono iniziò a migliorare quando caduta sotto il dominio della Francia il commissario Galeazzini incoraggiò durante la sua amministrazione i lavori stradali.
L’Elba infatti non sapeva cosa fosse una via ruotabile.
I paesi erano in comunicazione fra loro con pessime vie mulattiere.
Le due piazzaforti più importanti che la difendevano, Portoferraio e Longone,non comunicavano fra loro che mediante una strada in pessime condizioni.
Napoleone Bonaparte durante il suo breve regno ,notata questa situazione,si dette da fare per migliorare la viabilità delle strade esistenti sia interne alla città di Portoferraio che esterne,tra paese e paese.
Quando fuggì le strade furono di nuovo abbandonate .
All’Elba ritornato il dominio degli Asburgo-Lorena furono aperti lavori pubblici ,di cui ho parlato, che erano a carico del Regio Erario per sovvenire alla “Classe indigente “.
Sorsero problemi non solo per il ritardo nell’attuazione ma anche per il fatto che i costi erano lievitati eccessivamente in corso d’opera.
La legge di riforma delle amministrazioni comunitative del 16 settembre 1816 al “paragrafo” n. 32 tentò di porvi rimedio abolendo da un lato il vecchio regolamento per la conclusione degli accolli delle strade comunitative e dall’altro fissando che la Magistratura conferisse assegno fisso al Perito delle Strade.
Ma un anno dopo questo preciso dettato di legge sembra che all’isola d’Elba non abbia trovato applicazione.
Così infatti dall’Uffizio dei Fossi di Pisa scrive il Soprassindaco Provveditore al Cancelliere Comunitativo dell’Elba nel dicembre del 1817:
“Circolare n. 1713
Con circolare di quest’Uffizio dei 25 settembre prossimo passato fu fatto avvertire ai Cancellieri Comunitativi che essendo stata a norma del paragrafo 32 della Legge 16 settembre 1816 abolito l’emolumento già stanziato a favore dei Periti con le istruzioni dei 12 settembre 1814 per la conclusione degli accolli delle
Strade Comunitative e determinato che dal primo gennaio 1818 sia accollato a tali Periti un assegnamento fisso da corrispondersi dalle Comunità rispettive; elleno dovevan d’ora in avanti lucrare quell’emolumento stesso che li Accollatarj per tutta la durata del loro rispettivo accollo si sono obbligati a corrispondere sull’annua prestazione loro dovuta ai Periti medesimi.
Mentre con questo provvedimento già portato in parte in esecuzione avendo fatto figurare quest’entrata nei Bilanci di previsione; si è previsto agli interessi delle Comunità per il passato conviene ch’eglino non sian persi di vista anche per l’avvenire e che perciò i Periti Comunitativi nella compilazione delle relazioni per simili accolli determinino il prezzo e l’importare dei lavori di pronto risarcimento e dell’annuo mantenimento per il solo preciso costo dei lavori medesimi senza farvi alcun aumento che poteva ammettersi in addietro in veduta dei pagamenti che doveva fare l’Accollatario a favore del Perito che non sarà più ora in nessuna cosa a carico degli Accollatarj predetti,dovendo considerarsi come non apposto nelle Scritte in stampa l’art 15 che conteneva una diversa disposizione e che dovrà essere in ogni ulteriore stipulazione cancellato.
V.S. parteciperà quanto sopra ai Magistrati,Periti ed ai Camarlinghi delle Comunità comprese in codesta Cancelleria passando a questi ultimi una nota delle ritenzioni da farsi per tal oggetto ai diversi Subaccollatarj ed avvisandomi il ricevimento della presente .
E con distinta stima mi confermo.
Pisa dall’I. e R. Uffizio de’ Fossi
Lì 15 dicembre 1817
Devotissimo Servitore
Cav. Flaminio Dal Borgo, Provveditore”
(Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1818.C64.Carta 104.ASCP)
La legge, nel Granducato di Toscana ,è espressione della volontà di Sua Altezza Imperiale e Reale.
Violarla era reato perché significava andar contro questa volontà.
Questo è reato tanto più grave se commesso da un impiegato pubblico.
Marcello Camici
ASCP. Archivio storico comune Portoferraio