L'ALBA DELL'UNITA' D'ITALIA ALL'ELBA (1859-1860)
Il Ministero degli atti ecclesiastici dopo avere rilevato le cose che non vanno sul tema dei restauri delle fabbriche parrocchiali che"tornano in danno dell'Erario dello stato" enuncia al governatore militare e civile dell'Elba come agire per ovviarvi.
"Ad ovviare quindi possibilmente a tali ( ) che tornano in danno dell'Erario dello Stato, consumando incompetentemente somme destinate a far fronte a bisogni reali e imprescindibili, il Ministero ravvisa conveniente
1° Che nei singoli casi ricorrenti,pregustato il merito delle singole domande ,non si faccia luogo alla istruzione dei rispettivi affari se non se in seguito d'ordine della Prefettura,cui solo sia riservato il commettere le Perizie occorrenti, ed istruire gl'Ingegneri dei bisogni speciali da prendersi di mira come delle ( ) moderate ed economiche sotto le quali espedire provvedimenti,loro insinuando che il Governo in merito dei restauri alla casa del Patrono Privato non è obbligato né intende prestarsi oltre i limiti della necessità.
2° Che cumulativamente a questo principio si abbia pure presente che nelle costruzioni nuove ed ex integro delle Case Canoniche non devono essere ecceduti i limiti della modesta e semplice abitazione del Parroco di campagna,ed in quella delle Chiese rurali i limiti di un Tempio decente e proporzionato alla popolazione parrocchiale,a parte gl'abbattimenti e gli ornati se non impropri della Chiesa di campagna, ammissibili soltanto quando le popolazioni intendano supplirvi del proprio.
3° Che sulle domande dei Parroci nuovi l'istruzione dell'affare debba aver cominciamento dalla ispezione della regolare sistemazione degli interessi con i predecessori e loro eredi chiedendo conto delle somme per indennità di Fabbriche ricevute e promovendone la esecuzione nei lavori definitivi.
4° Che negli accolli ,particolarmente per costruzioni nuove,abbiasi cura soprattutto delle qualità morali e buona fede degli Accollatari,dal cui fatto alla prestazione dipende il buon esito dell'opera, insinuando insieme agli Ingegneri una vigilanza accurata ed efficace alla esecuzione dei lavori e con ordine di non ammettere sostanziali dai progetti stati approvati senza preventiva autorizzazione del Governo approvatore dei lavori.
Nel pregare pertanto la SV Ill.ma d'aver presente quanto sopra e per l'oggetto suinteso nei singoli ricorrenti casi ,le è ad un tempo fatta istanza di porgere riscontro di ricevimento della attuale comunicazione e passo segnarmi con distinto ossequio.
Della VS Ill.ma
Dal Ministero degli Atti Ecclesiastici
Li 20 Maggio 1859
Dev. Obbl. Serv.re
L. Martini Visto E. Poggi "
Il visto in firma di Enrico Poggi dimostra che la ministeriale è stata approvata dal ministro Poggi,il quale nel gabinetto di governo formato dal commissario straordinario Carlo Boncompagni (inviato da Vittorio Emanuele II) ricopre il dicastero degli atti ecclesiastici e quello di giustizia e grazia.
(Affari generali del governo dell'Elba 1859-1860. Doc 15-100-Circolari 1-42.Circolare 18.Archivio storico comune di Portoferraio)
Marcello Camici