L’ALBA DELL’UNITA’ D’ITALIA ALL’ELBA (1859-1860)
Il decreto di accasermamento dell’agosto 1859 dopo aver con dettaglio individuato i locali e gli oggetti che devono essere presenti nella caserma dei carabinieri toscani, istituiti con decreto del 24 luglio 1859, continua parlando sempre con molto dettaglio della stanza di disciplina,dell’inventario degli effetti di casermaggio e del loro rimpiazzo e/o del loro cambiamento,della responsabilità della conservazione
“DECRETO DI ACCASERMAMENTO
….La stanza di disciplina come quella di custodia avranno un pancaccio proporzionato al locale, i secchi necessari per uso dei detenuti ed una coperta;nella stanza di custodia vi saranno inoltre i ceppi oppure alcune catene affisse al muro.
Queste camere devono essere situate nel luogo della Caserma il più facile a sorvegliarsi ed assicurate nella solidità del muro, e delle poste, e col mezzo di una inferriata alle finestre, le quali come le poste non devono aver mai visiva verso le contrade od in luogo esterno alla Caserma.
Gli effetti di casermaggio devono essere tutti in buono stato; ne sarà redatto un inventario in doppio originale firmato dalla Amministrazione comunale e dal comandante della Stazione che gli riceve per rimanere presso ciascuno di essi e servir pur di inventario in caso di traslocazione del Comandate suddetto; da consegnarsi al sotto-ufficiale rimpiazzante con quelle variazioni che saranno successivamente eseguite.
Nel caso di cambiamento dello sotto uffiziale Comandante, farà quello che lo rimpiazza una esatta visita a tutti gli effetti di casermaggio e trovato tutto in regola apporrà la sua firma in calce all’inventario.
Se egli troverà qualche oggetto mancante o deteriorato lo noterà sopra il foglio stesso e ne renderà inteso quindi con analogo rapporto il Comandante la Luogotenenza per l’opportuno rimpiazzo o carico del Sotto Uffiziale che parte.
Senza questa formalità tutte le mancanze o degradazione saranno a carico del sotto Uffiziale subentrato.
I lenzuoli saranno regolarmente cambiati due volte al mese in tempo di estate, ed una in tempo d’inverno.
La paglia dei pagliericci rinnovata ogni anno, le materasse rifatte ogni anno e le scope rinnovate ogni sei mesi.
La paglia delle stanze di custodia e sala di disciplina sarà rinnovata a richiesta del Comandante di Stazione ogni qual volta lo crederà necessario.
La Porta della caserma deve essere sicura e munita di chiave e catenaccio.
I telai delle finestre muniti di vetri e di ferriate se al pianterreno e verso la contrada.
L’Uffiziale incaricato di stabilire una stazione osserverà che il Locale proposto si componga come sopra è descritto, riferendone in caso contrario si suoi Superiori, perché vi sia provvisto, ed allorchè il locale sarà riconosciuto idoneo, dovrà procurare che vengano tosto somministrati tutti gli effetti di casermaggio prescritti.
Occorrendo rimpiazzare il Comandante della Stazione potrà indirizzarsi all’autorità comunale ed incontrando difficoltà dovrà riferire al Comandante la Luogotenenza il quale promuoverà le opportune disposizioni presso la prefettura ed avrà, secondo il caso, ricorso ai suoi Superiori.
Cade sotto la stretta responsabilità dei Comandanti delle Stazioni la conservazione del locale, mobili e oggetti della Caserma; gli Uffiziali nelle loro girate devon verificare se le degradazioni che vi rileveranno possano essere imputabili a negligenza per parte dei medesimi.
Il bene del servizio esige che siano alloggiati nella stessa Caserma occupata dalla stazione di loro residenza; in caso però di assoluta impossibilità sarà cura della Amministrazioni Comunali di provvedere loro un alloggio nel locale più prossimo. Gli Uffiziali avranno ciascuno un alloggio proporzionato al loro grado secondo i regolamenti delle altre Truppe ovvero una corrispondente indennità pecuniaria se non che i Comandanti di Divisione avranno diritto di due stanze che una per l’Uffizio e l’altra per il magazzino della divisione e gli altri Uffiziali una stanza per uso d’uffizio oltre quelle loro assegnate dai regolamenti.
Gli Uffiziali devono pure avere una scuderìa particolare o corrispondente indennità.
La Caserma e Casermaggio che serve attualmente al deposito del Corpo sarà a carico totale dell’Amministrazione Militare.
Le caserme attualmente in uso potranno esser conservate fino al termine delle respettive scritte quando siano atte a contenere il personale assegnato,come potranno esser conservati gli oggetti di Casermaggio attualmente in uso,quando fossero sempre in grado di servire.
Lì 13 Agosto 1859
Il Ministro dell’Interno
B. RICASOLI”
(Affari generali del governo dell’isola d’Elba 1859-1860.Doc-15-100.Circolari da 1-42.Circolare 41.Archivio storico comune di Portoferraio)
Marcello Camici