L’ALBA DELL’UNITA’ D’ITALIA ALL’ELBA (1859-1860)
Con il decreto del 4 settembre 1859 il governo della Toscana introduce con primi articoli di legge il principio dell’elezione nella scelta degli amministratori comunali.
Strettamente legato a quello di elezione c’è il principio di maggioranza: “perchè si abbiano valide elezioni sarà necessario che vi concorrano almeno la metà degli elettori iscritti”.
Gli articoli di legge che seguono indicano A) chi non esercita il diritto elettorale, B) come può essere esercitato il diritto elettorale, C) chi non può essere eletto, D) come sono formate le liste elettorali, E) il giorno in cui si faranno le elezioni, F)la disciplina delle adunanze elettorali, G) un ballottaggio “a semplice pluralità di voti, qualunque sia il numero dei votanti”.
DECRETO
“Art .4 Non esercitano il diritto elettorale i condannati dai Tribunali Ordinarj per delitti veri e propri nel tempo durante il quale scontano la pena e in quello della contumacia.
Art.5. Il diritto elettorale si esercita dall’elettore stesso o da chi lo rappresenta per Legge, personalmente, ovvero per scheda segreta,trasmessa in tempo utile al Gonfaloniere, chiusa in un involto sigillato, sul quale sia apposta la firma dell’elettore riconosciuta da un Notaro o da un Cancelliere Ministro del Censo.
Art 6. Esercitano questo diritto pr mezzo di chi li rappresenta per Legge,
a) I minori
b) I pienamente interdetti
c) Le amministrazioni pubbliche
d) Le corporazioni
Art 7. Possono esercitarlo per mezzo di schede nel modo detto di sopra,
a) Gli e lettori dimoranti all’estero
b) Quelli che giustifichino di essere inscritti nelle Liste elettorali di più Comuni
c) Quelli che giustifichino di non poter intervenire all’Adunanza elettorale per causa di malattia
d) Le Donne
Art 8. Sono vietati i Mandati
Art 9. Gli elettori i quali siano al tempo stesso rappresentanti per legge di altri elettori, potranno votare per sè e per le persone da loro rappresentate
Art 10. Tutti li elettori nel Comune sono eleggibili, salvo le eccezioni indicate nell’articolo seguente
Art 11. Non possono essere eletti
a) Quelli che non hanno compita l’età di venticinque anni
b) I dipendenti del Comune
c) I Prefetti,Consiglieri,Segretari ed Impiegati qualunque nella Prefettura del Compartimento al quale
appartiene il Comune
d) I Sotto-Prefetti, Impiegati nelle Sotto-Prefetture, delegati di Governo, Pretori, Cancellieri, Ministri del Censo, e loro aiuti nel rispettivo Circondario
e) Gli addetti al Dipartimento d’Acque e Strade
f) Gli Arcivescovi, I Vescovi, Vicari Generali, Parrochi, ed altri sacerdoti aventi cura l’anime
g) Le Donne
h) Le Amministrazioni pubbliche e le Corporazioni
i) I Contribuenti dimoranti all’estero
Art 12, Non possono essere Consiglieri o Supplenti nell’istesso Consiglio,Padre e Figlio, avo paterno e
nipote, fratello e fratello
Art 13. Le note delli elettori e delli eleggibili saranno formate in ogni Comune dal rispettivo Gonfaloniere assistito dal primo Priore e dal Cancelliere Ministro del Censo;rimarranno quindi affisse per cinque giorni alla porta dell’Uffizio Comunale, e in altri luoghi opportuni a scelta del Gonfaloniere. Per ciò che riguarda la purificazione delle Liste come la direzione delle operazioni elettorali, è richiamato il Regolamento del 20 Novembre 1849
Art 14. Le elezionisi faranno in giorno di Domenica e secondo le prescrizioni che verranno stabilite nel Decreto di convocazione degli lettori Comunali.
Le discipline delle Adunanze elettorali saranno prescritte da speciale Regolamento.
Art 15. Non concorrendo alla prima adunanza la metà almeno degli elettori, ovvero non essendo rimasti eletti tutti i Consiglieri e supplenti per non aver ottenuta la maggioranza voluta dall’articolo primo, avrà luogo dopo otto giorni una seconda adunanza. In questa saranno sottoposti allo scrutinio tanti dei candidati che nella prima adunanza ottennero un maggior numero di voti senza successo, quanti corrispondano al doppio dei Consiglieri o supplenti che rimangono ad eleggere. I suffragi degli elettori non potranno cadere che sugl’individui componenti codesta lista di candidati. L’elezione sarà fatta a semplice pluralità di voti, qualunque sia il numero dei votanti.
Art 16. Restano in vigore il Regolamento del 20 Novembre 1849, quello del 28 Settembre 1855, come pure le Leggi, Ordini, Istruzioni e Regolamenti Generali e particolari concernenti i Comuni e vigenti innanzi il 20 Novembre 1849, in quanto quelli e questi non siamo abrogati dalle Leggi posteriori e non siano contrari alle disposizioni contenute nel presente Decreto.
Il Ministro dell’Interno è incaricato della esecuzione del presente Decreto.
Dato in Firenze li quattro Settembre milleottocentocinquantanove
Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro Dell’Interno
B. RICASOLI
Il ministro della Pubblica Istruzione
C. RIDOLFI
Visto: per l’apposizione del sigillo
Il Ministro di Giustizia e Grazia
E. POGGI
Firenze, nella stamperia governativa“
Fino al settembre del 1859 gli amministratori comunali sono stati scelti col metodo dell’estrazione a sorte.
Dopo il settembre 1859 col metodo dell’elezione.
L’importanza davvero grande di questa legge del governo di Toscana del 4 settembre 1859 sta nell’aver introdotto il principio dell’elezione nella scelta degli amministratori comunali legandone la validità a quello della maggioranza degli aventi diritti al voto.
Cioè se non è raggiunto il quorum del cinquanta per cento più uno degli aventi diritto di voto la tornata elettorale non è valida.
Non è elezione a suffragio universale poiché Il diritto di voto è legato al censo.
Sono inoltre presenti molti esclusi comprese le donne.
Marcello Camici