Attraverso lo studio di documenti tutti appartenenti all’archivio storico del comune di Portoferraio è ricostruita l’assistenza sanitaria nel Granducato di Toscana essendo Sua Altezza Imperiale e Reale il Granduca Ferdinando III Asburgo–Lorena (1790-1801/1814-1824).
Dopo il congresso di Vienna (1814) è restaurato in Toscana il dominio asburgo-lorena.
La restaurazione in Toscana fu, per merito del Granduca Ferdinando III, un esempio di mitezza e buon senso: non vi furono epurazioni del personale che aveva operato nel periodo francese, non si abrogarono le leggi francesi in materia civile ed economica (salvo il divorzio) e laddove si effettuarono restaurazioni si ebbe il ritorno delle già avanzate leggi leopoldine, come in campo penale.
Nel 1786 la Toscana era infatti stata il primo stato al mondo ad abrogare la pena capitale.
Nel 1800 La figura professionale medica è distinta in medico e cerusico (chirurgo): sia il medico che il cerusico espletano assistenza sanitaria domiciliare.
Tutti e due, dalla magistratura comunitativa (il comune) sono assunti quali dipendenti e stipendiati in seguito ad un partito (delibera) votato dai componenti della magistratura.
Esistono poi i “Pii Stabilimenti”: gli ospedali.
Nel 1818 una importante riforma dell’assistenza sanitaria ospedaliera è introdotta nel Granducato dove per la prima volta uno stato riconosce ed introduce principi solidaristici ancora oggi presenti.
Scòpo di questa ricerca è l’analisi critica della riforma dell’assistenza sanitaria ospedaliera introdotta in Toscana con “Massime ed istruzioni da osservarsi generalmente in tutti gli spedali degli infermi del Gran-Ducato di Toscana approvate con dispaccio di S.A.I e R. de’ 17 febbraio 1818“.
Una riforma che insieme a quella dell’abrogazione della pena capitale pone il granducato di Toscana tra gli stati più progrediti d’Europa.
“Massime ed istruzioni da osservarsi generalmente in tutti gli spedali degli infermi del Gran-Ducato di Toscana approvate con dispaccio di S.A.I e R. de’ 17 febbraio 1818“ è un opuscolo ritrovato nei documenti d’archivio del comune di Portoferraio contenente trentadue “massime ed istruzioni“.
Principi solidaristici e diritti del malato, in particolare quello classificato “miserabile”, si affiancano per la prima volta a quelli caritativi che avevano costituito l’unico elemento caratterizzante l’assistenza pubblica sanitaria fino ad allora.
Non a caso questa veniva espletata in edifici tutti chiamati indistintamente «Pii Stabilimenti» ad indicarne proprio l’aspetto caritativo.
Con la riforma, gli ospedali assumono la dizione “degli infermi“ e classificati in regi e comunitativi.
I Regi sono diretti da un rettore a nomina granducale e vi sono svolte attività didattiche ed interventi medico-chirurgici più impegnativi: si trovano a Firenze, Siena, Pisa, Pistoia, Livorno.Sono amministrati dall’imperiale e regia segreteria di stato.
I Comunitativi sono comunali, amministrati dalla Magistratura comunitativa che provvede alla nomina del direttore e sono ritenuti «Istituti di Beneficienza» pubblica legati alla «fraterna carità», beneficenza, al cui mantenimento contribuiscono pure le comunità locali.
(...)
Tali “attestati” sono richiesti obbligatoriamente per l’ingresso nell’ospedale degli infermi e obbligatoriamente dovono portare le firme del gonfaloniere e del sacerdote della comunità.
Come sopra accennato, le spese per il mantenimento degli Spedali degli infermi classificati comunitativi sono sostenute direttamente da ogni comunità locale che se ne fa carico ponendo ogni anno questa voce tra quelle del bilancio consuntivo e preventivo: è cioè una “spesa comunitativa” .
Accanto al medico, il parroco col gonfaloniere e il giusdicente assumono un ruolo di responsabilità amministrativa nel filtro di ammissione dentro l’ospedale degli infermi.
Solo il malato che è ritenuto curabile può essere ricoverato in ospedale.
Il malato incurabile non può essere ricoverato ma rimane a casa a cura dei familiari anche se la comunità non lo abbandona potendo intervenire con sussidi economici
Ad esso, al malato curabile, attraverso convenienti stampati è rilasciato un attestato, uno di quelli sopra citati ed assegnato ad una delle seguenti classi: malato miserabile, malato povero, malato potente a pagare.
Dentro l’”ospedale degli infermi” i letti vengono distinti in paganti, semipaganti e gratuiti.
In caso di urgenza,viene introdotto il “diritto alla cura“ anche in assenza di certificazione attestante l’appartenenza ad una fascia sociale.
Il legislatore detta norme per il contenimento della spesa avendo nella mente che le uscite devono essere sempre inferiori alle entrate e ponendo rigorosi controlli e revisioni perché ciò avvenga.
Tutto questo perché il mantenimento dei malati gratuiti (miserabili) e semi-paganti (poveri) è a carico della comunità di appartenenza dell’infermo ed è sostenuto dalle tasse pagate dai «Proprietari-Contribuenti».
Viene riconosciuta autonomia finanziaria e di gestione agli “stabilimenti” adibiti ad ospedale degli Infermi ma nell’ambito di precisi paletti costituiti dalle loro rendite e secondo i bilanci di previsione che annualmente vengono fatti.
Vengono dettate norme per ridurre e/o evitare sprechi, frodi, «inconvenienti ed abusi»ma anche meccanismi premiali ed incentivanti per chi espleta con «zelo e buon metodo che in ogni parte del servizio si troverà essere stato spiegato da chi ne sorveglia l’Amministrazione».
In questa autonomia di gestione amministrativa dell’ospedale le figure del commissario e del rettore dell’ospedale degli infermi espletano un ruolo primario.
La figura del medico granducale è classificata in medico astante,addetto a valutare in modo definitivo il requisito di ammissibilità dell’infermo dentro l’ospedale e medico in servizio.
Queste “massime ed istruzioni” anticipano principi solidaristici, diritti e doveri su cui si basano i moderni servizi sanitari.
Lo studio può essere letto e scaricato gratuitamente al seguente link:
https://www.academia.edu/43757266/GRANDUCATO_DI_TOSCANA_ASSISTENZA_SANITARIA_OSPEDALIERA