La situazione sanitaria che Napoleone Bonaparte trovò quando arrivò a Portoferraio doveva essere davvero tragica e nociva per la salute pubblica visti i provvedimenti contenuti nel regolamento d’igiene che fece emanare dall’Intendente Balbiani per la città di Portoferraio pubblicato il 28 giugno 1814.
Tra questi provvedimenti ve ne erano alcuni rivolti al commercio, infatti ”era proibito ai pizzicagnoli, bettolanti, salumai ed altri venditori di commestibili, di gettare sulle strade o piazze le acque che avevano servito a lavare i salumi e a tutto altro uso sotto le pene sancite dagli art. 12 e 15: essi dovevano avere all’interno delle loro botteghe una botte o un altro recipiente capace a contenere le acque suddette, da vuotarsi seralmente in mare a tutte loro spese” (Art. n 16).
”Il Maire inoltre doveva stabilire i luoghi per i venditori di pesce, erbaggi, polli ed altri commestibili, che non avevano bottega stabile e niuno di essi poteva vendere tali articoli fuori di detti luoghi e doveva tenere puliti i locali loro assegnati” (art. n. 20).
Insomma è con l’imperatore che a Portoferraio nasce un luogo dove il commercio era consentito e normato e cioè il Pubblico Mercato. Niente impedisce di pensare che questo luogo sia quello noto ai più anziani come Vecchio Mercato (vedi foto risalente agli anni venti del secolo scorso) oggi via “Vecchio Mercato”, nel centro di Portoferraio.
Fuggito Napoleone, restaurato il governo granducale toscano, la nuova Magistratura Comunitativa insediatasi continua nell’opera di miglioramento della situazione igienico-sanitaria rivolgendo l’attenzione alla “Pulizia del Pubblico Mercato”. Il primo agosto del 1816 è infatti adunata e tratta di “provvedimenti per la Pulizia del Pubblico Mercato”.
Dalla seduta esce un regolamento specifico, il primo per un pubblico mercato in Portoferraio perchè, rifacendosi al precedente regolamento d’igiene fatto emanare da Napoleone, si sofferma su norme e specifiche “disposizioni” per il pubblico mercato.
Il cancelliere Guidoni così scrive “Deliberano e stabiliscono quanto appresso".
Primo. Che tutti venditori di Carni su i così detti Banchetti,di Pane ,d’erbaggi e di qualunque altro genere, debbino porre i Banchi, le Cassette, i Cesti e tutte le Merci sulla Piazza del Mercato in quello spazio che rimane dalla Fabbrica detta della Pescheria fino alla linea di mattoni che vedesi a traverso a detta Piazza dirimpetto da una parte alla Bottega del sig. Candido Bigeschi e dall’altro alla Bottega pure del Sig. Vincenzo Foresi, dichiarando che entro il suddetto recinto dovranno starvi ancora i venditori del Pesce e fissando che tutte le volte che il recinto medesimo non si trovasse sufficiente a contenere tutti i Banchi e tutte le Merci, senza giammai oltrepassare la suddetta linea debbano i predetti Rivenditori estendersi per la contigua Strada denominata dei Trogoli
Secondo. Che spetti ai (……..) il classare i diversi rivenditori e l’assegnare a ciascuno di essi quel posto che rispettivamente per essi e per i generi che smerciano il più adatto
Terzo. Che venga proibito indistintamente a tutti i Rivenditori di tenersi i loro generi con Stadere a mano e che perciò tutto si debba pesare con stadere a pernio
Quarto. Che pure resti generalmente proibito a tutti quelli che tengono Bottega aperta tanto nel suddetto recinto assegnato per il Pubblico Mercato, quanto nel rimanente di quella Piazza, egualmente che nella altre Piazze e Strade di tutta la Città di porre Banchi, Tavolini o latro ingombri avanti la loro bottega e solo li sia permesso di poter tenere agganciata allo Sporto della rispettiva Bottega una Tavola su cui esporre in mostra le Loro Mercanzie
E commettono a me Cancelliere di passare copia della presente Loro Deliberazione all’Ill.mo Sig.Auditor Vicario di questo Tribunale onde si degni d’impetrare la superiore approvazione del Progetto che contiene e pervenuta tale Approvazione di rendere per mezzo di Pubblici Editti note al Pubblico le Disposizioni sud divisate per la loro esecuzione ed adempimento;il tutto ratificano con legittimo Partito di voti favorevoli 4.Contrari nessuno.”(Partiti dal 22 dicembre 1815 al 27 dicembre 1817.(24) E 6 .Carta 80.ASCP)
Dopo aver emanato queste specifiche “disposizioni” per il pubblico mercato della città di Portoferraio la Magistratura Comunitativa prosegue “Considerato pure che si è introdotto l’abuso di gettar per le Pubbliche Piazze e Strade le Acque Fetide degli stoccafissi ed altri salumi quando in addietro i Pizzicagnoli avevano l’obbligo di portare e depositare le dette acque nel Mare e ridondando tutto quanto sopra in pregiudizio della Pubblica Salute, deliberano ed invitano l’Il.mo Sig. Auditor Vicario di questo Tribunale di dare sul progetto quei provvedimenti che riterrà conveniente comminando per mezzo di Editti quella pena che possa esser coerente ai veglianti Regolamenti Toscani ed atta reprimere i suddetti abusi ;osservando che in quanto all’uva il Magistrato Loro penserebbe che non si dovesse permettere l’introduzione della medesima in Città se non dopo il dì otto di settembre; e commettono a me Cancelliere di rimettere al prelodato Sig.Auditor Vicario copia di questa loro deliberazione che convertono con legittimo Partito di voti 4 tutti favorevoli” (Idem come sopra.ASCP).
Marcello Camici
ASCP: Archivio storico comune Portoferraio