Vincenzo Degli Alberti nel suo manoscritto del 1766 quale relazione al granduca sintetizza quale è l’incombenza del magistrato degli Anziani nella Portoferraio del secolo decimo ottavo.
E’ la più importante istituzione pubblica in campo civile dopo il governatore ed ha queste incombenze: 1) vigilare insieme con gli Abbondanzieri all’amministrazione dell’Abbondanza; 2) dare i prezzi ai commestibili; 3) regolare gli affari della comunità.
“Magistrato degli Anziani e sue incombenze
…Vi è anche un magistrato di ventiquattro persone più civili del paese,che si chiamano Anziani, quali sono approvati da V.A.R. Questi sono divisi in tre Classi di otto per ciascheduna e dalle dette classi se ne estrae ogni mese uno per classe talchè si forma un magistrato di tre eletti che si aduna avanti il governatore le di cui deliberazioni devono essere approvate dal Magistrato dei Nove di questa Città. La loro incombenza è d’invigilare assieme con gli Abbondanzieri all’amministrazione dell’Abbondanza di dare i prezzi ai Commestibili e di regolare gli affari della Comunità e non hanno che una piccola provvisione di lire sette per ciascun mese ed alcuni piccoli incentivi che paga quell’abbondanza. Questa forma di governo civile essendo semplicissima è la più adatta alla piccolezza del paese e fino che i Governatori si sono contentati di soprintendere solamente perché l’Auditore facesse il suo dovere senza pretendere di mescolarsi nelle decisioni degli affari contenziosi che pendono il quel tribunale e che hanno lasciato a quegli anziani la libertà a loro le leggi di regolare l’amministrazione dell’abbondanza e gli affari comunitativi con quell’economia che non vi è chi meglio di loro conosca esser più vantaggiosa all’interesse del pubblico, non si è sentito mai venir qui in Firenze verun reclamo per la parte di quel popolo…”
(Vincenzo degli Alberti. Maggio 1766 “RELAZIONE DI PORTOFERRAIO A SUA ALTEZZA REALE DAL CONTE VINCENZO DEGL’ALBERTI SUO CONSIGLIERE DI STATO. Carta 21-22. Manoscritto. Biblioteca comune Portoferraio) - (vedi foto copertina)
Dare prezzo ai commestibili significa che la magistratura comunitativa di Portoferraio ha avocato a sé la prerogativa di dare il prezzo ai commestibili che vengono posti in vendita al pubblico cioè ha la privativa (monopolio) nello smercio.
I passaggi con i quali tale privativa era posta in essere avvenivano con particolare zelo, attenzione e con ritualità ogni anno all’inizio dell’attività del nuovo consiglio minore.
Ciò lo si apprende dalla lettura del libro dei partiti.
La magistratura comunitativa esercita questa privativa controllando la vendita delle carni nel negozio del macello del “macellaro” e dei commestibili nei negozi dei “pizzicagnoli”.
Lo fa emettendo un bando per il macellaro,chiamato bando per l’offerta del macello”) e un bando per i negozi di vendita dei commestibili, chiamato “bando per il pizzicagnolo”, dove invita chiunque voglia aprire attività di smercio di carne e di commestibili in Portoferraio ad offrire una somma di denaro.
Viene scelto chi fa la maggiore offerta.
Sono denari introitati molto importanti per la comunità: servono infatti pagare i tributi dovuti al granduca.
Fatto il bando e scelto il miglior offerente la magistratura passa ad espletare una convenzione col vincitore e lo obbliga ad accettare quali carni e commestibili deve fornire alla comunità imponendo anche i prezzi di vendita.
Tutto questo risulta molto chiaro ed evidente dalla lettura del libro dei partiti (1743-1755).
Ecco ad esempio quanto accade per l’anno 1746 per lo smercio della carne in Portoferraio:
“Adunanza signori Anziani e Generale Consiglio. Prezzi e convenzioni col Macello
Il dì 25 febbraio 1746 a Portoferraio Coadunati li SS.ri Anziani e Generale Consiglio nel Palazzo di Giustizia alla presenza dell’Ill.mo Sig Governatore Leopoldo de Villeneuve in numero di 23 votanti in tutto per trattare le grasce attinenti al Pubblico …
…. Per l’apertura del macello di questa città per il nuovo anno non erano state fatte altre offerte vantaggiose che da Giuliano Foresi di Livorno abitante familiarmente in Portoferraio onde fatto introdurre nell’adunanza il detto Giuliano Foresi per seco trattare dell’opportune condizioni e formare dei prezzi della carni da vendersi dopo l’opportune considerazioni e discorsi fatti restò seco fermato quanto appresso e cioè…”
(Filza “Libbro di partiti della comunità di Portoferraio dal 31 ottobre 1743 fino al 1749” Carta senza numero di pagina. Già E2. Archivio storico comune di Portoferraio)
Segue scritta una dettagliata lista di tipi di carne che il macellaio deve obbligatoriamente mettere in vendita e come la deve mantenere: bove di stalla grasso, castrati vecchi, capra, vitello, bufala, maiale, zampone, frattaglia.
Viene anche fissato il relativo prezzo di vendita in scudi.
Fissato quale il prezzo e quali le carni da porre in vendita da parte del “macellaro” che ha fatto la miglior offerta per poter smerciare carne, la magistratura comunitativa passa alla “obbligazione del proventuario del macello“, cioè agli obblighi cui deve sottostare per vendere carne.
“….Il tutto sotto l’obbligo e condizioni che appresso
Primo
Che l’apertura di detto macello deve avere il suo principio il giovedì santo prossimo futuro e continuare fino al giovedì santo dell’anno 1748 e vendere li predetti prodotti di carne ai prezzi confermati e stabiliti come sopra
Secondo
Che per la tassa de sei denari per libbra spettanti a S.M. Imperiale e per detta M.S. Imperiale a Sig.ri Appaltatori generali delle Finanze deva e sia obbligato a pagare secondo il solito in mano di questo Sig Auditore quella somma che importerà dal giovedì santo dell’anno corrente al giovedì santo dell’anno prossimo avenire 1748 a ragione di scudi terecentocinquantacinque l’anno a forma degl’ordini che scudi centosettanta sette e mezzo nel dì 22 settembre prossimo a venire 1747 ed ogni restante nel giovedì santo 1748 a forma del calcolo che andrà a farsi per il tempo
Terzo
Che detto Proventuario deva continuamente per tutto il detto tempo tenere aperto il detto macello e quello tenere provvisto di tutte le carni necessarie per servizio di questo pubblico e delle Milizie grascie buone da riconoscersi sempre dai Sig Anziani e dal Sig Maggiore della piazza in luogo dell’Ill.mo Sig Governatore e quelle vendere ai prezzi fermati come sopra e non farle mai mancare alla pena di scudi dieci per ogni mancanza
Quarto
Che mai deva far mancare alcuna sorta delle carni occorrenti e che perciò deve tenere in quest’isola tutta la scorta di carni per () in caso di contrarietà di mare o altri accidenti che siano bastanti per la provvisione di almeno di un mese alla pena in caso di mancanza di scudi venti
Quinto
Che deva vendere le carni fresche e fredde ,morte del giorno avanti o residuo de mesi ultimi ne quali li sia permesso farlo senza la violazione predetta
Sesto
Che avendo bastimenti al porto con carni per vendersi debba detto Proventuario essere preferito ad ogni altro nella compera di esse per li giusti prezzi e non restando essi d’accordo nel prezzo e volendoli ( ) esitare a macellare per suo conto li sia lecito di farlo col solito pagamento a favore del detto Proventuario sei denari per libbra ed al prezzo di due quattrini meno la libbra di quello sia il prezzo al detto Proventuario e di più ancora secondo la qualità a giudizio de SS.ri Anziani e del Sig.re Maggiore della Piazza
Settimo
Che detto Proventuario in caso le sue bestie facessero del danno in campagna non sia tenuto né obbligato ad altro che alla solita emenda del danno
Ottavo
Che nel caso detto Proventuario non continuasse l’apertura di detto Macello per il detto tempo,sia lecito allora al Consiglio generale e ai sig.ri Anziani di poter far continuare la detta apertura di macello e mantenimento di carni a tutti suoi danni e spese e de suoi mallevadori
Nono
Che deva cominciare la vendita dei maiali dal dì primo del mese di novembre prossimo a venire e questo continuare a tutto il Carnevale
Decimo
Che deva ammazzare almeno un bove di stalla la settimana e non deva far mancare l’altre carni le quali devono essere grasse buone e per bove di stalla disse il detto Proventuario doversi intendersi
bove della città di Siena,delle chiane d’Arezzo,del monte San Savino e degli stati Pisano e Fiorentino
Undicesimo
Che in caso di guerra,che Iddio non voglia,non sia obbligato al mantenimento di quanto sopra
Dodicesimo
Che sia lecito e permesso a ciascheduno abitante di questa città e sua giurisdizione nelle Pasque liberamente provedersi a introdurre capretti per uso della propria casa e non per farne vendita altrui o fuori delli detti tempi colla partecipazione e permissione del presente Proventuario e tutto sotto la pena di scudi due per ciascheduna volta e perdita delle cani
Tredicesimo
Che sia proibito con pene a tutti i Barcelli il vendere e macellare capretti e agnelli
Quattordicesimo
Che finalmente per l’osservanza e mantenimento delle cose predette e ciascheduna di esse s’intendino e di effetto sieno obbligate le persone,eredi e () non solo del predetto Proventuario ma le persone ancora de suoi mallevadori e loro eredi e () presenti e futuri che così e non altrimenti
E non essendovi stato che altro da trattare codesto Foresi fu fatto sortire dall’adunanza….”
(Filza idem come sopra)
Il medesimo trattamento con lo stesso rituale era riserbato dalla magistratura comunitativa di Portoferraio al pizzicagnolo per lo smercio dei commestibili: dapprima le “obbligazioni “ cui deve sottostare il pizzicagnolo che è stato scelto per la miglior offerta per potere smerciare e poi la “ convenzione”
Questa era la forma di governo per lo smercio di carne e commestibili nel secolo decimo ottavo a Portoferraio “la più adatta alla piccolezza del paese”, come dice V. Degli Alberti nella sua relazione al granduca, relazione nella quale precisa che tale forma di governo ha funzionato fino a quando i governatori non si sono intromessi negli affari dell’Auditore (giudice) e fino a quando “hanno lasciato a quegli anziani la libertà a loro le leggi di regolare l’amministrazione dell’abbondanza gli affari comunitativi con quell’economia che non vi è chi meglio di loro conosca esser più vantaggiosa all’interesse del pubblico, non si è sentito mai venir qui in Firenze verun reclamo per la parte di quel popolo…”
Marcello Camici