ADUNANZA MAGISTRALE
(seconda e ultima parte)
potete leggere la prima parte qui: http://www.elbareport.it/arte-cultura/item/7302-la-formazione-della-nuova-amministrazione-di-portoferraio-nel-1816
Pochi mesi dopo, con l’introduzione della legge 16 settembre 1816, il Pubblico General Consiglio perse questa facoltà di decidere l’onorario per i “residenti” nella Magistratura Civica. Tale legge infatti normava il pagamento con l’art. XVI che testualmente recita “L’uffizio del Gonfaloniere, dei Priori e dei Consiglieri è gratuito. I Priori ed i Consiglieri conseguiranno non ostante a titolo di rimborso di spese vive la metà dell’emolumento assegnato dalle rispettive Comunità agli attuali Residenti e Consiglieri ed il resto sarà destinato per indennità di spese al Gonfaloniere “ (Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1817. C64.carta 37bis.ASCP)
Il dettato di questa norma di legge ebbe in tutto il granducato una particolare risonanza ed anche all’Elba. Tale risonanza era legata al fatto che se da un lato si riducevano le spese a carico della comunità per il mantenimento della magistratura civica dall’altro quest’ultima non apprezzava molto la norma di legge perché la “propina” era stata eliminata in quanto l’uffizio ricoperto era gratuito. Ai Priori e Consiglieri, solo a titolo di spese vive, era concesso di “conseguire” la metà di quanto fino ad allora percepivano e, quanto rimaneva ,era destinato al Gonfaloniere ma solo per indennità di spesa .
Non solo dunque era tagliata drasticamente la spesa pubblica ma quanto veniva destinato agli amministratori era solo per spese sostenute e,dunque,doveva essere documentato.
Fu necessaria una circolare di chiarimento dell’Uffizio Fossi di Pisa che fu molto esplicita su questo drastico taglio di spesa pubblica “Circolare n 1390. In risoluzione dei dubbi stati promossi da alcuni Cancellieri Comunitativi il Sig. Senatore Soprassindaco mi ha significato con lettera del 4 andante che a forma dell’art.16 della legge 16 settembre decorso i Priori ed i Consiglieri devono negli anni successivi consegnare a titolo di rimborso di spese vive la metà dell’emolumento assegnato dalle rispettive Comunità agli attuali Priori e Consiglieri,ed il rimanente deve destinarsi per indennità di spesa al Gonfaloniere,non dovendo il di lui attuale emolumento essere altrimenti considerato.
Partecipo a VS Eccellentissima tal superiore disposizione onde possa servirle di regola nella formazione dei Bilanci di Previsione delle Comunità comprese in codesta Cancelleria.
Pisa dall’I. e R. Uffizio Fossi.Lì 6 dicembre 1816.Devotissino Servitore. Cav. Flaminio Dal Borgo.Provveditore”(Idem come sopra.C64.Carta 52.ASCP).
Dunque l’ufficio di Gonfaloniere è gratuito e ad esso spetterà quanto rimarrà ,tolte le spese vive,dell’ emolumento conseguito da Priori e Consiglieri che è stabilito in metà rispetto a quello percepito prima della legge del settembre 1816.
All’Elba tale norma fu recepita e applicata nel bilancio di previsione (punto 19 e 20)per l’anno 1817 nell’adunanza magistrale ordinaria del 29 settembre 1816 “N°19. Per il mantenimento dovuto ai Priori e Consiglio Generale lire 390. N° 20. Indennità di spesa al Gonfaloniere lire 190” (Partiti dal 22 dicembre 1815 al 27 dicembre 1817.24 (E6).Carta 172.ASCP)
Non c’è che dire.
Il taglio delle spese di amministrazione a carico della comunità è netto e notevole.
Appena pochi mesi prima, nell’adunanza del 2 gennaio 1816, quando ancora non è in vigore la legge di riforma delle magistrature comunitative, a Gonfaloniere e Priori era stato stabilita una “propina” annua di lire centoventi per ognuno e ai Consiglieri di lire venti/anno per ciascuno.
Le cadenze delle adunanze magistrali furono rigidamente normate nella legge del settembre 1816 dove furono distinte in ordinarie e straordinare “Paragrafo XL.Le Magistrature riunite al Consiglio si aduneranno ordinariamente nel mese di Settembre di ciascun anno in quel giorno che rimarrà concertato tra il Gonfaloniere ed il Cancelliere Comunitativo.
Pargarafo XLII. Oltre a questa adunanza ordinaria qualora nel corso dell’anno avvenisse o che per essere mancato qualche Impiegato o per altra causa relativa agli oggetti sopraindicati richiedesse il buon servizio della Comunità qualche provvedimento,il Gonfaloniere concertatosi preventivamente col Cancelliere farò intimare l’ordinanza straordinariamente e proporrà l’oggetto della Determinazione;simili adunanze straordinarie avranno poi luogo ogni volta che le Magistrature vi siano richiamate per qualche oggetto speciale dagli Ordini del Governo che verranno partecipati per mezzo dei rispettivi Uffizi di Soprintendenza Comunitativa” Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1817.C64.Carta 37bis.ASCP)
Sempre con la legge di cui sopra fu normato anche il modo di vestire e al Gonfaloniere fu fatto obbligo di portare una medaglia d’argento “Paragrafo LV. Le nuove Magistrature riterranno nelle Adunanze e Funzioni i soliti Abiti di Cerimonia.
Paragrafo LVI. Il Gonfaloniere porterà inoltre tanto in funzione,che in altro tempo una medaglia d’argento appesa alla parte sinistra dell’abito con nastro di color corrispondente a quello del campo del rispettivo Stemma Comunitativo nella qual medaglia sarà apposta le legenda ‘Principi fides’ e ‘Civitatis Tutela’. Paragrafo LVII. Questo distintivo da provvedersi a carico della Comunità ,sarà ritenuto soltanto dal Gonfaloniere nel Territorio e Circondario della stessa Comunità e non mai in Comunità diverse” (Idem come sopra.C64.Carta 37 bis.ASCP)
“I soliti Abiti di Cerimonia” che richiama la legge sono in “lucco nero”: il “lucco” è una veste maschile senza pieghe e serrata alla vita.
Sulle medaglie dei gonfalonieri delle comunità elbane sorsero questioni se fossero o meno “coerenti” col dettato della legge di cui sopra ”Circolare n 1169.(al cancelliere comunitativo di Portoferraio ndscr.) Ecc.mo Signore. Essendo superiormente incaricato con Lettera dell’Uffizio Generale delle Comunità del G. Ducatode 14 andante d’assicurarmi se le Medaglie state incise costà per codesti Sig.ri Gonfalonieri siano conformi a quelle distribuite agli altri del GDucato e di rilevare al R. Governo le differenze che precisamente poterbbero esservi prego VS Ecc.ma di rimettermi sollecitamente una delle Medaglie stesse che sarò a ritornarle dopo eseguite le opportune verificazioni. Ed in attenzione a quanto segue,passo a confermarmi con la solita distinta stima.Di VS Ecc.ma. Dall’Uffizio Fossi di Pisa.Lì 16 agosto 1817.Devotissimo Servitore.F.Dal Borgo “(Corrispondenza con Uffizio Fossi di Pisa dal 1815 al 1817.C60.Carta 292.ASCP)
Appena un mese dopo, nel settembre, arriva la risposta al cancelliere che le medaglie sono legittime anche se con qualche piccolo dettaglio non a norma ma di poco conto.
”Circolare n 1274. In seguito della verificazione da me fatta al Signor Soprassindaco della Medaglia impressa in Portoferraio in possesso dei Sig.ri Gonfalonieri di cotest’isola, mi viene replicato sotto dì corrente, che non diversificando da quelle di altri Gonfalonieri della Provincia Pisana, che in oggetto di non molta valutabile entità, ed essendo poi sostanzialmente coerente al disposto della Legge del 16 settembre 1816,l’I. e R.Governo ha acconsentito che possa farsene liberamente uso dai prefati Sig.ri Gonfalonieri di codest’isola…. Di Vs Ecc.ma .Dall’Uffizio Fossi Di Pisa.Lì 3 settembre 1817. Devotissimo Servitore. Per il Provveditore in Servizio .G. Mascherini. V. Provveditore“ (Idem come sopra.C60.Carta 242.ASCP)
Non poche furono le problematiche che insorsero durante lo svolgimento delle adunanze magistrali un po’ in tutto il Granducato.
Queste assai spesso erano dovute alla mancanza di conoscenza delle leggi da parte della stessa magistratura civica talchè il Soprassindaco Provveditore ordinò che ogni Cancelleria ne fosse fornita come si evince dalla circolare che segue “Circolare 152.Ecc.mo Signore. L’ignoranza da parte delle Magistrature Comunitative e Cancellerie delle Leggi che su d’ogni materia vengono giornalmente pubblicate essendo all’estremo pregiudizievole al Servizio,io trovo necessario che ciascuna Cancelleria sia provvista della Collezione delle medesime per il motivo ancora che deve Ella servire di continuazione a quella delle antiche leggi che a forma dei Regolamenti deve conservarsi in ciascuna Cancelleria.Di Vs Ecc.ma .Dall’Uffizio Fossi di Pisa.Lì 3 Agosto 1816.Devotissimo Servitore.F.Dal Borgo.Provveditore” (Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1817.C64.Carta 32.ASCP)
Oltre alla “ignoranza da parte delle Magistrature Civiche e Cancellerie delle Leggi” c’erano poi problematiche reali quali il raggiungimento del numero legale .
Talvolta non lo si raggiungeva .
Oppure ,pur essendoci il numero legale,erano assenti il Gonfaloniere e qualche Priore,per cui il Cancelliere era costretto ad annullare la seduta come nell’adunanza magistrale “ A dì 17 settembre 1816. Per le ore dieci invitata l’Adunanza della Magistratura della Comunità di Portoferraio,ma non essendo intervenuto che i Sig.ri Vincenzo Foresi,Pietro Boccini ed Jacopo Fazzi,Priori per la mancanza dell’Ill.mo Sig. Vincenzo Vantini Gonfaloniere e Sig. Paolo Rutigni uno dei Priori non essendovi il numero legale non ha potuto aver luogo la suddetta Adunanza,onde da me Cancelliere si prende registro di quanto sopra aforma del prescritto dall’art 15 del Regolamento Generale per le Comunità della Provincia Pisana del 17 Giugno 1776 e per tutti gli effetti di che nel surriferito Articolo.Luigi Guidoni Cancelliere” (Partiti dal 22 dicembre 1815 al 27 dicembre 1817.24 E6.Carta 85.ASCP)
L’assenza del gonfaloniere e/o di qualche priore rendeva impossibile lo svolgimento dell’adunanza magistrale talchè vi fu un a circolare di chiarimento dell’Uffizio Fossi di Pisa che consentiva di poter rimpiazzare gonfaloniere e priore in caso di loro assenza “Applicando di concerto con il Clarissimo Sig.Senatore Soprassindaco,alla Comunità di Longone quanto in un caso quasi simile fu per quella dei Bagni di San Giuliano ordinato,scrivemmo (……) de 29 dicembre 1815,Ella potrà far rimpiazzare il Gonfaloniere e Priore assenti,da due residenti nel Consiglio Generale che abbiano il censo maggiore,benché non legale per risiedere nel Magistrato,a condivisione però che tutti i partiti relativi allo stanziamento di spese in cui i detti Consiglieri saranno intervenuti,dovranno rigorosamente sottoporsi all’esame ed approvazione di quest’Uffizio di Soprintendenza Comunitativa,e fermo stante il disposto dai vigilanti Regolamenti Comunitativi…Devotissimo Servitore. Flaminio Dal Borgo” (Corrispondenza con Uffizio Fossi di Pisa dal 1815 al 1817.C60.Carta 63.ASCP)
Con legge del settembre 1816 la problematica di chi dovesse rimpiazzare il Gonfaloniere assente fu risolta e normata : furono individuati nei Priori i sostituti del gonfaloniere assente dall’adunanza magistrale.
“Art. XII. Il primo in nota vale a dire il primo Priore alle altre sue attribuzioni unirà il carattere di sostituto del Gonfaloniere per esercitarne le funzioni in tutti i casi d’impotenza o di assenza, e qualora mancassero il Gonfaloniere ed il sostituto ne farà le veci il secondo Priore “(Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore.C64.carta 37bis.ASCP).
Con questo articolo di legge nel 1817 fu creata la figura del vice Gonfaloniere , cioè dell’attuale vice sindaco, in tutto il Granducato di Toscana.
Marcello Camici
ASCP:Archivio storico comune Portoferraio