Dopo la caduta di Napoleone e l’avvento all’ Elba della restaurazione del governo del granducato di Toscana, il territorio fu diviso in quattro comunità con una sola cancelleria a sede in Portoferraio. Ognuna di queste comunità aveva una propria “Magistratura Comunitativa” e un “Consiglio Generale Comunitativo”: così veniva chiamato l’apparato preposto all’amministrazione.
Il “Capo della Magistratura” è chiamato Gonfaloniere.
Nel gennaio del 1816,Vincenzo Vantini è il primo gonfaloniere della comunità di Portoferraio dopo la restaurazione.
Viene estratto dalla relativa borsa dei gonfalonieri.
Gaetano Savi a lui succede ,non estratto, ma nominato dal granduca in applicazione della legge di riforma delle magistrature comunitative emanata motu proprio dal granduca Ferdinando III nel settembre del 1816.
Con questa riforma la figura e la funzione del Gonfaloniere,cioè del sindaco,assume un ruolo di primaria importanza e,forse proprio per questo,la sua nomina viene sottratta al metodo dell’imborsazione e riservata al Granduca : non più gonfaloniere estratto dalla borsa dei gonfalonieri ma,”nominato” direttamente dal granduca.
“Art. IV. Il Gonfaloniere non sarà altrimenti estratto a sorte, ma ne riserviamo a Noi la nomina e l’elezione sulle proposizioni che dovranno essercene fatte dal Senator Soprassindaco e Soprintendente Generale delle Comunità,secondo le istruzioni che verranno ad esso comunicate
Art V. Non potranno essere proposti se non quei soggetti i quali allo stato attuale delle cose ,sono ammessi alla Borsa dei Gonfalonieri e capaci di tale Uffizio ( Legge 16 settembre 1816. Circolari e ordini dal Soprassindaco Provveditore dal 1815 al 1817.C64. Carta 37bis.ASCP)
Con “ Venerabilissimo Dispaccio “ del “Clarissimo Signor Senator Soprassindaco”del 20 ottobre 1816 ecco i “nominati” per ogni Magistratura di ciascuna delle quattro comunità elbane:
“Uffizio dei Fossi di Pisa. Nota dei Gonfalonieri e Priori delle Comunità comprese nella cancelleria di Portoferraio,in primis nominati cone “Venerabilissomo Dispaccio” di 20 ottobre 1816 per il triennio 1°Gennaio 1817 a tutto Dicembre 1819 e gli altri per il futuro anno 1817 detti dal Clarissimo Sig. Senator Soprassindaco in ordine alla Legge dè 16 settembre 1816.
Comunità di Portoferraio
Gonfaloniere Savi Giuseppe.
Priori: 1.Hutre Luigi, 2.Barbieri Giò Batta, 3.Palmi Giuseppe, 4.Pagni Tommaso
Comunità di Longone
Gonfaloniere Cerboni Giuseppe
Priori: 1. Perez Giorgio, 2. Ninci Vincenzo, 3.Quintavalle Filippo, 4. Baldetti Michele
Comunità di Rio
Gonfaloniere Binelli Giacomo
Priori:1. Pellegrini Dr. Fortunio, 2. Pazzaglia (….), 3. Soldani (…), 4. Nicolai Spirito
Comunità di Marciana
Gonfaloniere Gori Pietro
Priori: 1. Anselmi Giov. Batta, 2. Manzi Giovanni, 3. Seracchi Bartolomeo, 4. Berti Antonio
Pisa dall Uffizio dei Fossi.Pisa 26 ottobre 1816, Il Segretario Antonio Bernardi” (Corrispondenza con Uffizio Fossi di Pisa dal 1815 al 1817.C60.Carta 125. ASCP)
Nella circolare di cui sopra è da notare che i Priori,sempre in numero di quattro,sono ciascuno contrassegnati da un numero che è molto importante per poter stabilire- come prescrive la nuova legge di riforma- quale priore,in mancanza del Gonfaloniere perché assente,può sostituirlo in qualità di vice sindaco: il primo in lista e, se assente anche lui, il secondo in lista.
Nell’articolo che segue, il VI della legge di riforma comunitativa del 16 settembre 1816, vengono indicate le caratteristiche generali che deve avere chi viene proposto per ricoprire l’ufficio di gonfaloniere,la durata temporale di tale ufficio,il premio dei meriti eventualmente acquisiti.
Art. VI. Nelle proposizioni si avranno in vista principalmente i Possidenti più distinti per buona reputazione, per moralità,o per zelo Patrio, e quelli che o abitualmente fanno residenza nella Comunità o che si dichiarano di dimorarvi per la maggior parte dell’anno,nel caso che abbiano aperta Casa altrove
Art VII. Il Gonfaloniere da Noi nominato rimarrà in carica per tre anni,decorsi i quali si procederà a nuove disposizioni in cui potrà essere compreso anche quell’istesso che esercitato nell’antecedente triennio l’uffizio di Gonfaloniere
Art. VIII. Chiunque in tal carica si renda benemerito dello Stato e della Patria e quelli che specialmente distinguendosi per zelo e per il buon servizio pubblico meritassero di essere nominati all’istesso posto per un altro triennio,adempiendone le funzioni con piena soddisfazione per sei anni consecutivi acquisteranno il titolo di una distinzione onorifica ovvero secondo le circostanze ad un qualche impiego adattato alla rispettiva situazione. (Legge 16 settembre 1816. Idem come sopra.ASCP)
Con questi articoli di legge il granduca Ferdinando III avoca a se stesso il diritto di nomina del primo cittadino conferendogli ampi poteri ,chiamati “attribuzioni ed incombenze del gonfaloniere”, di cui parlerò .
Ma,proprio per questo,vuole assicurarsi di eseguire una nomina oculata: conoscere le qualità personali del futuro gonfaloniere, di colui che viene proposta per la nomina.
Nel caso specifico di Gaetano Savi,primo gonfaloniere di Portoferraio a nomina diretta granducale,ecco quali sono le qualità personali segnalate dalla cancelleria,nella persona del cancelliere Ugolini,al superiore ufizio ,quello di Pisa,nella persona del Soprassindaco Provveditore, per proporlo all’ufficio di gonfaloniere:
”Tratta eseguita dalla Magistratura Comunitativa di Portoferraio nella seduta del 19 settembre 1817 per la variazione della metà del Seggio Comunitativo per la Nuova Magistratura dal 1°gennaio a tutto dicembre 1818. Osservazioni sulle qualità personali. Savi Gaetano Gonfaloniere. Attaccato al Governo,accètto al Pubblico,onesto ed attivo e disimpegna il suo uffizio con zelo ed intelligenza.” (Corrispsondenza con Uffizio Fossi di Pisa dal 1815 al 1817.C60.Carta 263.ASCP).
Queste qualità personali furono poi segnalate dal Soprassindaco Provveditore di Pisa al Senator Soprassindaco e Soprintendente Generale delle Comunità in Firenze per farne propozione al granduca.
Queste qualità personali sono gradite al Granduca e ,Gaetano Savi,proposto con queste qualità,fu nominato.
Queste qualità si aggiungevano ai requisiti che la legge indicava per poter diventare Gonfaloniere e cioè essere possidente,distinto per buona reputazione,per moralità,per zelo patrio e abitualmente residente nella comunità . Lo “zelo Patrio” è poi qualità che insieme al “buon servizio pubblico” dimostrati nell’espletamento dell’uffizio di gonfaloniere fanno scattare la possibilità di essere nominati dal granduca per un ulteriore triennio alla fine del quale se si adempie “le funzioni con piena soddisfazione” si acquisisce non solo il merito di una onorificenza ma anche la possibilità di venire assunto nello stato in qualche impiego “adattato alla rispettiva situazione”.
Ciò significa che il granduca si riserba di valutare di assumere in qualche impiego dello stato quel gonfaloniere che ha dimostrato in determinati campi dell’amministrazione merito ed efficienza.
Così il gonfaloniere diventa espressione e simbolo del granduca in ogni comunità locale.
Marcello Camici
ASCP Archivio storico comune Portoferraio