Gli scarti delle lavorazioni agricole e forestali, non sono "rifiuti", pertanto si possono bruciare e non c'è bisogno di autorizzazioni e di ordinanze dei Comuni. Naturalmente, tutto questo è possibile soltanto al di fuori del periodo ad "alto rischio" per gli incendi boschivi, che in Toscana termina quest'anno, salvo proroghe, il 31 agosto prossimo. La novità è contenuta nella legge 116 dell'11 agosto 2014, di conversione del decreto legge 91, che era stato emanato ad inizio estate (24 giugno 2014), che è entrata in vigore oggi e ne cambia radicalmente le previsioni
Una novità che è salutata positivamente dall'assessore all'agricoltura e foreste della Regione Toscana, Gianni Salvadori. "E' un cambiamento positivo - commenta Salvadori – che abbiamo sostenuto come Regione, perchè la Toscana ha sempre considerato l'abbruciamento controllato dei residui agroforestali, come ad esempio le potature, una normale pratica agricola disciplinandola nell'ambito della propria normativa forestale."
La nuova legge afferma che la raccolta e "abbruciamento" in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali agroforestali effettuati nel luogo di produzione "costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti", e non attività di gestione dei rifiuti. Permane il "divieto di abbruciamento nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni e nel caso in cui i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale sospendano, differiscano o vietino la combustione dei materiali vegetali all'aperto in caso di condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana".