In coerenza con l'impegno alla trasparenza dell'azione amministrativa, alla base dell'identità stessa di Bene Comune, riteniamo necessario portare a conoscenza dell'opinione pubblica un ulteriore esempio del pressappochismo che, a nostro parere, contraddistingue da tempo l'operato del Comune di Portoferraio.
Al di là dell'esiguità della cifra in questione, non è possibile, a norma di legge, saldare un debito fuori bilancio (formatosi per assenza della preventiva assunzione dell'impegno di spesa) senza il riconoscimento della sua esistenza e legittimità da parte dell'Organo preposto, che è il Consiglio comunale, come prescritto dal Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali.
Il nostro richiamo ad annullare un atto illegittimo è quindi, oltre che un obbligo normativo, anche a tutela degli interessi dell'Ente, funzionari e amministratori. Si allega di seguito la diffida inviata agli uffici.
I Consiglieri di Bene Comune
Marcella Merlini e Daniele Palmieri
Al Dirigente Area 2 “Servizi Generali e Finanziari Vice Segretario” Dott. Maurizio Nieri
Al Segretario Generale
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio
All'Assessore al Bilancio
Al Revisore Unico
Portoferraio 20 gennaio 2025
OGGETTO: RICHIESTA ANNULLAMENTO, PER VIOLAZIONE DI LEGGE, DELLA DETERMINA N. 24 DEL 17/1/2025 DEL DIRIGENTE AREA 2 AVENTE AD OGGETTO “IMPEGNO DI SPESA LEGALE RICORSO PROMOSSO EX ART. 28 L. 300/1970 DAVANTI AL TRIBUNALE DI LIVORNO SEZIONE MONOCRATICA DEL LAVORO CIG B532A5474B
Premesso che
- con delibera n. 107 del 17 giugno 2024 la Giunta Comunale, a seguito del ricorso (R.G. n. 652/2024) promosso ex art. 28 Legge 300/1970 davanti al Tribunale di Livorno, Sezione Monocratica del Lavoro, dalla Cisl-FP Sezione Provinciale di Livorno, nel costituirsi in giudizio, ha individuato nell'Avv. Marco Barilati del foro di Genova il legale da incaricare a difesa dell'Amministrazione Comunale e ha dato mandato al Dirigente competente di predisporre tutti gli atti conseguenti compreso l'impegno della spesa;
- per “mera dimenticanza il Dirigente competente non ha allora adempiuto e, quindi, non ha assunto il relativo impegno di spesa, pur ovviamente avendo la necessaria disponibilità nel relativo capitolo, come verificata all'atto del rilascio del parere di regolarità contabile sulla citata delibera n. 107/2024”;
Dato atto che lo stesso Dirigente che ha dimenticato di adempiere nel 2024 ha adottato, in data 17 gennaio 2025, la determina n. 24 con la quale dà atto che l'attività di difesa è stata svolta correttamente e che quindi deve essere remunerata e impegna la spesa di € 2.918,24 al capitolo 10102316 del Bilancio 2025 in esercizio provvisorio;
Considerato che:
- tutti i provvedimenti che comportano spesa vanno adottati previa assunzione del relativo impegno, ex art. 191 TUEL, ivi compresi i provvedimenti con i quali il Comune conferisce apposito incarico legale ad un avvocato per la tutela delle ragioni del Comune stesso;
- qualora vengano in essere obbligazioni giuridiche al di fuori della procedura ordinaria, l’ordinamento giuscontabile prevede, comunque, la possibilità di ricondurle nella contabilità ordinaria dell’ente, purché si tratti di obbligazioni rientranti nelle fattispecie dettagliatamente elencate nell’art. 191 TUEL e purché venga adottato un atto di riconoscimento del debito da parte dell’organo consiliare;
- anche nel caso di mancanza dell’impegno contabile relativo al conferimento degli incarichi legali si verte in una fattispecie di acquisizione di servizi in violazione del citato art. 191 del d.lgs. n° 267 del 2000, con possibilità di riconduzione, a sanatoria, nel sistema di contabilità dell’Ente, solo mediante attivazione del procedimento per l’eventuale riconoscimento di debito fuori bilancio di cui all’art. 194 del d.lgs. n° 267 del 2000, con tutte le condizioni e le limitazioni previste al riguardo. L'Organo preposto ad accertare se il debito fuori bilancio rientra tra le tipologie dell'art. 194 sopra richiamato, a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'Ente e a deliberare è il Consiglio;
- Il mancato riconoscimento da parte del Consiglio non soltanto non consente a quel debito di entrare nella sfera patrimoniale dell'Ente locale, ma trasferisce l'obbligazione giuridicamente perfezionata in capo all'autore dell'indebitamento;
Per quanto sopra esposto i sottoscritti Consiglieri Comunali del Gruppo “Bene Comune”
CHIEDONO AL DIRIGENTE DELL'AREA 2
- di annullare immediatamente la Determina n. 24/2025 per impegno di spesa illegittimo in quanto registrato nell'anno successivo alla nascita dell'obbligazione giuridica in assenza del riconoscimento del debito fuori bilancio;
- di predisporre tutti gli atti necessari per il riconoscimento del debito fuori bilancio con deliberazione del Consiglio.
Qualora non provveda tempestivamente sarà nostro dovere segnalare l'illegittimità alla competente Procura.