Un altro punto a favore dei cittadini e delle associazioni animaliste che si battono contro il "tribale" uso (ed abuso) dei "botti". Dopo l'ordinanza del Comune di Marciana, e la nota di SEL che chiedeva agli altri sindaci elbani di seguirne il (civile) esempio, si registra l'assunzione di un provvedimento del Comune di Capoliveri che in pratica vieta l'uso dei "botti". Di seguito l'articolato testo della ordinanza capoliverese.
Oggetto: disposizioni per l’accensione di fuochi d’artificio, sparo di petardi ed utilizzo di altri manufatti pirotecnici.
I l S i n d a c o
Considerato che è consuetudine sempre più diffusa, soprattutto nel periodo invernale, di effettuare accensioni di fuochi d’artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi, e che tale attività è causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini per l’uso spesso incontrollato da parte di persone non accorte al rispetto delle ancorché minime precauzioni nell’uso e nel lancio, soprattutto presso luoghi frequentati quali giardini pubblici, piazze e vie cittadine;
Ritenuto che durante le festività natalizie o pre-natalizie, spesso sono i minori che usano, in modo incontrollato tali artifici senza l’adozione delle misure atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti alla integrità fisica delle persone e degli animali;
Considerato che tutti gli articoli pirotecnici contengono sostanze esplosive o miscele di sostanze esplosive atte a produrre effetti calorifici, luminosi, sonori, gassosi o fumogeni o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche e termiche;
Tenuto conto del pericolo derivante dall’uso dei prodotti di cui sopra, composti da materiale esplodente in grado di provocare danni fisici nei confronti di chi li maneggia e di chi ne venisse colpito, fino a comportare conseguenze come lesioni gravi a persone;
Considerato pertanto necessario disciplinare l’utilizzo di qualsiasi tipo di artificio pirotecnico, esplodente o no, nel territorio comunale;
Ritenuto altresì necessario limitare i rumori molesti in ambito urbano, in particolare in prossimità di abitazioni e strutture ricettive;
Dato atto che per “incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale”.
Vista la nota prot. n° 28-09 U.C. in data 03.11.09 ( n/o prot. 13416 del 04.11.09) del Corpo di Polizia Municipale, con la quale viene sostanzialmente evidenziato “un uso indiscriminato e incontrollato di materiale pirotecnico” e la “necessità di prendere provvedimenti al fine di prevenire episodi inconvenienti e rischiosi” per la pubblica incolumità;
Considerato che il perdurare della situazione potrebbe comportare situazioni di danneggiamento al patrimonio pubblico e privato e impedirne la fruibilità e determinare lo scadimento della qualità urbana e ritenuto pertanto di dover intervenire con urgenza;
Vista la nota prot. 13603 in data 06.11.09 del Comune di Capoliveri con la quale veniva effettuata la “preventiva comunicazione alla Prefettura di Livorno del provvedimento da adottare”, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 05.08.08;
Vista l’ordinanza sindacale n. 78 del 09.11.2009 con la quale si vietava l’accensione, di lancio e di sparo di materiale pirotecnico nel “centro abitato”, e nelle “località” appartenenti al Comune ed in genere in luoghi frequentati ed in prossimità di abitazioni e attività ricettive, nonché l’ accensione e utilizzo di materiale pirotecnico, in presenza di persone ed animali
Visto l’art. 703 del Codice Penale;
Visto l’art. 57 T.U.L.P.S. e l’ art. 101 del Regol. T.U.L.P.S.
Vista la circolare 11.01.01 n° 559 del Ministero dell’ Interno – Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S.;
Visto l’art. 54 del D.L.gs 18.08.00 n° 267 e s.m.i; Visto l’art. 7 bis del D.L.gs n° 267/00;
Vista la L. 24.11.81 n° 689; Vista la L. 24.07.08, n° 125; Vista la L. 15.07.09, n° 94;
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2008 ed in particolare l’art. 1 “incolumità pubblica e sicurezza urbana”
ORDINA
ai fini della tutela dell’incolumità pubblica intesa come integrità fisica della popolazione, nonché per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile,
E’ FATTO DIVIETO
DAL 1° DICEMBRE AL 1° MARZO DI OGNI ANNO
1. Di accensione, di lancio e di sparo di materiale pirotecnico nel “centro abitato”, e nelle “località” appartenenti al Comune ed in genere in luoghi frequentati ed in prossimità di abitazioni e attività ricettive.
2. Di accensione e utilizzo di materiale pirotecnico, in presenza di persone ed animali
Eventuali deroghe all’uso di fuochi d’artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti e lancio di razzi, nel rispetto delle normative vigenti, potranno essere concesse dall’ Amministrazione Comunale, su richiesta scritta e motivata, nell’ambito della tenuta di particolari manifestazioni.
L’inosservanza delle disposizioni di cui ai punti 1) e 2) del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lvo 18 agosto 2000 n° 267 (da € 25,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’ Autorità Giudiziaria.
Le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell’ art. 13 della L. n° 689/81 e s.m.i.
Le violazioni in materia, perpetrate dai commercianti autorizzati o ambulanti abusivi che commercializzano “declassificati” contraffatti saranno perseguiti a termine di legge.
Agli operatori del Corpo di Polizia Municipale di Capoliveri è demandato di far osservare il presente provvedimento.
DISPONE
1. Che il presente provvedimento venga affisso all’ Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e che ne sia data opportuna diffusione alla cittadinanza, in particolare alle attività commerciali e ai Comitati Organizzatori di feste e sagre, e che, venga pubblicato sul sito internet del Comune di Capoliveri
2. Di inviare, la presente ordinanza:
- al Corpo di Polizia Municipale.
- alle Istituzioni Scolastiche, presenti sul territorio, affinché venga predisposta campagna informativa e di sensibilizzazione della popolazione studentesca in ordine alla pericolosità e potenzialità offensiva dei prodotti pirotecnici.
Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:
- ricorso gerarchico al Prefetto di Livorno, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’ Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al T.A.R. Toscana, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’ Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’ Albo Pretorio del Comune.
F.to Il Sindaco
Dott. Ruggero Barbetti