Il Comando Stazione Forestale di Portoferraio ha provveduto a denunciare alla Procura della Repubblica di Livorno, una persona che nella giornata di giovedì 11 giugno 2015 stava provvedendo all’abbruciamento di residui vegetali, in località Il Carmine nel Comune di Rio Marina e che, intorno alle ore 13.30, ha causato un incendio boschivo colposo.
Il fatto è accaduto in seguito alla mancata custodia dell’abbruciamento che, in virtù delle condizioni meteo, della vegetazione limitrofa e dell’orografia della zona circostante, ha causato lo sviluppo di un incendio che ha percorso circa 5.000 mq. di superficie boscata (essenze di macchia mediterranea) arrivando pericolosamente a bruciare le chiome e la lettiera di una pineta adiacente.
Soltanto grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Portoferraio e delle squadre antincendio dei volontari, è stata scongiurata una situazione molto più pericolosa, vista anche la presenza di abitazioni nei pressi dell’area percorsa dal fuoco.
Il Corpo forestale dello Stato, con gli uomini dei Comandi Stazione di Portoferraio e di Marciana Marina, quest’ultimi arrivati a supporto per le attività tecniche e d’indagine, ha constatato il punto d’insorgenza dell’incendio, arrivando così a stabilire le cause e sentite le testimonianze delle persone presenti, sono giunti all’individuazione del responsabile.
Con l’occasione il Corpo forestale dello Stato ricorda che nel maggio 2015 è cambiata la normativa forestale regionale che, relativamente all’abbruciamento dei residui vegetali, prevede una sostanziale novità:
durante il periodo a rischio, che in Toscana va dal 1° luglio al 31 agosto, salvo modifiche decretate dalla Regione, è vietato qualunque abbruciamento di materiale vegetale, indipendentemente dagli orari e distanze dal bosco.
In caso di mancato rispetto della previsione normativa per gli abbruciamenti, si applicano vari tipi di sanzioni:
quelle amministrative pari a € 240,00 nel periodo a rischio;
quelle penali quando l’abbruciamento assume la connotazione di smaltimento illecito di rifiuti.
Il Corpo forestale dello Stato ricorda infine che:
la macchia mediterranea è considerata dalla normativa vigente, a tutti gli effetti, bosco;
ai sensi dell’art. 423bis, comma 1, c.p., chiunque cagioni un incendio boschivo doloso (volontario) è punito con la reclusione da 4 a 10 anni;
ai sensi dell’art. 423bis, comma 2, c.p., chiunque cagioni un incendio boschivo colposo (involontario) è punito con la reclusione da 1 a 5 anni;
le suddette pene sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette e se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.