Per lo svolgimento degli eventi musicali “Estate 2015” nel centro storico il Sindaco di Portoferraio, con l’ordinanza 1842 prot. 20159 ha autorizzato la deroga ai valori limite di immissione e temporali fissati dall’articolo 2 della legge 4447/95 , stabilendo il limite di emissione fino a 75 db e il limite orario fino alle ore 1.00 per i giorni prefestivi e limite orario fino alle ore 0.30 per i giorni feriali e festivi dal 31 luglio fino al 30 settembre 2015.
http://159.213.93.248/albopretorio/albopretorio/Main.do?id=54430&MVPG=AmvAlboDettaglio
L’ordinanza che si basa sul Regolamento regionale di attuazione della Legge regionale Toscana in materia di inquinamento acustico, non sembra tuttavia tenere conto del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2014, n. 38/R (Modifiche al regolamento regionale di attuazione dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R.)
http://www.regione.toscana.it/-/inquinamento-acustico
La norma ha come obiettivo quella di tutelare i recettori soggetti ai livelli sonori fissati dalla deroga. Lo scopo è di evitare che si ripetano per un numero ampio di volte condizioni di disturbo, che possono essere tollerate solo se occasionali
Sul tema interviene ARPATnews n. 073 - Martedì 08 Aprile 2014, Facciamo chiarezza sulle deroghe all’inquinamento acustico e sul nuovo regolamento:
“Nonostante le FAQ della Regione Toscana e una recente ARPATnews di ARPAT, vale la pena di sottolineare alcuni punti e fugare dubbi e interpretazioni scorrette, a volte forse anche pretestuose:
■ non sono cambiati i limiti: come sempre esistono due tipi di deroghe possibili (semplificate e non semplificate). È il gestore che sceglie di chiedere l’una o l’altra. La prima viene concessa appunto in maniera più semplice della seconda, che però autorizza a “derogare” di più in termini di livello sonoro e di durata dell’evento a prezzo di una analisi accurata degli impatti.
■ è cambiato il numero delle deroghe: il numero massimo è fissato una volta per tutte avendo ben chiaro il principio che si vuole tutelare il diritto al riposo del cittadino esposto al rumore. Ciò che conta è che il singolo residente non subisca più di un certo numero di giorni (e soprattutto notti) di disturbo. Fare musica a tarda sera (con tutto quello che ne consegue) può essere tollerabile se non diventa un evento ricorrente. Il numero di giorni di deroga varia con la zona del piano di classificazione acustica del comune in cui si fa musica e ciò segue il buon senso. Maggiore è la classe acustica e più alti sono i limiti, quindi maggiore può essere il numero di deroghe che si possono concedere.
■ è limitato il numero di deroghe concesse per il rumore all’interno dei locali a cinque: anche questa è una scelta di buon senso. In assoluto non è vietato fare musica, ma il gestore non può aprire un locale non adatto in termini di protezione dal rumore dei vicini a quanto poi oggettivamente vuol fare in maniera continuativa. La deroga si può concedere, ma certo deve restare eccezionale. Se si vuole fare musica all’interno di un locale, occorre progettarlo ed insonorizzarlo in maniera adeguata e non puntare a derogare i limiti.
■ dove chiedere la deroga?: è questo il punto spesso non compreso. Occorre sempre ricordare che l’obiettivo è proteggere i cittadini che hanno il diritto al riposo e pertanto non è importante dove faccio musica, ma ciò che conta e dove chiedo di derogare dai limiti. Il numero di deroghe concedibili è appunto determinato dal recettore e non dalla sorgente. Se non ho bisogno di chiedere deroghe ai limiti, perché mi sono ben attrezzato, ho orientato bene le casse, mi sono dotato di barriere, ho regolato bene la presenza degli avventori, non ho necessità di chiedere alcunchè e posso fare musica tutte le sere. Se però non è così, allora occorre che il Comune che autorizza abbia ben presente quante notti il cittadino esposto potrà tollerare il disturbo che consegue alla concessione delle deroghe. Per far ciò i tecnici chiamati dai gestori a valutare l’impatto della loro attività, devono identificare dove non rispetteranno i limiti e quindi gli edifici impattati.Si ricorda poi che le deroghe vanno richieste al Comune e - se non semplificate - il Comune deve chiedere un parere alla ASL.
■ è sbagliato parlare di deroghe per le classi del territorio: si fa spesso confusione tra le classi definite dal piano di classificazione acustica del comune e le aree impattate dai singoli locali. Un locale può impattare abitazioni ricadenti in classi diverse. Poiché l’ottica è quella di proteggere il recettore, il tecnico dovrà identificare le abitazioni presso le quali si chiede di derogare dai limiti. Gli uffici del comune dovranno tenere nota delle deroghe concesse in modo tale che nel tempo il numero massimo di deroghe concesse (e le notti insonni) non superino quello stabilito.
Ci si augura che i chiarimenti forniti servano a meglio comprendere il regolamento e che i gestori, avendone preso atto, insieme alle amministrazioni e ai residenti possano trovare tavoli, come quello istituito presso la Prefettura di Lucca, presso i quali discutere le maniere migliori per garantire sia lo sviluppo economico che il riposo di chi si trova nelle località turistiche, e non solo.”
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2014/073-14/073-14-facciamo-chiarezza-sulle-deroghe-all-inquinamento-acustico-e-sul-nuovo-regolamento