Prima di sottoporre a referendum la fusione di due o più comuni è necessario riformare l’articolo 16 del Testo unico degli enti locali (D.Lgs n. 267/2000), cioè sia fatto obbligo l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine, mantenendo nome, gonfalone e stemma del vecchio comune.
La variazione dovrà prevedere che ogni municipio abbia propri organi eletti a suffragio universale diretto, nonché uno “Sportello del cittadino”, con prestazioni quali l’ufficio demografico (anagrafe e stato civile), l’ufficio delle relazioni con il pubblico (informazioni, ritiro e consegna documenti, autorizzazioni, licenze, etc.), il presidio di polizia urbana e la squadra di operai addetti all’ordinaria manutenzione.
Al municipio, per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, dovranno essere assegnate risorse umane, finanziarie e strumentali, in proporzione alla popolazione residente da impegnare nelle funzione assegnate: attività e servizi di manutenzione urbana, gestione del patrimonio locale comunale, attività e servizi culturali, sportivi e ricreativi in ambito locale. Lasciando, fra l’altro, allo statuto comunale la possibilità assegnare ulteriori competenze e servizi decentrati al municipio. Solo così sarà possibile dare garanzie concrete agli abitanti dell’ex sede comunale, i quali saranno garantiti dal mantenimento dei servizi funzioni essenziali. Solo dopo questa riforma si potrà parlare di accorpamento forzoso, o volontario che sia.
Lorenzo Marchetti