REGOLAMENTAZIONE PER L'ACCESSO DEI CANI IN SPIAGGIA
Visto che la Regione Toscana, con la Legge n. 59 del 20 ottobre 2009, ha disposto:
a) all'art. 19: "...Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali...";
b) all'art. 20, i Comuni, possono nell'ambito delle spiagge: "...individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature...Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile...";
c) oltre che l'adozione del guinzaglio e della museruola, la normativa impone il rispetto delle norme igieniche (art. 22), da perseguire attraverso il possesso, da parte del responsabile "...di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cane..." oltre che l'obbligo di "...raccogliere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici...";
Il Sindaco ritiene necessario provvedere all'adozione di un provvedimento finalizzato a disciplinare l'accesso ai cani sulla spiaggia libera, allo scopo di prevenire problemi igienico sanitari per le persone, in particolare per i bambini, come prevenzione delle patologie parassitarie e micotiche trasmissibili dai cani nel periodo di massimo affollamento delle spiagge pubbliche per la stagione estiva.
ORDINA
1. di individuare, quale periodo di riferimento per l'applicazione della presente ordinanza quello compreso tra la data di emanazione del presente provvedimento ed il 30/09/2017
2. che è consentito l'accesso sulle spiagge del Comune di Marciana a tutti i cani anche in orario di balneazione muniti di guinzaglio e di museruola, rispettando le norme igieniche attraverso il possesso, da parte del responsabile "di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cane" oltre che l'obbligo di "raccogliere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici;
3. che è altresì consentita la balneazione dei cani nel fronte mare antistante le spiagge dalle ore 19.00 alle ore 09.00 ad eccezione dei casi sotto specificati ai quali è sempre consentito:
- cani bagnini per servizio di primo soccorso
- cani guida per non vedenti
- cani delle forze dell'ordine in servizio
- unità cinofila preparata al salvataggio nautico in possesso di apposito brevetto di salvataggio che dovrà essere esibito al momento del controllo
DISPONE CHE:
1) Potranno accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina e muniti di apposito "microchip";
2) I proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;
3) I proprietari/detentori dei cani hanno l'obbligo di provvedere autonomamente all'ombreggiatura dei propri animali con idonei dispositivi, alla fornitura di acqua pulita per l'abbeverata e per eventuali docciature;
4) I proprietari/detentori dei cani devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia libera;
e) I cani devono essere mantenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a mt 1,50;
6) I proprietari/detentori hanno l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti;
7) I cani devono essere esenti da intestazioni di pulci, zecche o parassiti;
8) I proprietari/detentori dei cani devono rimuovere immediatamente qualunque deiezione prodotta dagli animali, e a tal fine devono essere muniti di palette/raccoglitori idonei, da riporre negli appositi contenitori.
AVVERTE CHE:
a) fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni anche di tipo penale, chiunque non rispetti l'obbligo di utilizzare guinzaglio e museruola, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 1.000,00 ai sensi dell'articolo 1164, 2° comma del Codice della Navigazione.
b) fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni, anche di tipo penale, chiunque non rispetti l'obbligo del possesso di idonei strumenti per la raccolta delle deiezioni oltre che la effettiva raccolta delle stesse è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 80,00 a euro 480,00 ai sensi dell'articolo 40, 1° comma lett. j) della Legge R.T. 20 ottobre 2009 n. 59.
c) l'applicazione delle sanzioni sarà effettuata ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni e l'Autorità competente a ricevere il rapporto è il Comandante della Polizia Municipale della Gestione Associata dell'Elba Occidentale.
AVVERSO la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:
ricorso gerarchico al Prefetto di Livorno, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune;
ricorso al T.A.R. Toscana, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all' Albo Pretorio del Comune;
ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.
Il Sindaco
Anna Bulgaresi