Il testo dell'ordinanza che iol Copmune dichiara di aver assunto per problemi di pubblica incolumità:
Divieto di vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri di vetro agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e similari (rif. legge 25 agosto 1991, n. 287)
I L S I N D A C O
Considerato che nei mesi di luglio, agosto e settembre con lo svolgimento di più spettacoli in piazze e altri spazi pubblici urbani è prevista una notevole frequentazione di utenti;
Dato atto della presenza di molti locali pubblici ed il clima festoso creato dagli stessi che induce ad affollare strade e piazze;
Rilevato che come evidenziato in altre realtà urbane si sono registrati episodi di euforia collettiva trascesi a fatti comportanti danni a cose e persone a causa dell’utilizzo di mezzi contundenti, quali bottiglie ed oggetti in vetro abbandonati in strada, che in caso di rottura rappresentano un pericolo per la pubblica incolumita’;
Ritenuto, per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica, di dover evitare possibili danni a cose e persone vietando l’uso di bottiglie e bicchieri di vetro per asportare bevande dai locali di somministrazione di alimenti e/o bevande o a qualsiasi titolo esercenti tale attività;
Visti: l’art. 54 comma 2 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267;
la legge 25 agosto 1991 n. 287;
l’art. 16 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003
Vista la Circolare 555/0001991/2017 del 7 giugno 2017 del C apo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Gabrielli;
O R D I N A
per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, dalla data odierna e su tutto il territorio comunale è vietata la vendita, per asporto, di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, da parte degli esercenti le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (Rif. legge 25 agosto 1991, n. 287), nonché degli artigiani autorizzati alla vendita di bevande, dai gestori di stabilimenti balneari, dei titolari di autorizzazioni di cui all’art. 5, lettera c) della legge 25 Agosto 1991, n° 287, dalle ore 15 alle ore 01,00 di tutti i giorni dal 10 luglio al 15 settembre 2017;
resta ferma la facoltà di vendita per asporto di bevande in contenitori in plastica.
D I S P O N E
la notifica della presente ordinanza:
alla Segreteria generale, per la pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito Internet del Comune;
all’Addetto Stampa, per la divulgazione agli organi d’informazione attraverso un comunicato stampa in cui dovrà essere riportato il dispositivo del presente provvedimento, la portata e le ragioni che ne hanno determinato l’adozione;
al Prefetto di Genova;
al Comando Carabinieri;
al Questore della Provincia di Genova;
alla sede del Comando di Polizia locale
I messi notificatori sono incaricati di comunicare la presente ordinanza, in copia, a tutte le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (Rif. legge 25 agosto 1991, n. 287) presenti sull’intero territorio del Comune.
La Polizia locale e le Forze dell’ordine sono incaricate per l’esecuzione della presente ordinanza.
Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d’importo variabile da € 25,00 ad € 500,00
La comunicazione dell’assunzione dell’ordinanza alla stampa e alle associazioni di categoria.
I N F O R M A
che avverso il presente provvedimento può essere proposto:
ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune, oppure
ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune.
Portoferraio 7 luglio 2017
Il SINDACO
Arch. Mario Ferrari