DISPOSIZIONI ATTE A FAR FRONTE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA CODIV-19 (CORONAVIRUS) - ULTERIORI MISURE A SEGUITO DEL DPCM 09/03/2020
IL SINDACO
RICHIAMATO l'art.50, comma 5, del D.Lgs. n. 267 del 18,438/2000; VISTO I'art.117 del D.Lgs. 31ila/1998, n. 112;
VISTO il Decreto Legge del 22/02/20, n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19 ";
VISTA la Circolare n. 15350/117 (2) Uff. III Protezione Civile del Ministero degli Interni;
VISTI i Decreti del presidente del Consiglio dei Ministri del 23/02/20 e del 4N2020, contenente "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero nazionale";
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8/3,2020;
VISTO l'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9/03/2020
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Toscana n. 1 del 21 febbraio 2020, n. 2 del 22 febbraio 2020 e n. 3 del 23 febbraio 2020 e n.9 del 8 marzo 2020;
ATTESA l'opportunità di recepire preventivamente le disposizioni ministeriali di cui al precedente capoverso al fine di omogeneizzare gli interventi atti a far fronte all'emergenza epidemiologica di cui trattasi; CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 83/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n.112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;
VISTO altresì il disposto dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.); RICHIAMATE le precedenti Ordinanze Sindacali n. 1962 del 52020, la n.1964 del 09.03.2020, la n.1965 del 9/03/2020;
RITENUTO necessario, in via cautelare e con finalità di tutela della incolumità individuale e sociale, rendendo esecutive le direttive ministeriale e regionali impartite in materia, integrare ulteriormente l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui ai provvedimenti succitati all'interno del territorio comunale rendendo piu stringenti le cautele imposte dagli Organi superiori; CONSIDERATI l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
ORDINA
-DI ATTENERSI STRETTAMENTE ALLE MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO ESPRESSE ALL'ARTI DEL DPCM 09/03/2020;
- LA SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE FINO AL 03/04/2020
A conferma di quanto espresso nel suddetto atto, con decorrenza immediata, si dispone che:
- Le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- Le attività commerciali diverse da quelle di cui sopra sono consentite a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
- Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita.
- La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
- Si raccomanda vivamente di evitare gli spostamenti delle persone fisiche salvo che per gli spostamenti motivati da compravate esigenze lavorative, situazioni di necessità e per motivi di salute.
DISPONE
La trasmissione immediata tramite posta pec, della presente ordinanza ai seguenti soggetti:
- Polizia Municipale di Portoferraio
- Stazione Carabinieri di Portoferraio
- Prefettura di Livorno e Ufficio staccato dell'Elba
- Regione Toscana
- ASL di Portoferraio
- Ai Sindaci dei Comuni Elbani
I dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.
La pubblicazione, con effetti erga omnes, sul sito istituzionale e all'albo pretorio on fine del Comune;
L'inosservanza alla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge, compresa la chiusura immediata dell'attività;
INCARICA
La Polizia Municipale e le forze dell'Ordine della vigilanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13, commi 6-bis e 6-bis1 del D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.