Buongiorno mi rivolgo a voi sperando che possiate rispondere a queste due domande: credevo di sapere, anzi ero convinto, che le imbarcazioni a motore dovessero sostare ad una certa distanza dalle coste, credevo circa 150m dalla costa e 300m dalla spiaggia, credevo pure che i cani non potessero accedere al mare dalle ore 8 alle ore 20 o potevano rimanere in spiaggia in quelle ore ma muniti di guinzaglio e museruola e sotto un ombrellone per loro incolumità, credevo fosse una ordinanza regionale.
Adesso noto che le imbarcazioni ancorano dove vogliono e i cani sono quasi lo stesso numero degli umani, sarebbe poca cosa se almeno i padroni fossero persone civili.
Quindi sono cambiate le regole, non ci sono mai state e me le ero sognate oppure vige solo la regola di non urtare la suscettibilità del turista?
Un ultimo quesito nel caso vi fossero invece leggi da rispettare chi dovrebbe controllare? I Vigili Urbani?
Giulio
Proviamo a dare risposta ad alcuni interrogativi che ci pone:
L'ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE n° 43/2022 (che invitiamo tutti gli interessati a consultare) emessa dalla Capitaneria di Porto di Portoferraio in data 31.05.2022 sul punto recita:
"Durante la stagione balneare la zona di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere/coste a picco è prioritariamente destinata e riservata alla balneazione".
Lo stesso provvedimento vieta:
"il transito di qualsiasi unità navale, a motore ed a vela ( surf, windsurf e kitesurf compresi), ad eccezione dei mezzi di Polizia e dei natanti da diporto tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, S.U.P. (stand up paddle) nonché pedalò e simili e delle moto d’acqua impiegate in attività di
salvataggio e a tale finalità utilizzate"
" ... l'ormeggio e/o l’ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante, salvo i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima".
L'Ordinanza elenca altresì le eccezioni agli obblighi di cui sopra.
Per quanto riguarda la presenza di cani in spiaggia oltre il da lei citato uso del guinzaglio e della museruola è opportuno ricordare che:
La legge regionale Toscana 59/2009 consente ai cani accompagnati dal proprietario - l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, comprese le spiagge.
Non è legittimo di conseguenza il divieto generalizzato di accesso degli animali sulle spiagge, a meno di casi in cui il provvedimento di divieto non preveda anche l’individuazione di idonei spazi riservati.
Sulla battigia e sull’area immediatamente restrostante di 5 metri, è possibile solo il transito, senza sosta, senza giocare né attardarsi.
Per le fasce a monte, oltre i 5 m. in presenza di concessioni demaniali il concessionario può regolamentare l’accesso dei cani, adottando disposizioni specifiche.
Il concessionario può fornire i propri servizi a utenti che abbiano cani, ma può anche impedire loro l’accesso (semmai, fino a una certa taglia o per certi orari, o dedicando loro talune zone della concessione).
Nel caso intenda impedire l’accesso ai cani, deve segnalare la sua scelta al Comune che ne terrà conto nell’adottare il piano delle spiagge.