Le attività ispettive realizzate dai militari dei reparti del Corpo presenti in provincia, coordinati dal Comando Provinciale di Livorno, hanno evidenziato un non sempre esatto recepimento, da parte dei cd. “soggetti obbligati” (professionisti, istituti finanziari, ecc.), delle finalità intese dal legislatore nel settore dell’anti-riciclaggio.
Nel corso degli ultimi anni, infatti, la normativa europea ha inteso sensibilizzare e responsabilizzare i destinatari della legge, chiedendo un approccio più critico ed approfondito nei rapporti con clientela, affidando loro un primo e rilevante presidio di “sentinella” per captare segnali potenzialmente riconducibili a flussi di denaro di dubbia provenienza nel momento del loro inserimento nel circuito finanziario, prima che i capitali possano mimetizzarsi al suo interno e essere reinvestiti in attività legali. In questo si sostanziano le attività di “K.Y.C.” (Know Your Customer, ossia conosci/valuta il tuo cliente) ed il meccanismo delle S.O.S. - Segnalazioni Operazione Sospette, nel cui ambito la Guardia di Finanza svolge una fondamentale, esclusiva e articolata attività di analisi.
Nell’arco degli ultimi due anni diverse le attività realizzate sul territorio mediante i moduli delle “ispezioni” e dei “controlli” antiriciclaggio, in particolare da parte del Nucleo Polizia Economico-Finanziari di Livorno, con i seguenti complessivi risultati:
- 6 contestazioni per omessa segnalazione di operazioni sospette, nei confronti, rispettivamente, di 5 professionisti e un direttore di banca;
- 1 contestazione in tema di indebito frazionamento di 4 operazioni di rimessa di denaro, per un money transfer;
- 1 contestazione in tema di omissione dell’adeguata verifica della clientela/titolare effettivo, per un altro professionista;
- 1 denuncia a p.l. in tema di adeguata verifica della clientela per aver accettato un documento di identità palesemente falso, per un altro money transfer;
- 23 sanzioni per uso di denaro contante, oltre i limiti stabiliti dalla normativa anti-riciclaggio, nei confronti di 2 money transfer e 21 clienti.
Le pertinenti sanzioni amministrative pecuniarie, già decretate dal competente Ufficio del Ministero Economia e Finanze, ammontano a complessivi 495.000 euro.
Giova evidenziare che, ai fini della sussistenza dell’obbligo di segnalazione in capo al soggetto obbligato non è necessario che le informazioni in possesso siano idonee a provare l’origine o la destinazione delittuosa dei beni oggetto dell’operazione, tantomeno è richiesto di compiere verifiche o controlli per accertare l’illiceità delle condotte. Tuttavia, al fine di agevolare le valutazioni per la trasmissione della segnalazione sospetta sono previsti, quali strumenti d’ausilio, diversi indicatori, schemi e modelli di comportamenti anomali che vengono periodicamente aggiornati dalle Autorità di vigilanza ovvero dalle Associazioni di categoria professionali. Peraltro, in un contesto estremamente tecnico ma molto delicato dal punto di vista dei potenziali rischi di riciclaggio di “denaro sporco” e di “infiltrazioni criminali”, la Guardia di Finanza è a disposizione di professionisti, mondo dell’impresa e del sistema bancario-finanziario per fornire eventuale supporto, collaborazione, nonché ricevere ogni eventuale notizia d’interesse nello specifico settore.