GRANDUCATO DI TOSCANA ASBURGO LORENA (1737-1801/1815-1860)
I provvedimenti per la sicurezza sul territorio elbano subito dopo che Napoleone Bonaparte se ne è andato e l’Elba è stata annessa al granducato di Toscana sono stati trasmessi al Commissario Straordinario Fantoni dalla presidenza del buon governo in Firenze.
Dopo la restaurazione sono provvedimenti che si rendono necessari per la sicurezza pubblica.
Constano,tali provvedimenti,di una prima parte rappresentata dalla“notificazione per i forestieri”,vero e proprio decreto sulla sicurezza pubblica,di cui ho già parlato,e di una seconda parte costituita da “istruzioni sul regolamento per i forestieri” che è praticamente un insieme di istruzioni che tendono a dare direttive per attuare le norme e le disposizioni scritte nella “notificazione per i forestieri” e, in modo particolare sulla Carta di Sicurezza.
Settembre 1815,dalla segreteria del buon governo in Firenze al commissario straordinario Fantoni:
“ISTRUZIONI SUL REGOLAMENTO PER I FORESTIERI PUBBLICATI COLLA NOTIFICAZIONE
I .Le Carte di Sicurezza che ai termini della Notificazione sono indispensabili ai Forestieri non Sudditi per trattenersi nei territori dell’isola d’Elba e del Principato di Piombino,tanto per quelli che arriveranno dopo la presente notificazione che per quelli che già si trovano nei medesimi dimoranti non potranno dai Sig.ri Mairie essere accordate per uno spazio di tempo maggiore di 15 giorni poiché per il di più dipenderà dalle facoltà che riceveranno dal R. Commissario Straordinario per ogni ( ) Individuo Forestiero
II. Sarà cura dei Sig. Mairie di ordinare con scrupolo e severità la condizione di tutti i Forestieri di qualunque classe i mezzi della loro sussistenza se reali o apparenti,le loro applicazioni,il loro contegno morale e politico e tutto ciò insomma che può interessare il giudizio di un prudente Ministro per determinare la sua diffidenza per i pericolo che potessero resultare dal loro più diuturno soggiorno
III. I resultati di questo esame e le loro osservazioni relative verranno notate con sollecitudine e rimesse alla Segreteria di questo R. Commissario Straordinario ed a questo effetto prenderanno di mira tutte le Persone Forestiere che siano venute a stabilirsi nelle loro Comuni durante l’ultimo quindicennio
IV. E’ inutile l’avvertire che queste sole osservazioni dovranno regolare la concessione della Carte di Sicurezza e che in conseguenza le medesime verranno indistintamente denegate a quelli che non giustificassero mezzi di sussistenza .che avessero tenuto e ( ) una condotta sospetta e che non potrebbero
offrire le garanzie di almeno due onesti cittadini
V. Il possesso acquistato nello Stato,uno Stabilimento di Commercio,l’esercizio di una professione liberale o di un anche ( ) alla buona condotta dovrà sempre determinare la loro facilità in somiglianti concessioni
VI. Egli dovrà ritenere giustamente che il possesso nello Stato, il matrimonio con Donna Suddita,un impiego conservato,ed altre simili circostanze se possono essere giudicabili in linea di direzione nel caso dell’articolo antecedente non formano generalmente alcuna eccezione per in non Sudditi alla qualità di Forestiero se non concorre anche l’atto legale di naturalizzazione o il domicilio decennale non interrotto che viene richiesto dalla notificazione.
VII. Le Carte di Sicurezza saranno concepite secondo il compiegato esemplare e verranno rilasciate eguali
VIII. Spirato il termine dentro il quale i forestieri non sudditi devon munirsi della Carta di Sicurezza verranno rimessi da ogni parte a questo Commissariato le note di tutte le persone alle quali saranno state le dette carte accordate e le note egualmente di quelle alle quali sieno state recusate.
Queste note conterranno oltre oltre le qualità personali , i termini per i quali le carte di sicurezza sono state accordate egualmente che le osservazioni per prolungare questi termini allorchè ne sia fatta istanza. Per le carte che occorrerà di rilasciare in appresso verranno rimesse le note settimanalmente
IX. Due volte la settimana per le Comuni dell’Isola d’Elba e per lo Stato di Piombino e giornalmente per la città di Portoferraio e suo distretto,dovranno rimettersi a questa Segreteria le notte di tutte le denunzie che i Sig.ri Mairies avranno ricevute nella rispettiva giurisdizione,sia dagli Albergatori,Locandieri ed Osti sia dai particolari alla luce di quanto viene descritto nella notificazione che rimetto alla VS Ill.ma le presenti Istruzioni perché si uniformi rigorosamente in ciò che la riguardano e perchè invigili che siano osservate da tutti quelli che da lei dipendono.
Me ne dia riscontro e sono con stima..”
(Affari generali del Commissario Straordinario dell’isola d’Elba dal 1° settembre 1815 al 16 marzo 1816.Filza 2.Carta 171.ASCP)
ESEMPLARE DI CARTA DI SICUREZZA
Ed ecco il “compiegato esemplare “ di cui all’articolo VII delle istruzioni.
“CARTA DI SICUREZZA
Polizia
Isola dell’Elba
La presente Carta di Sicurezza vien rilasciata da noi Mere della Comune di…
Al Sig. …
di anni …
nativo…
domiciliato…
abitante …
di condizione …
Vale per soli giorni quindici.
Dalla Mairia di… lì…
Anno 1815
Firma del Latore il Mere “
(Idem come sopra)
Marcello Camici
ASCP. Archivio storico comune Portoferraio