CONSTATATO che nel tempo si è frequentemente ripetuta la formazione di insediamenti di tende, roulotte e autocaravan in zone non autorizzate;
RILEVATA inoltre la presenza sempre più numerosa di veicoli attrezzati con cucinette, servizi e letti, quindi tendenti ad effettuare, di fatto, campeggio in qualsiasi luogo del territorio comunale;
RAVVISATI, nell’insorgenza spontanea ed incontrollata di tali insediamenti, gli estremi di grave pericolosità di ordine igienico - sanitario e sociale, non sussistendo nel caso alcuna garanzia in materia di igiene e sanità, né alcuna possibilità di vigilanza come disposto per complessi ricettivi;
RICONOSCIUTO peraltro che sotto tale aspetto il campeggio abusivo rappresenta grave e permanente pericolo di incendio della vegetazione dei boschi esistenti;
CONSIDERATA l’esigenza di salvaguardare con misure preventive anche sotto il profilo paesaggistico ed ambientale, il territorio comunale;
PRESO ATTO delle risultanze dell’attività di monitoraggio svolta in proposito dalla Polizia Municipale;
VISTI gli artt. 7 e 185 del Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
VISTO l’art. 50 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.lgs n. 267 del 18.08.2000;
O R D I N A
- con decorrenza immediata e fino al 15 Ottobre 2014, nell’intero territorio comunale, ad eccezione di luoghi e strutture autorizzate, è fatto divieto di installazione di TENDE DI OGNI TIPO – ROULOTTE – CAMPER E AUTO-CARAVAN;
- i contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
- Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la
ordinanza.