Mi permetto di fornire alcuni suggerimenti in materia urbanistica e gestione del territorio, alla nuova amministrazione di Portoferraio (potrebbe valere anche per altre amministrazioni) come già feci, inascoltato, con l'Amm.ne Peria.
Il Piano strutturale concordato con gli altri tre comuni, è stato adottato senza un'adeguata partecipazione nel periodo pre-elettorale; da tempo sono scaduti i termini per le osservazioni e sarebbe doveroso procedere alla revoca dell'atto deliberativo per iniziare un serio confronto con i cittadini singoli o associati, così come previsto dal Programm del Sindaco.
Le eventuali proposte ed indicazioni dovranno rapportarsi con la nuova disciplina urbanistica e con il Piano paesistico regionale.
Contestualmente va avviato un confronto con gli altri comuni, con l'intenzione di coinvolgere altre amministrazioni oltre quelle che hanno già aderito ad un piano strutturale comprensoriale.
Prima che tale processo sia portato a compimento, in occasione della revisione biennale del Piano Urbanistico, è opportuno apportare alcune correzioni logiche e di tecnica urbanistica, in modo da rendere tale strumento facilmente interpretabile da tutti i cittadini, senza la necessità di ricorrere a specialisti o addirittura ai medesimi tecnici del comune. (Penso alle file presso gli uffici comunali il martedì mattina)
Prima casa: non è un termine urbanistico ma attiene alle problematiche sociali.
L'urbanistica studia il corretto sviluppo del territorio; se l'Amm.ne ammette la possibilità di realizzare in una certa area un immobile, questo può essere realizzato da chiunque, indipendentemente dalla residenza o dal numero di abitazione che possiede.
A dare maggior forza a quanto sopra si ricorda che lo strumento urbanistico è un atto amministrativo generale a contenuto normativo e complesso a complessità diseuguale, in quanto risultato di due volontà di due organismi diversi: quello comunale che adotta e quello regionale che approva.
E' assodato che le norme urbanistiche hanno valore di legge e la loro violazione è punita dal Giudice ordinario; in base all'art. 3 della nostra Costituzione, “tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di rekligione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, sono uguali difronte alla legge.”
In ultimo in nessuna legge urnanistica, nazionale o delle varie regioni si cita il termine “prima casa”.
Considerato che di colpo non si può togliere tale possibilità a chi riteneva di averne diritto e quindi per non incorrere in vari contenziosi è possibile lasciare la norma senza il vincolo di “prima casa” L'amministrazione se lo ritiene, rientrando nel campo sociale dove è legittimo intervenire, può ridurre sensibilmente gli oneri di urbanizzazione ai residenti privi di abitazione tramite opportuna convenzione.
Tra l'altro, proprio in questi giorni, il Governo ha istituito un fondo di garanzia (intervento di carattere sociale) per la contrazione dei mutui presso vari istituti di credito, per la costruzione o l'acquisto della prima casa.
Per ottenere il permesso di costruzione in alcune zone, il R.U. prevede che una porzione di terreno debba essere ceduta al comune per verde pubblico, per cui il comune si ritrova proprietario di molti piccoli appezzamenti sparsi nel territorio, (intorno a 100 mq) senza essere utilizzati né dal proprietario nè tanto meno da comune. La norma va modificata e la cessione al comune che oggi avviene attraverso frazionamento e rogito notarile, a scelta dell'Amm.ne trasformata nel pagamento di una somma proporzionale all'area da cedere (il prezzo unitario dovrà essere stabilito preventivamente dal Consiglio Comunale) oppure nell'effettiva cessione dell'area, solo quando questa serve effettivamente all'uso pubblico.
Una clausola assurda è la cauzione decennale per la sistemazione ambientale dell'area dove sorgerà l'immobile: è evidente che il proprietario che investe somme consistenti per realizzare l'edificio vorrà sistemare il terreno circostante per il quale presenta apposito progetto ; appare inutile allora regalare alle compagnie assicurative il pagamento della polizza a garanzia degli impegni assunti con tale progetto. A limite, a campione, verificare al momento della richiesta di agiblità l'adempimento degli impegni assunti.
Le norme debbono essere sufficientemente chiare e semplificate eliminando tutte quelle parti che si richiamano alla normativa nazionale e regionale se no strettamente necessarie per la comprensione dell'articolato. Alla legenda che accompagna le tavole del piano, per ogni zona deve essere indicato l'art. delle Norme Tecniche di Attuzione a cui si riferisce e nella cartografia per ogni zona deve apparire un simbolo o un retino, comunque qualsiasi segno che renda certa la definizione della zona al di là delle variazioni cromatiche, Si tratta di elementari regole di tecnica urbanistica.
Per il momento in ultimo per non tediare i possibili lettori, appare utile un incontro con la Sovrintendenza per superare l'esigenza di un loro parere, per gli inteventi non sostanziali al di fuori del Centro Storico.
Arch. Nedo Volpini